AS 2009 3527
AS 2009 3527
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 4 frase introduttiva e lett. e L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici: e. prestazioni di fisioterapia di cui all’articolo 5.
Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva 1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli arti- coli 46 e 47 o delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell’ambito del trattamento di malattie muscoloschele- triche o neuromuscolari o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:
Titolo prima dell’art. 7
Sezione 3: Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura
1 Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8, previa prescrizione o mandato medico: a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);
1 RS 832.112.31
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Ordinanza sulle prestazioni RU 2009
c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 19942 sull’assicurazione malattie; LAMal). 2ter Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura. Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte. 3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a–c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all’articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescri- zione di un medico dell’ospedale.
Art. 7a Contributi 1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 79.80 franchi all’ora; b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 65.40 franchi all’ora; c. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 54.60 franchi all’ora. 2 Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di
5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.
3 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c, l’assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.00 franchi; b. per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 18.00 franchi; c. per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 27.00 franchi; d. per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 36.00 franchi; e. per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 45.00 franchi; f. per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 54.00 franchi; g. per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 63.00 franchi; h. per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 72.00 franchi; i. per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 81.00 franchi; j. per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 90.00 franchi; k. per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 99.00 franchi; l. per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 108.00 franchi.
2 RS 832.10
Ordinanza sulle prestazioni RU 2009
4 Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all’articolo 7 capoverso 2ter, l’assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.
Art. 7b Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie 1 Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dello stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento. 2 Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di presta- zioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L’assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all’assicuratore e che quest’ultimo versi entrambe le quote- parti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l’assicuratore è disciplinata dall’articolo 42 LAMal3.
3bis La valutazione dei bisogni per le cure acute e transitorie si basa su criteri uni- formi. I risultati sono registrati in un formulario uniforme. 4 La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 2). Il bisogno di cure stabilito dal medico equivale a una prescrizione o a un mandato medico.
6 La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
a. tre mesi, per pazienti affetti da una malattia acuta; b. sei mesi, per pazienti lungodegenti; c. due settimane, per pazienti che necessitano di cure acute e transitorie. 7 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 6 lettere a e b possono essere rinnovati.
Art. 8a Procedura di controllo e di conciliazione 1 I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b e gli assicura- tori convengono una procedura di controllo e di conciliazione comune in caso di cura ambulatoriale. 2 In assenza di convenzione tariffale, il governo cantonale, sentite le parti interes- sate, stabilisce la procedura di cui al capoverso 1.
3 La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo
dell’adeguatezza e dell’economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici possono essere verificati dal medico di fiducia (art. 57 LAMal4) se prevedo-
3 RS 832.10 4 RS 832.10
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no oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.
Art. 9 Fatturazione 1 Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 effettuate da infermieri o da orga- nizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita. 2 Le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.
Abrogato
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
2 L’articolo 5 capoverso 1 entra in vigore il 1° agosto 2009.
24 giugno 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin