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AS 2009 4723

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

del 2 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 949 capoverso 1 del Codice civile svizzero1; visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2, 16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione (LGI), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all’articolo 16 LGI. 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione (OGI).

Art. 2 Scopo del Catasto Il Catasto deve contenere informazioni affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e rendere accessibili dette informazioni.

Sezione 2: Contenuto e grado di dettaglio informativo del Catasto

Art. 3 Contenuto Il Catasto contiene: a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell’allegato 1 OGI4;

RS 510.622.4

2008-1895 4723

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà RU 2009

b. i geodati di base vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell’articolo 16 capoverso 3 LGI; c. le prescrizioni legali che, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un’unità con quest’ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà e per le quali è determinante la medesima pro- cedura; d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà; e. se previste nel modello di dati di cui all’articolo 9 OGI, ulteriori infor- mazioni e indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pub- blico della proprietà.

Art. 4 Grado di dettaglio informativo 1 L’Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati. 2 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico sta- bilisce nel modello di dati di cui all’articolo 9 OGI5 e nel relativo modello di rappre- sentazione di cui all’articolo 11 OGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale. 3 Il servizio specializzato emana prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

Sezione 3: Iscrizione nel Catasto

Art. 5 Approntamento dei dati 1 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell’articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell’organo responsabile del Catasto secondo l’articolo 17 capoverso 2. 2 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conferma all’organo responsabile del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti, ossia che: a. rappresentano restrizioni della proprietà che sono state decise e autorizzate dall’organo competente nell’ambito della procedura prescritta dalla legisla- zione tecnica; b. sono entrati in vigore; c. la loro conformità con le pertinenti decisioni è stata verificata sotto la responsabilità dell’organo competente. 3 I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all’articolo 4 capoverso 2; i geodati di base designati in via supplementare dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

5 RS 510.620

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Art. 6 Verifiche da parte dell’organo responsabile del Catasto L’organo responsabile del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all’ar- ticolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3.

Art. 7 Iscrizione e modifica dei dati 1 I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l’entrata in vigore della restrizione. È fatta salva la pubblicazione di cui all’articolo 16. 2 La data dell’iscrizione o dell’ultima modifica dei dati deve sempre essere men- zionata.

Art. 8 Procedura d’iscrizione I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d’iscrizione.

Sezione 4: Forme di accesso

Art. 9 Geoservizi 1 I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresenta- zione. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2. 2 I pertinenti geodati di base sono inoltre offerti nel quadro di un servizio di telecari- camento.

Art. 10 Estratti 1 Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti del Catasto concernenti almeno un bene immobile o un diritto per sé stante e per- manente. 2 I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d’informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale. 3 Gli estratti informano circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi. 4 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all’allestimento e alla rappresentazione di estratti.

Art. 11 Estratti con informazioni ridotte Chi fa richiesta di un estratto può chiedere che non vi figurino i contenuti seguenti: a. i geodati di base supplementari designati dai Cantoni; b. le prescrizioni legali; c. i dati non rappresentati nel riferimento planimetrico ufficiale.

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Art. 12 Informazioni supplementari 1 Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati in qualità di informa- zioni non vincolanti geodati di base ai sensi dell’allegato 1 OGI6. L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito. 2 I Cantoni possono interconnettere con il contenuto del Catasto informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Art. 13 Servizio di ricerca L’Ufficio federale di topografia rende possibile l’accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l’articolo 36 lettera b OGI7.

Sezione 5: Autenticazione

Art. 14 Estratti autenticati 1 I Cantoni designano gli organi competenti per l’allestimento e il rilascio di estratti autenticati.

2 Gli estratti autenticati sono rilasciati su richiesta.

3 Mediante l’autenticazione è ufficialmente attestato che:

a. i dati riprodotti corrispondono allo stato del Catasto alla data indicata; b. che il livello d’informazione «Beni immobili» corrisponde allo stato alla data indicata.

4 I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura di autenticazione.

Art. 15 Autenticazione a posteriori I Cantoni possono prevedere che per la valutazione di geodati di base del Catasto siano rilasciate autenticazioni a posteriori.

Sezione 6: Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 16 I Cantoni possono prescrivere che per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia attribuita al Catasto la funzione di organo di pubblicazione uffi- ciale.

6 RS 510.620 7 RS 510.620

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Sezione 7: Organizzazione

Art. 17 Tenuta del Catasto

1 I Cantoni disciplinano l’organizzazione del rispettivo Catasto.

2 Essi designano un organo responsabile del rispettivo Catasto.

3 Essi garantiscono l’accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

Art. 18 Alta vigilanza 1 L’Ufficio federale di topografia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.

2 Esso può segnatamente:

a. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all’introduzione, all’allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all’esecuzione della presente ordinanza; b. svolgere verifiche presso gli organi responsabili del Catasto; c. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti; d. chiedere al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di procedere all’esecuzione sostitutiva; e. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valu- tazione. 3 L’Ufficio federale di topografia mette a disposizione per tutti i modelli stabiliti dalla Confederazione strumenti di verifica accessibili a chiunque.

Art. 19 Strategia della Confederazione Il DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto.

Sezione 8: Finanziamento

Art. 20 Contributo della Confederazione

1 Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

a. impiegati in ragione di al massimo il 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari; b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d’esercizio dei Cantoni. 2 L’entità del contributo globale per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con il Cantone di volta in volta interessato.

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3 Le risorse per i contributi globali ai costi d’esercizio dei Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d’esercizio stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue: a. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali; b. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti; c. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.

Art. 21 Accordi di programma

1 Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnata-

mente: a. le prestazioni del Cantone; b. i contributi della Confederazione; c. il controlling; d. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria. 2 Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.

Art. 22 Rapporti e controlli

1 Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all’Ufficio federale di topografia

sull’impiego dei contributi.

2 L’Ufficio federale controlla a campione:

a. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi di programma; b. l’impiego dei contributi versati.

Art. 23 Adempimento parziale 1 L’Ufficio federale di topografia sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di presentare rapporto (art. 22 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, al termine della durata del programma, risulta che la prestazione è stata esegui- ta solo parzialmente, l’Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non è annullata, la resti- tuzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 19908 sugli aiuti finanziari e le indennità.

8 RS 616.1

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Sezione 9: Partecipazione

Art. 24 Nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Ammi- nistrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipa- zione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Introduzione del Catasto

1 Il Catasto è introdotto in due tappe:

a. prima tappa: introduzione, nel quadro di un progetto pilota, in Cantoni scelti, con inizio dell’esercizio il 1° gennaio 2014 e valutazione del primo intero anno d’esercizio nella seconda metà dell’anno 2015; b. seconda tappa: introduzione definitiva in tutti i Cantoni, con inizio dell’eser- cizio al più tardi il 1° gennaio 2020.

2 Il DDPS designa i Cantoni che introducono il Catasto nella prima tappa.

Art. 27 Termini per le direttive della Confederazione

1 L’Ufficio federale di topografia stabilisce entro il 30 giugno 2010 un modello

quadro interdisciplinare per i dati del Catasto. 2I competenti servizi specializzati della Confederazione stabiliscono entro il 31 dicembre 2011, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 per gli identificatori 87, 88 e 116–119 giusta l’allegato 1 dell’OGI9, le direttive di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3.

Art. 28 Termini per le prescrizioni cantonali 1 I Cantoni emanano le prescrizioni necessarie per l’introduzione del Catasto come segue: a. prima tappa: entro il 31 dicembre 2012, le prescrizioni concernenti l’ese- cuzione del progetto pilota; b. seconda tappa: entro il 31 dicembre 2019, le prescrizioni concernenti l’intro- duzione definitiva del Catasto.

9 RS 510.620

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2 Per la verifica di geodati di base esistenti al momento dell’iscrizione nel Catasto (art. 5 e 6) durante l’introduzione, i Cantoni possono prescrivere un modo di proce- dere derogatorio all’articolo 5.

Art. 29 Contributi della Confederazione durante l’introduzione

1 Sino al 31 dicembre 2019 i contributi globali ai costi d’esercizio dei Cantoni

(art. 20) sono accordati dalla Confederazione sulla base dello stato dell’introduzione del Catasto. 2 Nella prima tappa, la Confederazione versa inoltre ai Cantoni che partecipano al progetto pilota contributi pari al 50 per cento dei costi complessivi: a. per lavori utili per l’introduzione del Catasto a livello nazionale; b. per lavori di valutazione.

Art. 30 Accordi di programma durante l’introduzione

1 Per gli anni 2012–2015 il DDPS stipula accordi di programma particolari con i

Cantoni che partecipano al progetto pilota. In detti accordi di programma sono stabiliti l’introduzione e l’esercizio provvisorio del Catasto, i contributi globali secondo l’articolo 29 capoverso 1 nonché i lavori e i contributi supplementari secondo l’articolo 29 capoverso 2. 2 Con i rimanenti Cantoni il DDPS stipula accordi di programma particolari per gli anni 2016–2019. In detti accordi di programma sono stabiliti l’introduzione e l’esercizio provvisorio del Catasto nonché i contributi globali secondo l’articolo 29 capoverso 1.

Art. 31 Coordinamento dell’introduzione 1 L’Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell’introduzione del Catasto e per la sorveglianza e l’accompagna- mento della valutazione di cui all’articolo 43 LGI.

2 Ilgruppo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze

specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell’organo di coordinamento della Confederazione di cui all’arti- colo 48 OGI10.

3 L’Ufficio federale di topografia ne stabilisce i compiti e l’organizzazione.

Art. 32 Termine per la valutazione Il termine per la valutazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LGI inizia a decor- rere con l’inizio dell’esercizio nel primo Comune nel quadro della seconda tappa.

10 RS 510.620

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Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

2 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà RU 2009

Allegato (art. 25)

Abrogazione e modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Regolamento del 22 febbraio 191011 per il registro fondiario

Art. 80a Per le restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico che devono essere menzionate nel registro fondiario e che nel contempo sono oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la menzione nel registro consiste in un rinvio al Catasto.

Art. 80b Articolo 80a vigente.

2. Ordinanza del 21 maggio 200812 sulla geoinformazione

Art. 53 cpv. 1bis 1bis Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della pro- prietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 200913 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa:

11 RS 211.432.1 12 RS 510.620 13 RS 510.622.4

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Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà RU 2009

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Identificatori 73, 87, 88, 96, 97, 103, 104, 108, 116–119, 131, 132, 145, 157, 159

Servizio di telecaricamento Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di Livello di autorizzazione competente

Geodati di riferimento (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)

diritto pubblico della [servizio specializzato

all’accesso Identificatore della Confe- derazione]

proprietà

Piani di utilizzazione RS 700 Cantoni X A X 73 (cantonali/comunali) art. 14, 26 [ARE]

Zone di progettazione RS 725.11 USTRA X A X 87 riservate per le strade art. 14 nazionali

Determinazione degli RS 725.11 USTRA X A X 88 allineamenti per le strade art. 22 nazionali

Zone di progettazione per RS 742.101 UFT X A X 96 gli impianti ferroviari art. 18n

Linee di costruzione per RS 742.101 UFT X A X 97 gli impianti ferroviari art. 18q

Zone di progettazione per RS 748.0 UFAC X A X 103 gli impianti aeroportuali art. 37n–p

Linee di costruzione per RS 748.0 UFAC X A X 104 gli impianti aeroportuali art. 37q–s

Piano delle zone di RS 748.131.1 UFAC X A X 108 sicurezza degli aeroporti art. 71–73

Catasto dei siti inquinati RS 814.01 Cantoni X A X 116 art. 32c [UFAM] RS 814.680 art. 5

Catasto dei siti inquinati RS 814.01 DDPS X A X 117 nel settore militare art. 32c [UFAM] RS 814.680 art. 5

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Servizio di telecaricamento Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di Livello di autorizzazione competente

Geodati di riferimento (RS 510.62 art. 8 cpv. 1)

diritto pubblico della [servizio specializzato

all’accesso Identificatore della Confe- derazione]

proprietà

Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFAC X A X 118 nel settore degli aeroporti art. 32c [UFAM] civili RS 814.680 art. 5

Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFT X A X 119 nel settore dei trasporti art. 32c [UFAM] pubblici RS 814.680 art. 5

Zone di protezione delle RS 814.20 Cantoni X A X 131 acque sotterranee art. 20 [UFAM] RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4

Aree di protezione delle RS 814.20 Cantoni X A X 132 acque sotterranee art. 21 [UFAM] RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4

Gradi di sensibilità al RS 814.41 Cantoni X A X 145 rumore (in zone art. 43 [UFAM] d’utilizzazione)

Margini delle foreste RS 921.0 Cantoni X A X 157 (in zone edificabili) art. 13 [UFAM]

Linee di distanza dalle RS 921.0 Cantoni X A X 159 foreste art. 17 [UFAM]

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