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AS 2009 449

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)

Modifica del 9 dicembre 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale è modificata come:

Art. 5 Abrogato

Art. 7 cpv. 2bis 2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.

Art. 8a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 7 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.

2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 814.812.32

2007-2798 449

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale RU 2009

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