Lexipedia

AS 2009 353

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 23 dicembre 2008

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 4 Agli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia e che si dichiarano disposti a fornire ore supplementari senza compensazione del tempo di lavoro può essere concessa la stessa indennità riconosciuta al personale dell’ammi- nistrazione generale della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

23 dicembre 2008 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin

1 RS 172.220.114

2008-3188 353

Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2009

354

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF) | Lexipedia | Lexipedia