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AS 2009 4705

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)

Modifica del 15 settembre 2009

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 3 lett. d n. 1 e 2 Nella presente ordinanza si intende per: d. persona di accompagnamento:

1. coniuge o partner registrato dell’impiegato secondo l’articolo 1 se vive

in comunione domestica con l’impiegato,

2. convivente dell’impiegato secondo l’articolo 1 se vive in comunione

domestica con l’impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiara- zione di cui all’articolo 116;

Art. 19 cpv. 3 lett. b

3 Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:

b. nel quadro della classe di stipendio 14 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.

Art. 22 Campo di applicazione (art. 33 OPers)

L’articolo 33 OPers sul pensionamento anticipato vale anche per gli impiegati non più soggetti all’obbligo di trasferimento se tra la loro assegnazione al personale non soggetto all’obbligo di trasferimento e il loro pensionamento anticipato ci sono meno di cinque anni. L’autorità di assunzione decide d’intesa con l’Ufficio federale del personale (UFPER).

1 RS 172.220.111.343.3

2009-1582 4705

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

Art. 23, rimando contenuto nella rubrica (art. 33 OPers)

Art. 24, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1 (art. 33 OPers) 1 Per il pensionamento anticipato conformemente all’articolo 33 capoverso 3 OPers sono computati i punti per gli anni di soggiorno in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili o molto difficili. L’allegato 1 contiene i particolari.

Art. 25 Numero di trasferimenti (art. 33 OPers)

Per il pensionamento anticipato conformemente all’articolo 33 capoverso 3 OPers, dopo la decima assegnazione a un nuovo luogo d’impiego è accreditato un abbuono di 50 punti.

Art. 33 cpv. 4 4 Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra nella classe di stipendio 35 o superiore mantengono la loro classe di stipendio, fatta salva una decisione di promozione. La differenza tra l’importo massimo della loro classe di stipendio e l’importo massimo della classe di stipendio del nuovo posto può essere compensata all’assunzione dell’impiego con un’indennità di funzione progressiva. L’indennità di funzione decade con il trasferimento in un posto assegnato a una classe di stipendio inferiore.

Art. 50 cpv. 1bis 1bis Per gli impiegati della classe di stipendio 24 o inferiore può essere concordato l’orario di lavoro basato sulla fiducia se essi hanno diritto a un importo forfettario per la tutela degli interessi, oppure se viene loro attribuita una funzione di condu- zione.

Art. 61 cpv. 2 lett. e

2 Non sono considerati viaggi di servizio:

e. i viaggi nelle vicinanze del luogo d’impiego se l’impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi;

Art. 79 cpv. 1 1 Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell’indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

Art. 93 cpv. 1 e 2 1 Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l’impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un’economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli con- cesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle econo- mie domestiche. 2 Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le presta- zioni possono essere versate per due impieghi all’estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.

Titolo prima dell’art. 101

Sezione 10: Rimborso per la tutela degli interessi

Art. 101, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all’estero 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l’autorizzazione del capo della rappresentanza all’estero. 2 L’entità e il tipo delle spese per la tutela degli interessi effettuate dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.

Art. 102 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra (art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1 Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere com- piti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese. 2 I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi. 3 Stabiliscono l’entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.

Titolo prima dell’art. 103 Sezione 11: Importo forfettario per la tutela degli interessi

Art. 103 Diritto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)

Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

Art. 104 Importo forfettario ridotto (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell’ambito della tutela degli interessi fanno inviti fuori casa con carattere di servizio. 2 Con l’importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.

Art. 105 Importo forfettario integrale (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell’ambito della tutela degli interessi fanno inviti a casa con carattere di servizio. 2 Con l’importo forfettario integrale sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba, le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappre- sentanze all’estero) e per le attrezzature interne supplementari nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.

Art. 106 Categorie e classi di funzione (art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 La DRE suddivide i luoghi d’impiego in quattro categorie secondo le priorità del DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo. L’importo forfettario per la tutela degli interessi si basa su questa ripartizione. L’allegato 4 contiene gli importi. 2 L’importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capi delle rappre- sentanze all’estero secondo la classe di funzione 1 (categoria I–IV). Essi stessi assegnano gli impiegati incaricati della tutela degli interessi a una delle classi di funzione 2–13 secondo l’allegato 4. 3 La DRE istituisce un servizio di conciliazione. Quest’ultimo può essere adito in caso di controversie nell’assegnazione degli importi forfettari per la tutela degli interessi. Deve essere rispettata la via di servizio. 4 L’importo forfettario integrale per la tutela degli interessi secondo l’allegato 4 corrisponde: a. alla classe di funzione 9 per i capi degli uffici per il contributo svizzero all’allargamento; b. alla classe di funzione 10 per i capi degli uffici esterni della DSC; c. alla classe di funzione 12 per i sostituti dei capi degli uffici per il contributo svizzero all’allargamento; d. alla classe di funzione 13 i sostituti dei coordinatori e gli assistenti coordi- natori.

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Art. 107 cpv. 1 1 L’importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata nell’ambito dell’accordo preso in conformità dell’articolo 101 capoverso 2.

Art. 117 cpv. 5

5 Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a

90 giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DRE o alla DSC.

Art. 118 Fine del diritto (art. 114 cpv. 3 OPers)

Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.

Art. 121, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi

1 Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento

sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo. 3 La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull’articolo 107 capo- verso 1.

Art. 123 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 93.

Art. 156 lett. q e r La DRE emana istruzioni nei seguenti settori: q. rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.); r. importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.);

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II Gli allegati 2 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

15 settembre 2009 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

Allegato 2 (art. 27 e 34)

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei servizi di carriera

N. A2.4, A3.1, A4.1, A5.1 e A6.1, nonché B1.1–B1.4 …

A2.4 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30 con indennità di funzione

Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per perso- nalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigen- ziale e sono impiegati quali primi collaboratori nelle seguenti missioni: Berlino, Missione di Bruxelles, Missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New York ONU, Nuova Delhi, Parigi, Pechino, Roma, Tokyo, Washington oppure quali capoposto in uno dei seguenti consolati generali: Hong Kong, Milano, Shanghai.

A3.1 Capomissione classe di stipendio 32 Capodivisione Vicedirettore Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nella classe di stipendio 30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una delle missioni seguenti: Addis Abeba, Antananarivo, Astana, Asuncion, Bagdad, Baku, Bratislava, Copenhagen, Dublino, Harare, Khartum, Kuwait, Ljubljana, Luanda, Lussemburgo, Montevideo, Nicosia, Parigi UNESCO/Francofonia, Port-au-Prince, Quito, Ramallah, Riga, Santo Domingo, Tashkent, Tripoli, Tunisi, Wellington, Yaoundé, Zagabria, – funzioni alla centrale: vicedirettore DDIP

A4.1 Capomissione classe di stipendio 33 Capodivisione Direttore supplente

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nella classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro:

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

– direzione di una delle missioni seguenti: Abidjan, Abu Dhabi, Accra, Algeri, Amman, Atene, Beirut, Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Cara- cas, Dakar, Damasco, Dar es Salaam, Dhaka, Città di Guatemala, Helsinki, Kathmandu, Kinshasa, Kuala Lumpur, La Paz, L’Avana, Lima, Lisbona, Manila, Maputo, CG New York, Oslo, Praga, Rabat, Riad, San José, San- tiago, Sofia, Tiflis, Tirana, – funzioni alla centrale: direttore supplente DDIP, capo del protocollo, capo CAP, Disarmo Ginevra, Centro per la politica di sicurezza Ginevra, Centro per lo sminamento umanitario Ginevra.

A5.1 Capomissione classe di stipendio 34 Capodivisione Direttore supplente Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nella classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una delle missioni seguenti: Abuja, Ankara, Bangkok, Belgrado, Bogotá, Brasilia, Bruxelles bil./NATO, Città del Messico, Colombo, Gia- carta, Hanoi, Il Cairo, Islamabad, Kiev, L’Aia, Madrid, Nairobi bil./ONU, Ottawa, Parigi OCSE, Pretoria, Pristina, Sarajevo, Seoul, Singapore, Skopje, Stoccolma, Strasburgo CE, Teheran, Tel Aviv, Varsavia, Vienna bil., Vienna OSCE/ONU, – funzioni alla centrale: capo DP I, capo DP II Africa, Medio Oriente, capo DP II America, capo DP II Asia, Oceania, capo DP III, capo DP IV, capo DP V, capo DP VI, capo della Segreteria politica.

A6.1 Capomissione classe di stipendio 34 con indennità di funzione Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un’attività almeno triennale nella classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una delle missioni seguenti: Berlino, Missione di Bruxelles, Missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New York ONU, Nuova Delhi, Parigi, Pechino, Roma, Tokio, Washington. – funzioni alla centrale: capo BI, supplente del direttore competenza regionale e supplente del direttore competenza tematica.

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B1.1 Segretario di consolato classe di stipendio 14 Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi, con- formemente alla loro formazione.

B1.2 Segretario di consolato classe di stipendio 16 Collaboratore consolare Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni in seguito alla riuscita dell’esame finale, hanno acquisito conoscenze approfondite e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi e i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3 Viceconsole classe di stipendio 18 Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabi- lità e competenze sociali nell’adempimento di compiti secondo il numero B1.2, – fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria o assumono la sup- plenza di un servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga alla centrale, – assumono la direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio amministrativo alla centrale.

B1.4 Viceconsole classe di stipendio 20 Collaboratore consolare

Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18: – si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle respon- sabilità e competenze sociali nell’adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi,

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

– si sono distinti fungendo da sostituti nella direzione di una cancelleria, da sostituti nella direzione di un servizio amministrativo o di un’unità orga- nizzativa analoga alla centrale o nella direzione di un importante servizio consolare di una grande cancelleria o di un importante servizio ammi- nistrativo alla centrale.

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Allegato 4 (art. 106 e 121)

Titolo

Importi forfettari per la tutela degli interessi

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