AS 2009 3939
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico
Concluso il 22 maggio 2009 Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, di seguito denominati «Parti contraenti», nell’intento di agevolare i viaggi fra i due Stati per i titolari di un passaporto diplo- matico, animati dal desiderio di rafforzare la mutua cooperazione basata sulla fiducia e la solidarietà, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato 1. I cittadini delle Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede, possono entrare sul territorio dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente allo Stato accreditatario per via diplomatica il posto e la funzione delle persone summenzionate. 2. Le persone di cui al paragrafo 1 ricevono una carta di legittimazione dello Stato accreditatario. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai familiari, a condi- zione che vivano nella stessa economia domestica, che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 e che siano titolari di un passaporto diplomatico valido.
Art. 2 Partecipazione a riunioni, conferenze o visite ufficiali 1. I cittadini delle Parti contraenti, titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, che partecipano a una riunione o a una conferenza organizzata dal Governo dell’altra Parte contraente o da un’organizzazione con cui è stato stipulato un accor- do di sede, sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggior-
RS 0.142.117.892
1 Dal testo originale francese (RO 2009 3969).
2009-0583 3939
Soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico. RU 2009
narvi per al massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni oppure per uscirne, pur- ché non esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata sul territorio dell’altra Parte contraente. 2. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati cui si applicano integralmente le disposizioni sull’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni alla circolazione delle persone conformemente all’acquis di Schengen, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data in cui attraversano la frontiera esterna dello spazio di libera circolazione composto dagli Stati summenzionati.
Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale Durante il loro soggiorno i cittadini delle Parti contraenti rispettano le leggi in mate- ria di entrata e soggiorno, come pure le disposizioni legali vigenti nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 4 Rifiuto d’entrata Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2 per ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale, salute pubblica o per altri motivi gravi.
Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo. La Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraente, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione, i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti.
Art. 6 Protezione dei dati I dati personali che è necessario comunicare per l’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti conformemente al diritto nazionale. In particolare si applicano i principi seguenti: a) la Parte contraente destinataria utilizza i dati unicamente ai fini previsti e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha comunicati; b) la Parte contraente destinataria informa, su richiesta, l’altra Parte contraente in merito all’utilizzo dei dati comunicati da quest’ultima; c) i dati personali possono essere comunicati e trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo. I dati possono essere tra- smessi ad altri servizi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte con- traente che li ha comunicati;
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d) la Parte contraente che comunica i dati si accerta della loro esattezza, nonché della necessità della comunicazione e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Essa rispetta le restrizioni previste dal diritto nazionale in materia di comunicazione dei dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la Parte contra- ente destinataria ne è avvertita immediatamente e rettifica o distrugge i dati in questione; e) ogni persona che ne faccia richiesta è informata, conformemente al diritto della Parte contraente che ha chiesto i dati, in merito ai dati personali esi- stenti al suo riguardo e all’utilizzazione prevista; f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente ne con- trolla il trattamento e l’utilizzo conformemente al proprio diritto nazionale; g) ciascuna Parte contraente è tenuta a proteggere in modo efficace i dati per- sonali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive o dalla comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi benefi- ciano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo con- formemente alla legislazione della Parte contraente destinataria.
Art. 7 Risoluzione delle divergenze 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti risolvono mediante consultazioni reciproche i problemi derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Art. 8 Emendamenti Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo mediante uno scambio di note per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti s’informano che sono state espletate le necessarie procedure interne.
Art. 9 Clausola di non incidenza Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalle conven- zioni internazionali di cui sono parti contraenti, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari.
2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02
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Art. 10 Entrata in vigore Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima nota con cui le Parti contraenti s’informano che sono state espletate le formalità necessarie previste dalle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 11 Sospensione Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, sicurezza nazionale o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente ed entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte di quest’ultima. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più e la sospen- sione è revocata al momento della ricezione di tale notifica.
Art. 12 Denuncia Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contra- ente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Hanoi, il 22 maggio 2009, in due esemplari nelle lingue francese e vietna- mita, entrambi i testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica socialista del Vietnam: Jean-Hubert Lebet Nguyen Quoc Cuong
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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