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AS 2009 4243

AS 2009 4243

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 19 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 5 capoverso 2, 6, 25 capoverso 3 lettera c e 26 l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».

Art. 4 cpv. 2 2 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi inter- nazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.

2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr2 o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza. 2bis Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi spe- ciali: a. dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali; b. dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.