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AS 2009 3961

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 3 agosto 2009

Il Tribunale federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 9 Livelli di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni del personale sono valutate secondo i seguenti quattro livelli: A+: molto buono: supera chiaramente le aspettative; A: buono: risponde pienamente alle aspettative; B: sufficiente: risponde alle aspettative; C: insufficiente: non risponde alle aspettative.

Art. 25 Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers) 1 L’importo massimo della classe di stipendio funge da base di calcolo per l’evo- luzione dello stipendio in funzione della prestazione e dell’esperienza. 2 Sino all’importo massimo della classe di stipendio 26, lo stipendio viene aumen- tato annualmente come segue: a. 1 per cento in caso di prestazioni sufficienti; b. 3,5 per cento in caso di buone prestazioni; c. 5 per cento in caso di prestazioni molto buone. 3 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 26 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all’importo massimo della classe di stipendio 29: a. 2,5 per cento in caso di buone prestazioni; b. 3,5 per cento in caso di prestazioni molto buone.

1 RS 172.220.114

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Ordinanza sul personale del Tribunale federale RU 2009

4 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 29 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all’importo massimo della classe di sti- pendio 31: a. 1,5 per cento in caso di buone prestazioni; b. 2,5 per cento in caso di prestazioni molto buone. 5 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 31 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue: a. 1 per cento in caso di buone prestazioni; b. 2 per cento in caso di prestazioni molto buone. 6 Se i crediti attribuiti al datore di lavoro non sono sufficienti, gli aumenti previsti sono ridotti in modo corrispondente.

Art. 33 Premi di risultato sotto forma di premi per prestazioni (art. 15 LPers) 1 Prestazioni particolari possono essere onorate con premi di risultato sotto forma di premi unici per prestazioni fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio. 2 Quale ricompensa per prestazioni particolari possono essere corrisposti piccoli premi in natura.

3 I premi possono essere assegnati anche a gruppi di impiegati.

Art. 34 Premi di risultato sotto forma di premi di riconoscimento (art. 15 LPers) 1 Qualora lo stipendio abbia raggiunto l’importo massimo della classe di stipendio, può essere corrisposto un premio di risultato sotto forma di premio di riconosci- mento, a condizione che le prestazioni corrispondano al livello di valutazione A+.

2 Il premio di riconoscimento ammonta al massimo al 5 per cento dell’importo

massimo della classe di stipendio. 3 Non sussiste alcun diritto al premio di riconoscimento. Ogni anno, esso è oggetto di una nuova decisione. 4 I premi di riconoscimento possono essere assegnati, al massimo, al 18 per cento dei cancellieri e al 18 per cento degli altri impiegati.

Art. 46 Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1 Un premio di fedeltà può essere attribuito dopo 5 anni d’impiego, per i cancellieri la prima volta dopo 10 anni, e in seguito dopo ogni 5° anno d’impiego.

2 Il premio di fedeltà consiste in:

a. metà di uno stipendio mensile dopo il 5°, il 10° e il 15° anno d’impiego;

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b. uno stipendio mensile dopo il 20° anno e in seguito dopo ogni 5° anno d’impiego. 3 Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato. 4 Il premio può essere rifiutato totalmente o in parte agli impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto parzialmente soddisfacenti.

5 Per determinare il numero degli anni d’impiego sono presi in considerazione,

indipendentemente dal tasso d’occupazione, i rapporti di lavoro presso unità amministrative della Confederazione. Il periodo di tirocinio secondo la legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale non è preso in considerazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

3 agosto 2009 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Lorenz Meyer Il segretario generale, Paul Tschümperlin

2 RS 412.10

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