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AS 2009 361

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria

del 3 ottobre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2

Art. 155 n. 2

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposi- zione.

2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comuni-

care all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

2. Legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo

Art. 14 cpv. 4

4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni

considerevoli dall’importazione, dall’esportazione o dal transito di merci e se l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena

2007-1028 361

Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria RU 2009

detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 17 n. 1

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo,

sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena, incombente all’amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all’autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecu- niaria. La pena massima applicabile all’autore non può essere supe- rata.

3. Legge federale del 20 marzo 19814 sull’assistenza internazionale

in materia penale

Art. 3 cpv. 3, secondo periodo

3 … Tuttavia, si può dar seguito:

a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale; b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

4. Legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro

Titolo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

4 RS 351.1 5 RS 313.0 6 RS 955.0

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Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’arti- colo 305bis del Codice penale (CP)7, la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 3 cpv. 1, secondo periodo e 4 1 … Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve pren- dere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l’identità delle persone che stabiliscono la relazione d’affari in nome della persona giuridica. 4 Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclag- gio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all’identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

Art. 6 Obblighi di chiarimento 1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della rela- zione d’affari auspicata dalla controparte. L’estensione delle informazioni da racco- gliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se: a. la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua lega- lità sia manifesta; b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sotto- stiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP8) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finan- ziamento del terrorismo.

Art. 8, primo periodo Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. …

7 RS 311.0 8 RS 311.0

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1 L’intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o

2. provengono da un crimine,

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). 1bis Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermedia- rio finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzio- nato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

Art. 10 cpv. 1 e 3 1 L’intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affi- datigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9.

3 Abrogato

Art. 10a Divieto d’informazione 1 Durante il blocco dei beni da lui deciso, l’intermediario finanziario non può infor- mare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione di cui all’arti- colo 9. 2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l’intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi. 3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all’articolo 9, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli inter- mediari finanziari: a. forniscono a un cliente servizi comuni nell’ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure b. appartengono al medesimo gruppo di società. 4 L’intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sotto- stà al divieto d’informazione di cui al capoverso 1.

9 RS 311.0

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Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile 1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all’articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all’articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto. 2 Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comuni- cazioni ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP10 e agli organismi di autodisci- plina che effettuano denunce ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.

Art. 16

1 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto

fondato che: a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 2 Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.

Art. 23 cpv. 4

4 L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

10 RS 311.0 11 RS 311.0 12 RS 311.0

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Art. 27 cpv. 4 e 5

4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis b. valori patrimoniali provengano da un crimine; c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP), denunciano senza indugio il fatto all’Ufficio di comunicazione. 5 L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.

Art. 29, rubrica e cpv. 2 Scambio di informazioni tra autorità

2 Abrogato

Art. 29a Autorità penali 1 Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP14. Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisio- ni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni. 2 Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all’Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso. 3 Le autorità penali possono fornire alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intral- ciato. 4 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

13 RS 311.0 14 RS 311.0

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Art. 32, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), e lett. a, nonché cpv. 3 Rubrica abrogata 2 L’Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità este- re analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se: a. l’informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclag- gio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1

3 Esso non può comunicare alle autorità estere di perseguimento penale di cui al

capoverso 1 né alle autorità estere di cui al capoverso 2 il nome degli intermediari finanziari dai quali ha ricevuto comunicazioni ai sensi dell’articolo 9 o il nome degli impiegati di tali intermediari.

Art. 41 Attuazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.

2 Esso può autorizzare la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco a

emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

5. Legge del 18 marzo 200516 sulle dogane

1bis Nell’ambito dei propri compiti, essa sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

15 RS 311.0 16 RS 631.0

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.17 2 La presente legge, ad eccezione dell’articolo 41 della legge sul riciclaggio di denaro (n. I 4), entra in vigore il 1° febbraio 2009.18 3 L’articolo 41 della legge sul riciclaggio di denaro (n. I 4), entra in vigore ulterior- mente.

19 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

17 FF 2008 7277 18 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

17 dic. 2008.