AS 2009 449
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)
Modifica del 9 dicembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale è modificata come:
Art. 5 Abrogato
Art. 7 cpv. 2bis 2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.
Art. 8a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.
9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 814.812.32
2007-2798 449
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale RU 2009
450