AS 2009 4719
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica
Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)
Modifica dell’8 settembre 2009
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 20 dicembre 20021 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 4 e 5 4 Le serie televisive (film di fiction e documentari) possono essere promosse se sono concepite e prodotte come insieme in modo da risultare valutabili in quanto tali sulla base dei criteri contemplati dall’articolo 4 e dai regimi di promozione allegati.
5 Una serie televisiva è promossa a condizione che:
a. la serie sia sviluppata sotto la responsabilità della società di produzione richiedente e realizzata da quest’ultima nel rispetto dell’indipendenza artis- tica ed economica; b. la realizzazione della serie non pregiudichi l’indipendenza della società di produzione richiedente; c. l’emittente televisiva coproduttrice programmi e presenti la serie, come insieme e in singoli episodi, in modo attraente; d. la serie realizzata come insieme permetta la commercializzazione come tale oltre allo sfruttamento da parte dell’emittente televisiva coproduttrice, i diritti e le partecipazioni ad appannaggio della società di produzione consen- tano una commercializzazione indipendente e attiva della serie e si comprovi che una tale commercializzazione è prevista.
1 RS 443.113
2009-1742 4719
Promozione cinematografica. O del DFI RU 2009
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.
8 settembre 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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