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AS 2009 447

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive

Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP)

Modifica del 9 dicembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive è modificata come segue:

Art. 1 Necessità

1 Chi, a titolo professionale o commerciale, applica un procedimento o impiega

prodotti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza. 2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. Egli deve: a. essere presente al minimo una volta alla settimana presso le piscine collet- tive di cui è responsabile, e b. assicurare la formazione del personale da dirigere e sorvegliare quest’ultimo in modo appropriato.

Art. 1a Definizioni

1 Per procedimenti e prodotti ai sensi della presente ordinanza s’intendono:

a. i biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi (OBioc); b. tutti i procedimenti o i prodotti applicati allo scopo di lottare contro sostanze o organismi nocivi nell’acqua delle piscine oppure di ritardarne o impedirne la comparsa. 2 Per piscine collettive si intendono piscine con vasche artificiali utilizzate dalla comunità, in particolare: a. piscine coperte; b. piscine all’aperto;

2007-2800 447

Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive RU 2009

c. piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto; d. piscine terapeutiche; e. piscine d’albergo; f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness; g. piscine in centri di vacanza; h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua.

Art. 7 cpv. 2bis 2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità cantonali d’esecuzione.

Art. 7a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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