AS 2009 353
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Modifica del 23 dicembre 2008
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 4 Agli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia e che si dichiarano disposti a fornire ore supplementari senza compensazione del tempo di lavoro può essere concessa la stessa indennità riconosciuta al personale dell’ammi- nistrazione generale della Confederazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
23 dicembre 2008 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin
1 RS 172.220.114
2008-3188 353
Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2009
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