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AS 2009 445

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Modifica del 9 dicembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

3 A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.

Art. 5a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fon- damentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.

2 La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno Pascal Couchepin

1 RS 813.131.21

2007-2801 445

Competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze RU 2009 e preparati particolarmente pericolosi

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