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AS 2009 4803

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (OEm-METAS)

Modifica dell’11 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 luglio 20061 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:

Art. 4. cpv. 2

2 La tariffa oraria è di:

franchi

a. per il personale del settore amministrativo 126.– b. per i collaboratori del settore metrologico 215.–

Art. 4a Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 941.298.2

2009-1284 4803

Emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia RU 2009

4804