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AS 2009 4831

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2009

Vista la Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del rego- lamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circola- zione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, nella versione del Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulga- ria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea1, il regolamento (CEE) n. 1408/712 è modificato come segue:

a) Nell’articolo 82 (B), paragrafo 1, «150» è sostituito da «162». b) L’allegato I, parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art. 1, lett. a), punti ii) e iii) del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Bulgaria È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento qualsiasi persona che lavori senza un contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, punti 5 e 6 del Codice di sicurezza sociale»;

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone | Lexipedia | Lexipedia