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AS 2009 4289

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Modifica del 19 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20001 è modificata come segue:

Art. 2, rubrica e cpv. 7 Datori di lavoro Consiglio dei PF e Consiglio dello IUFFP (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers) 7 Anche il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professio- nale (Consiglio dello IUFFP) è datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LPers.

Art. 2a Datore di lavoro PUBLICA (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

1 Anche la Cassa pensioni PUBLICA è datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 LPers.

2 La Commissione della Cassa di PUBLICA emana le disposizioni di esecuzione di

PUBLICA in materia di diritto del personale. Tali disposizioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale. La Commissione della Cassa può delegare alla direzione di PUBLICA il disciplinamento di questioni di dettaglio delle sue disposizioni di esecuzione. 3 La Commissione della Cassa disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’organizzazione dell’organo paritetico per la cassa di previdenza PUBLICA. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

4 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e

idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 5 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa.

1 RS 172.220.11

2009-0496 4289

Ordinanza quadro LPers RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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