AS 2009 451
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)
Modifica del 9 dicembre 2008
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2bis 2bis A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.
Art. 7a Rifiuto del riconoscimento 1 In casi motivati, l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le capacità e le conoscenze fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 6 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle capacità e conoscenze fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha il diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.
9 dicembre 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 814.812.33
2007-2799 451
Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti RU 2009
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