AS 2009 445
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
Modifica del 9 dicembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3
3 A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.
Art. 5a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fon- damentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.
9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno Pascal Couchepin
1 RS 813.131.21
2007-2801 445
Competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze RU 2009 e preparati particolarmente pericolosi
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