AS 2009 4803
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (OEm-METAS)
Modifica dell’11 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 luglio 20061 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:
Art. 4. cpv. 2
2 La tariffa oraria è di:
franchi
a. per il personale del settore amministrativo 126.– b. per i collaboratori del settore metrologico 215.–
Art. 4a Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 941.298.2
2009-1284 4803
Emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia RU 2009
4804