AS 2009 3699
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)
del 20 luglio 2009
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 2320/2002 e n. 820/2008 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente al numero 4 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo aereo), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 2320/2002 in combinato disposto con le modalità d’appli- cazione del regolamento (CE) n. 820/2008 e secondo gli articoli 122a–122d ONA: a. i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione; b. i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo; c. l’autorizzazione e il controllo delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo; d. i compiti degli organismi di controllo indipendenti; e. le misure in caso di particolare minaccia; f. il finanziamento delle misure; g. le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di tra- sporto aereo.
RS 748.122 all’accordo aereo e può essere consultata o ordinata presso l’UFAC: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
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Misure di sicurezza nell’aviazione. O del DATEC RU 2009
2 Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.
Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
Art. 2 Autorità competente L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il controllo dell’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 5 para- grafo 2 del regolamento (CE) n. 2320/2002.
Art. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione 1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti: a. esaminare l’entità della minaccia; b. definire le priorità in materia di controlli di sicurezza; c. esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza; d. valutare l’efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati; e. garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.
2 Il comitato è composto di rappresentanti:
a. dell’UFAC; b. dell’Ufficio federale di polizia; c. dei competenti organi di polizia cantonali; d. degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo svizzere inte- ressati. 3 L’UFAC nomina i membri d’intesa con l’Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.
4 L’UFAC dirige il comitato.
5 Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
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Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo
Art. 4 Esercenti di aeroporto 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti, secondo l’allegato al rego- lamento (CE) n. 2320/2002, sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.
2 Conformemente all’articolo 5 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2320/2002 e
all’articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com- piti e responsabilità; b. una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aeroporto; c. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d’accesso; d. un piano delle diverse aree dell’aeroporto; e. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei prov- vedimenti indicati nel programma; f. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba; g. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i con- trolli di sicurezza.
Art. 5 Imprese di trasporto aereo 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili previste nell’allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002 sono di competenza dell’impresa di trasporto aereo.
2 Conformemente all’articolo 5 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2320/2002 e
all’articolo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo prevede almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com- piti e responsabilità; b. una descrizione delle procedure applicate per i controlli d’accesso; c. una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei prov- vedimenti indicati nel programma; d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di atten- tato alla bomba; e. un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i control- li di sicurezza.
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Sezione 4: Autorizzazione delle imprese responsabili del carico, degli invii postali e del vettovagliamento di bordo
Art. 6 L’UFAC è competente per l’autorizzazione di: a. agenti regolamentati (n. 1.20 dell’allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002); b. imprese postali (autorità o amministrazioni postali ai sensi del numero 1.17 dell’allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002: imprese che forniscono ser- vizi postali per i quali è stata rilasciata una concessione secondo la LF del
30 apr. 19973 sulle poste);
c. mittenti conosciuti di carico (n. 1.15 lett. a dell’allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002); d. mittenti conosciuti di posta (n. 1.15 lett. b dell’allegato al regolamento [CE] n. 2320/2002); e. organismi di controllo indipendenti (Sez. 5); f. imprese di vettovagliamento di bordo (imprese fornitrici di provviste e forni- ture per il vettovagliamento di bordo ai sensi del n. 9.2 dell’allegato del regolamento [CE] n. 2320/2002). 2 Vengono autorizzate solo le imprese postali che intrattengono rapporti commerciali con un’impresa di trasporto aereo nell’ambito del trasporto di invii postali per via aerea. L’autorizzazione avviene su proposta dell’impresa di trasporto aereo inte- ressata.
Sezione 5: Organismi di controllo indipendenti per il mittente conosciuto di carico o di posta
Art. 7 Attribuzione dell’incarico L’UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti di verificare il mittente conosciuto di carico o di posta.
3 RS 783.0
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Art. 8 Compiti e requisiti
1 Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti:
a. stilano, all’attenzione dell’UFAC, rapporti sulle verifiche svolte; b. esaminano e sottopongono a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza dei mittenti conosciuti. c. presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per mittenti conosciuti.
2 Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.
3 L’UFAC incarica solo organismi di controllo che:
a. sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti; b. svolgono la loro attività di verifica nell’intera Svizzera a tariffe unitarie; c. dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori della sicurezza aerea e del trasporto aereo; d. hanno almeno un responsabile delle ispezioni.
Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale dello svolgimento delle ispezioni. In particolare: a. forma e sorveglia le persone degli organismi di controllo indipendenti inca- ricate della verifica; b. forma i responsabili della sicurezza dei mittenti conosciuti; c. verifica se il mittente conosciuto rispetta le prescrizioni; d. controlla che i mittenti conosciuti rispettino le disposizioni dell’UFAC rela- tive alle ispezioni.
Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia
Art. 10 1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un’impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l’UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minac- ciati. 2 Nella sua decisione, l’UFAC si basa sull’analisi della minaccia svolta dall’Ufficio federale di polizia. 3 Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell’urgenza, l’UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l’esercente dell’aero- porto o l’impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione.
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Sezione 7: Assunzione dei costi
Art. 11 1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.
2 Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle
spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.
Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate
Art. 12 Esercenti di aeroporto Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com- piti e responsabilità; b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicu- rezza; c. una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicu- rezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile; d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
Art. 13 Imprese di trasporto aereo 1 Le imprese di trasporto aereo a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com- piti e responsabilità; b. una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicu- rezza; c. una descrizione delle misure volte a proteggere l’aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile; d. i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
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2 L’UFAC accorda tali agevolazioni a un’impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso mas- simo al decollo inferiore alle 10 t o con meno di 20 posti; b. sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l’impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 14 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del DATEC del 31 marzo 19934 sulle misure di sicurezza nell’avia- zione è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
20 luglio 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
4 RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663
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