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AS 2009 3875

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091; RU 1983 1499

Campo d’applicazione della convenzione e dei protocolli il 6 luglio 2009, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Arabia Sauditaa 7 dicembre 2007 A 7 giugno 2008 Camerun 7 dicembre 2006 A 7 giugno 2007 Emirati Arabi Unitia 26 febbraio 2009 A 26 agosto 2009 Gabona 1° ottobre 2007 A 1° aprile 2008 Giamaicaa 25 settembre 2008 A 25 marzo 2009 Guinea-Bissau 6 agosto 2008 A 6 febbraio 2009 Islanda 22 agosto 2008 22 febbraio 2009 Madagascar 14 marzo 2008 A 14 settembre 2008 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Stati Uniti d’America* b 24 marzo 1995 24 settembre 1995 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato non si ritiene legato dal Protocollo II. b Questo Stato ha accettato il Protocollo III con effetto dal 21 luglio 2009.

1 Completa quelli in RU 1983 1515, 1986 827, 1989 291, 1990 1195, 2003 4419 e

2005 4783. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2009-1315 3875

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2009 che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Conv.

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