AS 2009 4787
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione)
Modifica dell’11 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia è modificata come segue:
Titolo Introduzione di un’abbreviazione OEm-V
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 cpv. 2 2 Se la verificazione viene effettuata dall’Ufficio federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20062 sugli emolu- menti dell’Ufficio federale di metrologia.
Art. 3a Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Art. 8 cpv. 3 3 Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.
2009-0830 4787
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
Allegato (art. 3, 4 e 8)
Emolumenti di verificazione e di controllo
A Indennità oraria
1 L’indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è
di 123 franchi.
2 Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d’ora sono arro-
tondate per eccesso.
B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione
1 Misure di lunghezza
il pezzo fr. Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
1.1 Misure di lunghezza
fino a 1 m 7.70 oltre 1 m 11.60
1.2 Calibri 28.10
1.3 Calibri elettronici con calcolatore 35.80
1.4 Sconti
Sconti di quantità per più di dieci misure delle cifre 1.1–1.3 e facenti parte della stessa commissione: da 11 a 20 pezzi 10 per cento a partire da 21 pezzi 15 per cento
2 Botti e serbatoi
2.1 Botti di legno in base al tempo impiegato
2.2 Botti di altri materiali e serbatoi
2.2.1 Emolumento di base per commissione fr. 94.60
2.2.2 Emolumento supplementare:
categoria in dm3 il pezzo fr. fino a 50 9.90 oltre 50 fino a 100 13.–– oltre 100 fino a 200 17.30 oltre 200 fino a 300 21.60 oltre 300 fino a 400 25.90 oltre 400 fino a 500 30.10 oltre 500 fino a 600 34.50 oltre 600 fino a 700 38.80
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
categoria in dm3 il pezzo fr. oltre 700 fino a 800 43.10 oltre 800 fino a 900 47.40 oltre 900 fino a 1000 51.70 Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più 40.50
2.2.3 Verificazioni in aziende
Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate instal- lazioni con coinvolgimento di manodopera interna all’azienda, gli emolu- menti di cui alle cifre 2.2.1 e 2.2.2 sono ridotti fino al 50 per cento, confor- memente al minore tempo impiegato dal verificatore.
3 Impianti di misurazione per liquidi
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
3.1 Pompe di misurazione a stantuffo
3.1.1 Pompe di misurazione con getto di quantità
corrispondente a un’alzata intera o parziale dello stantuffo per pompa fr. 28.60 Supplemento per suddivisione fr. 3.30
3.1.2 Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza
dispositivo di prepagamento: – verificazione senza controllo del rapporto della miscela per stantuffo fr. 33.–– – verificazione con controllo del rapporto della miscela in base al tempo impiegato
3.2 Contatori di volume e contatori di massa
3.2.1 Impianti di misurazione per il riempimento
di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso) in base al tempo impiegato
3.2.2 Colonne di distribuzione di carburante
(gas liquido e gas naturale esclusi) per contatore fr. 68.20
3.2.3 Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso)
3.2.3.1 Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto
controllato estrazione con pompa o forza di gravità – fino a 1000 L/min per contatore fr. 146.30 – più di 1000 L/min per contatore fr. 192.50 Impianti di misurazione per l’approvvigionamento di aerei in base al tempo impiegato Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura, per ogni prodotto controllato fr. 19.80
3.2.3.2 Impianti di misurazione per altri liquidi
(latte escluso) in base al tempo impiegato
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
3.2.4 Impianti di misurazione per il latte
3.2.4.1 Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici
(impianti compatti) – solamente erogazione o raccolta per contatore fr. 184.80 – per erogazione e raccolta per contatore fr. 246.40
3.2.4.2 Impianti di misurazione stazionari per il
riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto in base al tempo impiegato
3.2.4.3 Supplemento per dispositivi di stampa o in base al tempo impiegato
registrazione dei risultati della misurazione
3.3 Supplementi per impianti servisol con colonne di distribuzione
di carburante:
3.3.1 Automatici con totalizzatore del volume
per cliente per automatico fr. 30.80 in più per totalizzatore fr. 4.10
3.3.2 Impianti con servizio e pagamento
immediato alla cassa in base al tempo impiegato
3.3.3 Impianti con prepagamento
automatico a banconote per automatico fr. 30.80 supplemento per contatore allacciato fr. 12.30
3.3.4 Impianti a pagamento posticipato (carte di credito)
Prima verificazione per automatico fr. 77.— Verificazione successiva per automatico fr. 38.50
3.4 Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente
indicatore di densità Controllo in condizioni di laboratorio in base al tempo impiegato
4 Pesi
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: il pezzo fr.
4.1 Pesi della classe M3 fino a 500 g 4.—
1 kg, 2 kg 4.60
5 kg 6.60
10 kg 9.90
20 kg 13.20
50 kg 19.80
4.2 Pesi delle classi M2, M1 e F2 fino a 500 g 7.70
1 kg, 2 kg 8.80
5 kg 13.20
10 kg 19.80
20 kg 26.40
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
il pezzo fr.
4.3 Pesi della classe F1 1 mg fino a 1 kg 14.30
2 kg fino a 10 kg 26.40
20 kg 40.70
4.4 Pesi della classe E2 1 mg fino a 1 kg 27.50
2 kg fino a 20 kg 79.20
4.5 Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante
prelievo o l’aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari all’80 per cento al massimo degli emolumenti di cui alle cifre 4.1–4.3.
4.6 Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo non
sono compresi negli emolumenti di cui alle cifre 4.1–4.4 e sono pertanto conteggiati a parte quali disborsi in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato. 4.7 Se la verificazione di pesi delle classi F1 ed E2 è effettuata da un laboratorio di verificazione, la parte dell’emolumento devoluta al METAS corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificazione, ma al massimo a
2.80 franchi per peso.
5 Bilance
5.1 Bilance a funzionamento non automatico
5.1.1 Gli emolumenti di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono
stabiliti come segue: per dispositivo portata di carico fr. fino a 5 kg 24.80 oltre 5 kg fino a 20 kg 31.40 oltre 20 kg fino a 50 kg 39.10 oltre 50 kg fino a 100 kg 47.30 oltre 100 kg fino a 200 kg 57.20 oltre 200 kg fino a 500 kg 73.20 oltre 500 kg fino a 1 000 kg 89.10 oltre 1 000 kg fino a 2 000 kg 108.90 oltre 2 000 kg fino a 5 000 kg 140.80 oltre 5 000 kg fino a 10 000 kg 154.— oltre 10 000 kg fino a 20 000 kg 193.60 oltre 20 000 kg fino a 50 000 kg 229.90 oltre 50 000 kg fino a 100 000 kg 286.— oltre 100 000 kg 484.—
5.1.2 Bilance con particolare dispositivo di carico che dev’essere dotato di un
dispositivo particolare al momento della verificazione (ad es. bilance aeree o con recipiente) emolumento di base più 50 %
5.1.3 Bilance con doppio dispositivo indicatore emolumento di base più 10 %
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5.1.4 Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili:
per ogni dispositivo di carico emolumento di cui alle cifre 5.1.1–5.1.3 più 20 %
5.1.5 Bilance a portate multiple emolumento di base più 20 %
5.1.6 Bilance a livelli multipli emolumento di base più 20 %
5.1.7 Supplemento per dispositivi di stampa o 10 % dell’emolumento di base,
registrazione dei risultati della misurazione: tuttavia al massimo fr. 16.50
5.1.8 Bilance indicatrici del prezzo
pesatura statica emolumento di base più fr. 66.— pesatura dinamica in base al tempo impiegato
5.2 Bilance a funzionamento automatico: in base al tempo impiegato
6 Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Gli emolumenti di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue:
6.1 Strumenti di misurazione dei componenti gassosi per strumento fr. 154.—
6.2 Strumenti di misurazione del fumo diesel per strumento fr. 165.—
6.3 Strumenti combinati per strumento fr. 308.—
7 Strumenti di misurazione delle quantità di gas
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
7.1 Contatori
7.1.1 Contatori di gas a pareti deformabili
deflusso nominale in m3/h il pezzo fr.
fino a 6 20.—
6 fino a 10 25.30
oltre 10 fino a 16 33.20 oltre 16 fino a 25 37.30 oltre 25 fino a 40 46.60 oltre 40 fino a 65 93.20 oltre 65 fino a 100 146.40 oltre 100 fino a 160 226.30 oltre 160 fino a 250 332.80 oltre 250 fino a 400 425.70
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7.1.2 Altri contatori di gas
deflusso nominale in m3/h il pezzo fr.
fino a 100 466.40 oltre 100 fino a 250 492.80 oltre 250 fino a 400 558.80 oltre 400 fino a 1000 665.50 oltre 1000 fino a 2500 1199.— oltre 2500 fino a 4000 1463.— oltre 4000 fino a 10000 1732.50 Se la verificazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato.
7.2 Dispositivi di conversione, compresa emolumento per
pezzo fr. la parte che misura lo stato del gas Prima verificazione con misurazione precedente 732.60 Verificazione successiva sul luogo 292.60 d’impiego Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione 220. —
7.3 Colonne di distribuzione di gas naturale
ad alta pressione in base al tempo impiegato
7.4 Parte da devolvere al METAS
7.4.1 Strumenti di misurazione secondo 30 % dell’emolumento
la cifra 7.1 di verificazione
7.4.2 Strumenti di misurazione secondo la 20 % dell’emolumento
cifra 7.2 di verificazione
8 Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche
L’ammontare dell’emolumento riscosso dal laboratorio di verificazione per la prima verificazione o per quelle successive dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base, dei supple- menti e delle deduzioni.
8.1 Contatori
8.1.1 Emolumento di base per tutti i tipi di contatori il pezzo fr. 45.10
8.1.2 Supplementi per tutti i tipi di contatori
I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1, vanno cumulati e aggiunti all’emolumento di base:
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
supplemento in % per n sistemi di misurazione n=1 n=2 n=3
8.1.2.1 Contatori d’energia attiva A± 0 30 50
A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più 20 20 20
8.1.2.2 Contatori d’energia reattiva R± 20 50 70
A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più 20 20 20
8.1.2.3 Contatori combinati (A±, R±, Qn) 0 30 50
Per tipo (attiva o reattiva) o passaggio addizionale di energia 60 60 60 A minuteria doppia e multipla (senza valori antecedenti), per ogni minuteria in più 20 20 20
8.1.2.4 Per tutti i tipi di contatori:
indicazione del massimo con periodo 100 100 100 di registrazione fino a 15 minuti per ogni periodo di 15 minuti in più 20 20 20 contatori su trasformatori di misura 30 40 50 contatori di precisione (1 % o meglio) 50 60 70 corrente massima oltre 80 A 20 20 20 8.1.3 Detrazione per i contatori elettronici e i contatori che non necessitano di rettifica per motivi di costruzione: 30 % dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1.
8.1.4 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
L’emolumento totale per i contatori di uguale costruzione e con gli stessi dati nominali compresi nella stessa commissione si compone dell’emolumento iniziale addizionato al prodotto del numero di pezzi mol- tiplicato per l’emolumento per pezzo. emolumento iniziale in % emolumento per pezzo in % dell’emolumento cumulato dell’emolumento cumulato per il controllo di di cui alle cifre 8.1.1–8.1.3 di cui alle cifre 8.1.1–8.1.3
1 fino a 2 pezzi 60 % 140 %
3 fino a 10 pezzi 200 % 80 %
11 fino a 20 pezzi 300 % 70 %
21 fino a 40 pezzi 500 % 60 %
più di 40 pezzi 700 % 55 %
8.2 Trasformatori
8.2.1 Emolumento di base per tutti i tipi di trasformatori il pezzo fr. 89.10
8.2.2 Supplementi per trasformatori
I seguenti supplementi, in percentuale dell’emolumento di base, sono appli- cati ai trasformatori a frequenza nominale di 50 Hz, nonché a tensioni e correnti secondarie normalizzati. I supplementi vanno cumulati e aggiunti all’emolumento di base.
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8.2.2.1 Prova d’isolazione (tutti i trasformatori)
con installazioni di prova del con installazioni di tensione di servizio massima laboratorio di verificazione prova del cliente
fino a 1,2 kV 35 % 20 % oltre 1,2 kV fino a 36 kV 100 % 35 % oltre 36 kV fino a 72,5 kV 200 % 90 % oltre 72,5 kV fino a 170 kV 350 % 210 % oltre 170 kV fino a 300 kV 700 % 450 % oltre 300 kV fino a 420 kV 900 % 700 % oltre 420 kV in base al tempo impiegato
8.2.2.2 Misurazione del rapporto di trasformazione
tutti i trasformatori trasformatori di tensione tensione di servizio massima per il primo campo di per ogni campo di misurazio- misurazione ne supplementare oltre fino a 1,2 kV 0% 20 % oltre 1,2 kV fino a 36 kV 60 % 30 % oltre 36 kV fino a 72,5 kV 180 % 55 % oltre 72,5 kV fino a 170 kV 320 % 85 % oltre 170 kV fino a 300 kV 500 % 120 % oltre 300 kV fino a 420 kV 670 % 155 % oltre 420 kV in base al tempo impiegato Supplemento per trasformatori di corrente per il primo per ogni nucleo corrente nominale nucleo successivo in più
fino a 800 A 0% 20 % oltre 800 A fino a 2000 A 70 % 35 % oltre 2000 A fino a 5000 A 250 % 70 % oltre 5000 A in base al tempo impiegato
8.2.3 Calcolo dell’emolumento totale di una commissione
L’emolumento totale per i contatori di uguale costruzione e con gli stessi dati nominali compresi nella stessa commissione si compone dell’emolumento iniziale addizionato al prodotto del numero di pezzi moltiplicato per l’emolumento per pezzo. emolumento iniziale in % emolumento per pezzo in % per il controllo dell’emolumento cumulato dell’emolumento cumulato di un totale di di cui alle cifre 8.2.1–8.2.2.2 di cui alle cifre 8.2.1–8.2.2.2
1 a 3 pezzi 0% 100 %
4 a 9 pezzi 50 % 85 %
10 a 18 pezzi 200 % 70 %
più di 18 pezzi 550 % 50 %
8.3 Metodo di controllo statistico per contatori
8.3.1 Principio
Per le formalità amministrative e per la misurazione dei campioni, il man- dante deve pagare un emolumento al laboratorio. L’emolumento è dovuto ogni qualvolta la partita in questione è sottoposta al controllo per campiona- tura, a prescindere dal risultato del controllo.
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
L’ammontare dell’emolumento dipende dal numero di contatori di un man- dante in una partita e si compone del relativo emolumento iniziale e degli emolumenti per pezzo secondo la tabella qui appresso.
8.3.2 Emolumento per committente e partita
numero di contatori emolumento iniziale in % emolumento per pezzo in % per committente dell’emolumento di base dell’emolumento di base nella partita di cui alla cifra 8.1.1 di cui alla cifra 8.1.1
1 fino a 20 50 % 25 %
21 fino a 100 150 % 20 %
101 fino a 1000 750 % 14 %
più di 1000 6700 % 8%
8.4 Parte dell’emolumento da devolvere al METAS
8.4.1 Parte dell’emolumento per contatori per pezzo 12 % dell’emolumento
per ogni verificazione di base di cui alla cifra 8.1.1.
8.4.2 Parte dell’emolumento per trasformatori per pezzo 17 % dell’emolumento
per ogni verificazione di base di cui alla cifra 8.2.1.
8.4.3 Parte dell’emolumento per contatori nel metodo di controllo statistico
Per ogni controllo per campionatura di una partita, a prescindere dal risultato del controllo, per ogni contatore della partita va devoluto il 4 per cento dell’emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1. Fintanto che i contatori rimangono sottoposti al controllo statistico, METAS non riceve altri importi per le successive verificazioni.
9 Misuratori di energia termica
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
9.1 Sensori di portata con deflusso nominale il pezzo fr.
fino a 6 m3/h 93.50 oltre 6 m3/h fino a 15 m3/h 133.10 oltre 15 m3/h fino a 100 m3/h 181.50 più di 100 m3/h in base al tempo impiegato Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m3/h, allacciamento e posizione di montaggio uguali
6 fino a 10 pezzi 8%
11 fino a 19 pezzi 17 %
a partire da 20 pezzi 26 % il pezzo fr.
9.2 Calcolatori di calore e di freddo 100.10
9.3 Sonde di temperatura, il paio 110.—
9.4 L’emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla
somma dei relativi emolumenti di cui alle cifre 9.1–9.3.
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
9.5 Contatori d’acqua calda con deflusso il pezzo fr.
nominale fino a 2 m3/h 76.70 oltre 2 m3/h fino a 6 m3/h 92.60 oltre 6 m3/h fino a 15 m3/h 124.60 oltre 15 m3/h fino a 100 m3/h 156.50 più di 100 m3/h in base al tempo impiegato La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo la cifra 9.1.
9.6 Contatori di calore del vapore surriscaldato in base al tempo impiegato
9.7 La parte da devolvere al METAS per i 15 % dell’emolumento
strumenti di misurazione secondo la cifra 9 di verificazione
10 Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:
10.1 Strumenti di misurazione per il controllo
il pezzo fr. di dispositivi di radiodiagnostica dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore 616.— per detettore addizionale 275.— dosimetri per la radiologia dentale 242.— dosimetri per il prodotto dose-superficie 374.— dosimetri per la tomografia 242.— chilovoltometri (non-invasivi) 220.— misuratori del prodotto mAs (invasivi) 154.— cronometri d’esposizione 154.— sensitometri 231.— Densitometri 165.— fotometri, luxmetri 93.50
10.2 Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne
strumenti con fino a 10 punti di misurazione 165.— prove di apparecchiature complesse quali strumen- ti per il controllo dell’ambiente, camere di ionizza- zione di riferimento, apparecchi con più detettori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d’allarme 330.—
10.3 Strumenti di misurazione delle contaminazione superficiale
strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi 165.— strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi e con più di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo) 330.—
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
10.4 Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon
il pezzo fr. un solo punto di misurazione durante la misura- zione comparativa annuale del laboratorio di verificazione 330.— in tutti gli altri casi in base al tempo impiegato
10.5 Strumenti per misurare l’attività
(principio a camera di ionizzazione a pozzetto)
10.5.1 verificazione di sorgenti di radiazioni gamma,
misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni 1177.—
10.5.2 verificazione di sorgenti di radiazioni gamma e
beta, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni 1342.—
10.5.3 misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide
e relativa impostazione 22.—
10.5.4 misurazione comparativa del tipo A con Tc-99m 495.—
10.5.5 misurazione comparativa del tipo A con I-131 660.—
10.5.6 misurazione comparativa del tipo B 330.—
10.6 Parte da devolvere al METAS
10.6.1 Strumenti di misurazione secondo 10 % dell’emolumento
le cifre 10.1 a 10.5.2 di verificazione
10.6.2 Strumenti di misurazione secondo 15 % dell’emolumento
le cifre 10.5.4 a 10.5.6 di verificazione
11 Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia
11.1 Gli emolumenti dei laboratori di verificazione sono riscossi in base al tempo impiegato. L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte.
11.2 Parte dell’emolumento per ogni strumento
da devolvere al METAS; verificato fr. 110.—
12 Strumenti per misurazioni acustiche
Gli emolumenti di verificazione sono prima verificazione verificazione fr. successiva fr. stabiliti come segue:
12.1 Sonometri senza livello energetico medio Leq. 594.— 462.—
12.2 Sonometri con livello energetico medio Leq. 649.— 517.—
12.3 Sonometri con funzioni più ampie
– a un canale 759.— 616.— – a due canali 924.— 731.50
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Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
prima verificazione verificazione fr. successiva fr.
12.4 Taratori 242.— 242.—
12.5 Taratori a più funzioni 924.— 924.—
12.6 Filtri a bande di ottava e o terzi di ottava 198.— 198.—
Filtri a bande di ottava e a terzi di ottava combinati 264.— 264.—
12.7 Registratori di livello 242.— 242.—
12.8 Impianti audiometrici 539.— 539.—
12.9 Parte dell’emolumento da devolvere al METAS:
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno fr. 1500.— Parte per ogni strumento verificato 7,5 % dell’emolumento di verificazione
13 Strumenti di misurazione per la circolazione stradale
Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: per strumento fr.
13.1 Strumenti di misurazione della velocità mediante radar 1419.—
13.2 Laserscanner 2035.—
13.3 Tachigrafi montati sui veicoli 693.—
13.4 Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo 907.50
13.5 Spire induttive o sensore piezo, per la prima corsia 660.—
per ogni successiva corsia nel medesimo posto 385.—
13.6 Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare
la emolumento sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) Sistemi di prova standard 214.50 Sistemi di prova speciali 302.50
13.7 Parte dell’emolumento da devolvere al METAS
13.7.1 Strumenti di misurazione in conformità di 13.1 a 13.5
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno fr. 1500.— Parte per ogni strumento verificato 7,5 % dell’emolumento di verificazione
13.7.2 Strumenti d’esame in conformità a 13.6
Parte per ogni apparecchio verificato 10 % dell’emolumento di verificazione
4800
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
14 Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti di combustione
per ogni prova Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue: effettuata fr.
14.1 Prova generale 49.50
Test di tenuta 11.— Termometro per i gas di scarico 33.— Termometro per l’aria di combustione 27.50 Volume campione per la determinazione dell’indice di fuliggine 27.50 O2 27.50 CO 27.50 NO 27.50 CO/H2O 22.— NO2 22.—
14.2 Parte da devolvere al METAS: 10 % dell’emolumento
di verificazione
4801
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione RU 2009
4802