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AS 2009 3547

Ordinanza del DDPS sul materiale dell'esercito

Ordinanza del DDPS sul materiale dell’esercito (Ordinanza sul materiale dell’esercito, OMATEs)

Modifica del 6 luglio 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 6 dicembre 20071 sul materiale dell’esercito è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5 e 6 5 Il capo dell’armamento, d’intesa con il capo dell’esercito (CEs), procede alla scelta del tipo. 6 In caso di acquisti di materiale nel quadro di un programma d’armamento, il capo dell’armamento, d’intesa con il CEs, presenta al capo del DDPS la proposta di scelta del tipo. Il capo dell’armamento esegue l’acquisto conformemente alla decisione adottata in merito al tipo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2009.

6 luglio 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

1 RS 514.20

2009-1402 3547

Ordinanza sul materiale dell’esercito RU 2009

3548