AS 2009 3697
Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola
Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola
del 20 marzo 2009
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1, 121 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 novembre 20082; visto il parere del Consiglio federale del 26 novembre 20083, decreta:
Art. 1 Scopo La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra civile spagnola.
Art. 2 Campo d’applicazione La presente legge si applica alle persone che sono state sanzionate per aver parteci- pato o tentato di partecipare alle ostilità durante la guerra civile spagnola schieran- dosi nel campo repubblicano o per aver prestato sostegno a tale campo.
Art. 3 Riabilitazione
1 La riabilitazione avviene per legge.
2 La riabilitazione determina l’annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui hanno pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria: a. connessa con uno degli atti menzionati nell’articolo 2; b. per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo stret- tamente connesse con gli atti menzionati nell’articolo 2.
RS 321.1
2008-2880 3697
Riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola. LF RU 2009
Art. 4 Conseguenze giuridiche La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutiliz- zata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese successivo all’accettazione in votazione popolare.
Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 20094. 2 Conformemente al suo articolo 5, capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° settembre 2009.
10 luglio 2009 Cancelleria federale
4 FF 2009 1647
3698