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AS 2009 3955

Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)

Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)

RS 0.518.521; RU 1982 1362

Campo d’applicazione il 24 giugno 2009, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Estonia* a 18 gennaio 1993 A 18 luglio 1993 Figi 30 luglio 2008 A 30 gennaio 2009 Haiti 20 dicembre 2006 A 20 giugno 2007 Monacoa 7 gennaio 2000 A 7 luglio 2000 Montenegroa 2 agosto 2006 A 2 febbraio 2007 Nauru 27 giugno 2006 A 27 dicembre 2006 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Comitato Inter- nazionale della Croce Rossa: http://www.icrc.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato riconosce la competenza della Commissione internazionale di accertamento dei fatti conformemente all’articolo 90 del Protocollo.

1 Completa quelli in RU 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602, 1986 1442, 1987 1032,

1989 781, 1991 223 2060, 2004 3957 e 2006 2119.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

2009-1562 3955

Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Prot. I RU 2009

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