AS 2009 471
Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»
Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»
del 13 giugno 20081
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 123b Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 30 novembre 20083.
2 Conformamente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 30 novembre 2008.
23 gennaio 2009 Cancelleria federale