AS 2009 4845
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
Regolamento (CEE) N. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2009
Vista la Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del rego- lamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circola- zione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, nella versione del Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulga- ria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea1, il regolamento (CEE) n. 574/722 è modificato come segue:
a) L’allegato 1 «Autorità competenti (Art. 1, lett. l) del regolamento, art. 4, par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria
1. Министърът на труда и социалната политика (Ministro del lavoro e delle
politiche sociali), София.
2. Министърът на здравеопазването (Ministro della sanità), София.»;
2009-1745 4845
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com- prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo l’ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania 1. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministero del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia), Bucureşti.
2. Ministerul Sănătăţii (Ministero della sanità), Bucureşti.»;
b) L’allegato 2 «Istituzioni competenti (Art. 1, lett. o) del regolamento e art. 4, par. 2 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in natura: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicura- zione malattia), София; – Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili), София; b) prestazioni in denaro: Национален осигурителен институт (Istituto nazio- nale per la sicurezza sociale), София.
2. Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità: Национален осигурителен
институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) prestazioni in natura: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicura- zione malattia), София;
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
– Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili), София; b) prestazioni in denaro: Национален осигурителен институт (Istituto nazio- nale per la sicurezza sociale), София.
4. Assegni in caso di morte: Национален осигурителен институт (Istituto nazio-
nale per la sicurezza sociale), София.
5. Prestazioni di disoccupazione: Национален осигурителен институт (Istituto
nazionale per la sicurezza sociale), София.
6. Prestazioni familiari: Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza
sociale), София.»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com- prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», F. Estonia, «G. Grecia», «H. Spagna», I. Francia, «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo l’ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in natura: Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Ente distret- tuale di assicurazione malattia); b) prestazioni in denaro: i) casi generali: Casa de asigurari de sanatate (Ente di assicurazione malattia); ii) casi specifici: – militari di carriera: Unità specializzata del Ministero della difesa nazionale; – appartenenti alle forze di polizia: Unità specializzata del Ministero dell’amministrazione e dell’interno; – avvocati: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ente di assicurazione per avvocati).
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
2. Invalidità:
a) casi generali: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); b) casi specifici: i) militari di carriera: Unità specializzata del Ministero della difesa nazionale; ii) appartenenti alle forze di polizia Unità specializzata del Ministero dell’amministrazione e dell’interno; iii) avvocati: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ente di assicurazione per avvocati).
3. Pensioni di vecchiaia e di reversibilità e assegni in caso di morte:
a) casi generali: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); b) casi specifici: i) militari di carriera: Unità specializzata del Ministero della difesa nazio- nale; ii) appartenenti alle forze di polizia: Unità specializzata del Ministero dell’amministrazione e dell’interno; iii) avvocati Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ente di assicurazione per avvocati).
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) prestazioni in natura: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); b) prestazioni in denaro e pensioni: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicu- razione sociale);
5. Assegni in caso di morte:
a) in generale: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); b) in particolare: i) militari di carriera: Unità specializzata del Ministero della difesa nazio- nale; ii) appartenenti alle forze di polizia: Unità specializzata del Ministero dell’amministrazione e dell’interno; iii) avvocati: Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ente di assicurazione per avvocati).
6. Prestazioni di disoccupazione: Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de mun- că (Agenzia distrettuale per l’occupazione).
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
7. Prestazioni familiari:
– Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministero del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia), Bucureşti, – Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministero dell’istruzione e della ricerca), Bucureşti.»;
c) L’allegato 3 «Istituzioni del luogo di residenza ed istituzioni del luogo di dimora (Art. 1, lett. p) del regolamento e art. 4, par. 3 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in natura: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicura- zione malattia). София; – Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili), София; b) prestazioni in denaro: Uffici regionali dell’Istituto nazionale per la sicurezza sociale. 2. Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità: Sede centrale dell’Istituto nazio- nale per la sicurezza sociale.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) prestazioni in natura: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicura- zione malattia), София; – Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili), София; b) prestazioni in denaro a breve termine: Uffici regionali dell’Istituto nazionale per la sicurezza sociale; c) pensioni di invalidità: Sede centrale dell’Istituto nazionale per la sicurezza sociale. 4. Assegni in caso di morte: Uffici regionali dell’Istituto nazionale per la sicurezza sociale.
5. Prestazioni di disoccupazione: Uffici regionali dell’Istituto nazionale per la sicurezza sociale.
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
6. Prestazioni familiari: Direzioni dell’assistenza sociale dell’Agenzia di assistenza sociale,»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com- prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo l’ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania 1. Prestazioni in natura: Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Ente distrettuale di assicurazione malattia).
2. Prestazioni in denaro:
a) malattia e maternità: Casa de asigurari de sanatate (Ente di assicurazione malattia); b) Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità e assegni in caso di morte: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distret- tuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); c) infortuni sul lavoro e malattie professionali: Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Ente distrettuale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale); d) prestazioni di disoccupazione: Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Agenzia distrettuale per l’occupazione); e) prestazioni familiari: Autorità locali e scolastiche.»;
d) L’allegato 4 «Organismi di collegamento (Art. 3, par. 1, art. 4, par. 4 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria
1. Malattia e maternità:
a) prestazioni in natura: Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София;
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
b) prestazioni in denaro: Национален осигурителен институт (Istituto na- zionale per la sicurezza sociale), София.
2. Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità: Национален осигурителен
институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) prestazioni in natura: Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София; b) prestazioni in denaro e pensioni: Национален осигурителен институт (Isti- tuto nazionale per la sicurezza sociale), София.
4. Assegni in caso di morte: Национален осигурителен институт (Istituto nazio-
nale per la sicurezza sociale), София.
5. Prestazioni di disoccupazione: Национален осигурителен институт (Istituto
nazionale per la sicurezza sociale), София.
6. prestazioni familiari: Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza
sociale), София»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com- prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania 1. Prestazioni in natura: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ente nazionale di assicurazione malattia), Bucureşti.
2. Prestazioni in denaro:
a) malattia e maternità: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ente nazio- nale di assicurazione malattia), Bucureşti; b) Pensioni di invalidità, vecchiaia e reversibilità e assegni in caso di morte: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazio- nale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale), Bucureşti;
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
c) infortuni sul lavoro e malattie professionali: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale), Bucureşti; d) prestazioni di disoccupazione: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenzia nazionale per l’occupazione), Bucureşti; e) prestazioni familiari: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministero del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia), Bucureşti.»;
e) L’allegato 5 «Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mante- nute in vigore (art. 4, par. 5, art. 5, art. 53, par. 3, art. 104, art. 105, par. 2 e art. 116, 121 e 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) prima della voce della rubrica «1. Belgio–Repubblica Ceca» si inseri- sce:
«1. Belgio–Bulgaria Senza oggetto.»;
ii) la numerazione della rubrica «Belgio–Repubblica Ceca» passa da «1» a «2» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «3. Belgio–Danimarca» «4. Belgio–Germania» «5. Belgio–Estonia» «6. Belgio–Grecia» «7. Belgio–Spagna» «8. Belgio–Francia» «9. Belgio–Irlanda» «10. Belgio–Italia» «11. Belgio–Cipro» «12. Belgio–Lettonia» «13. Belgio–Lituania» «14. Belgio–Lussemburgo» «15. Belgio–Ungheria» «16. Belgio–Malta» «17. Belgio–Paesi Bassi» «18. Belgio–Austria» «19. Belgio–Polonia» «20. Belgio–Portogallo»;
iii) dopo la voce della rubrica «20. Belgio–Portogallo» si inserisce:
«21. Belgio–Romania Senza oggetto.»;
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
iv) la numerazione della rubrica «Belgio–Slovenia» passa da «20» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «23. Belgio–Slovacchia» «24. Belgio–Finlandia» «25. Belgio–Svezia» «26. Belgio–Regno Unito»;
v) dopo l’ultima voce della rubrica «26. Belgio–Regno Unito» si inserisce:
«27. Bulgaria–Repubblica Ceca Articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell’accordo del 25 novembre 1998 e articolo 5, para- grafo 4 della convenzione amministrativa del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per controlli amministrativi ed esami medici.
28. Bulgaria–Danimarca
Senza oggetto.
29. Bulgaria–Germania
Articoli da 8 a 9 dell’accordo amministrativo relativo all’applicazione della conven- zione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore pensionistico.
30. Bulgaria–Estonia
Senza oggetto.
31. Bulgaria–Grecia
Senza oggetto.
32. Bulgaria–Spagna
Nulla
33. Bulgaria–Francia
Senza oggetto.
34. Bulgaria–Irlanda
Senza oggetto.
35. Bulgaria–Italia
Senza oggetto.
36. Bulgaria–Cipro
Senza oggetto.
37. Bulgaria–Lettonia
Senza oggetto.
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
38. Bulgaria–Lituania
Senza oggetto.
39. Bulgaria–Lussemburgo
Nulla.
40. Bulgaria–Ungheria
Nulla.
41. Bulgaria–Malta
Senza oggetto.
42. Bulgaria–Paesi Bassi
Senza oggetto.
43. Bulgaria–Austria
Senza oggetto.
44. Bulgaria–Polonia
Senza oggetto.
45. Bulgaria–Portogallo
Senza oggetto.
46. Bulgaria–Romania
Senza oggetto.
47. Bulgaria–Slovenia
Nulla.
48. Bulgaria–Slovacchia
Articolo 9, paragrafo 1 dell’accordo amministrativo relativo all’applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 maggio 2001.
49. Bulgaria–Finlandia
Senza oggetto.
50. Bulgaria–Svezia
Senza oggetto.
51. Bulgaria–Regno Unito
Nulla.»;
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
vi) la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca–Danimarca» passa da «25» a «52» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «53. Repubblica Ceca–Germania» «54. Repubblica Ceca–Estonia» «55. Repubblica Ceca–Grecia» «56. Repubblica Ceca–Spagna» «57. Repubblica Ceca–Francia» «58. Repubblica Ceca–Irlanda» «59. Repubblica Ceca–Italia» «60. Repubblica Ceca–Cipro» «61. Repubblica Ceca–Lettonia» «62. Repubblica Ceca–Lituania» «63. Repubblica Ceca–Lussemburgo» «64. Repubblica Ceca–Ungheria» «65. Repubblica Ceca–Malta» «66. Repubblica Ceca–Paesi Bassi» «67. Repubblica Ceca–Austria» «68. Repubblica Ceca–Polonia» «69. Repubblica Ceca–Portogallo»;
vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «69. Repubblica Ceca– Portogallo» si inserisce:
«70. Repubblica Ceca–Romania Nulla.»;
viii) la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca–Slovenia» passa da «43» a «71» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «72. Repubblica Ceca–Slovacchia» «73. Repubblica Ceca–Finlandia» «74. Repubblica Ceca–Svezia» «75. Repubblica Ceca–Regno Unito» «76. Danimarca–Germania» «77. Danimarca–Estonia» «78. Danimarca–Grecia» «79. Danimarca–Spagna» «80. Danimarca–Francia» «81. Danimarca–Irlanda» «82. Danimarca–Italia» «83. Danimarca–Cipro» «84. Danimarca–Lettonia» «85. Danimarca–Lituania» «86. Danimarca–Lussemburgo» «87. Danimarca–Ungheria» «88. Danimarca–Malta» «89. Danimarca–Paesi Bassi» «90. Danimarca–Austria»
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
«91. Danimarca–Polonia» «92. Danimarca–Portogallo»;
ix) dopo la voce della rubrica «92. Danimarca–Portogallo» si inserisce:
«93. Danimarca–Romania Senza oggetto.»;
x) la numerazione della rubrica «Danimarca–Slovenia» passa da «65» a «94» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «95. Danimarca–Slovacchia» «96. Danimarca–Finlandia» «97. Danimarca–Svezia» «98. Danimarca–Regno Unito» «99. Germania–Estonia» «100. Germania–Grecia» «101. Germania–Spagna» «102. Germania–Francia» «103. Germania–Irlanda» «104. Germania–Italia» «105. Germania–Cipro» «106. Germania–Lettonia» «107. Germania–Lituania» «108. Germania–Lussemburgo» «109. Germania–Ungheria» «110. Germania–Malta» «111. Germania–Paesi Bassi» «112. Germania–Austria» «113. Germania–Polonia» «114. Germania–Portogallo»;
xi) dopo la voce della rubrica «114. Germania–Portogallo» si inserisce:
«115. Germania–Romania Nulla.»;
xii) la numerazione della rubrica «Germania–Slovenia» passa da «86» a «116» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «117. Germania–Slovacchia» «118. Germania–Finlandia» «119. Germania–Svezia» «120. Germania–Regno Unito» «121. Estonia–Grecia» «122. Estonia–Spagna» «123. Estonia–Francia» «124. Estonia–Irlanda» «125. Estonia–Italia»
Applicazione dei regimi di sicurezza sociale. R CEE n. 574/72 RU 2009
«126. Estonia–Cipro» «127. Estonia–Lettonia» «128. Estonia–Lituania» «129. Estonia–Lussemburgo» «130. Estonia–Ungheria» «131. Estonia–Malta» «132. Estonia–Paesi Bassi» «133. Estonia–Austria» «134. Estonia–Polonia» «135. Estonia–Portogallo»;
xiii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «135. Estonia–Porto- gallo» si inserisce:
«136. Estonia–Romania Senza oggetto.»;
xiv) la numerazione della rubrica «Estonia–Slovenia» passa da «106» a «137» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «138. Estonia–Slovacchia» «139. Estonia–Finlandia» «140. Estonia–Svezia» «141. Estonia–Regno Unito» «142. Grecia–Spagna» «143. Grecia–Francia» «144. Grecia–Irlanda» «145. Grecia–Italia» «146. Grecia–Cipro» «147. Grecia–Lettonia» «148. Grecia–Lituania» «149. Grecia–Lussemburgo» «150. Grecia–Ungheria» «151. Grecia–Malta» «152. Grecia–Paesi Bassi» «153. Grecia–Austria» «154. Grecia–Polonia» «155. Grecia–Portogallo»;
xv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «155. Grecia–Portogallo» si inserisce:
«156. Grecia–Romania Nulla.»;
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xvi) la numerazione della rubrica «Grecia–Slovenia» passa da «125» a «157» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «158. Grecia–Slovacchia» «159. Grecia–Finlandia» «160. Grecia–Svezia» «161. Grecia–Regno Unito» «162. Spagna–Francia» «163. Spagna–Irlanda» «164. Spagna–Italia» «165. Spagna–Cipro» «166. Spagna–Lettonia» «167. Spagna–Lituania» «168. Spagna–Lussemburgo» «169. Spagna–Ungheria» «170. Spagna–Malta» «171. Spagna–Paesi Bassi» «172. Spagna–Austria» «173. Spagna–Polonia» «174. Spagna–Portogallo»;
xvii) dopo l’ultima voce della rubrica «174. Spagna–Portogallo» si inserisce:
«175. Spagna–Romania Nulla.»;
xviii) la numerazione della rubrica «Spagna–Slovenia» passa da «143» a «176» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «177. Spagna–Slovacchia» «178. Spagna–Finlandia» «179. Spagna–Svezia» «180. Spagna–Regno Unito» «181. Francia–Irlanda» «182. Francia–Italia» «183. Francia–Cipro» «184. Francia–Lettonia» «185. Francia–Lituania» «186. Francia–Lussemburgo» «187. Francia–Ungheria» «188. Francia–Malta» «189. Francia–Paesi Bassi» «190. Francia–Austria» «191. Francia–Polonia» «192. Francia–Portogallo»;
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xix) dopo la voce della rubrica «192. Francia–Portogallo» si inserisce:
«193. Francia–Romania Nulla.»;
xx) la numerazione della rubrica «Francia–Slovenia» passa da «160» a «194» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «195. Francia–Slovacchia» «196. Francia–Finlandia» «197. Francia–Svezia» «198. Francia–Regno Unito» «199. Irlanda–Italia» «200. Irlanda–Cipro» «201. Irlanda–Lettonia» «202. Irlanda–Lituania» «203. Irlanda–Lussemburgo» «204. Irlanda–Ungheria» «205. Irlanda–Malta» «206. Irlanda–Paesi Bassi» «207. Irlanda–Austria» «208. Irlanda–Polonia» «209. Irlanda–Portogallo»;
xxi) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «209. Irlanda–Portogallo» si inserisce:
«210. Irlanda–Romania Senza oggetto.»;
xxii) la numerazione della rubrica «Irlanda–Slovenia» passa da «176» a «211» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «212. Irlanda–Slovacchia» «213. Irlanda–Finlandia» «214. Irlanda–Svezia» «215. Irlanda–Regno Unito» «216. Italia–Cipro» «217. Italia–Lettonia» «218. Italia–Lituania» «219. Italia–Lussemburgo» «220. Italia–Ungheria» «221. Italia–Malta» «222. Italia–Paesi Bassi» «223. Italia–Austria» «224. Italia–Polonia» «225. Italia–Portogallo»;
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xxiii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «225. Italia–Portogallo» si inserisce:
«226. Italia–Romania Senza oggetto.»;
xxiv) la numerazione della rubrica «Italia–Slovenia» passa da «191» a «227» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «228. Italia–Slovacchia» «229. Italia–Finlandia» «230. Italia–Svezia» «231. Italia–Regno Unito» «232. Cipro–Lettonia» «233. Cipro–Lituania» «234. Cipro–Lussemburgo» «235. Cipro–Ungheria» «236. Cipro–Malta» «237. Cipro–Paesi Bassi» «238. Cipro–Austria» «239. Cipro–Polonia» «240. Cipro–Portogallo»;
xxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «240. Cipro–Portogallo» si inserisce: «241. Cipro–Romania Senza oggetto.»;
xxvi) la numerazione della rubrica «Cipro–Slovenia» passa da «205» a «242» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «243. Cipro–Slovacchia» «244. Cipro–Finlandia» «245. Cipro–Svezia» «246. Cipro–Regno Unito» «247. Lettonia–Lituania» «248. Lettonia–Lussemburgo» «249. Lettonia–Ungheria» «250. Lettonia–Malta» «251. Lettonia–Paesi Bassi» «252. Lettonia–Austria» «253. Lettonia–Polonia» «254. Lettonia–Portogallo»;
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xxvii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «254. Lettonia–Portogallo» si inserisce:
«255. Lettonia–Romania Senza oggetto.»;
xxviii) la numerazione della rubrica «Lettonia–Slovenia» passa da «218» a «256» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «257. Lettonia–Slovacchia» «258. Lettonia–Finlandia» «259. Lettonia–Svezia» «260. Lettonia–Regno Unito» «261. Lituania–Lussemburgo» «262. Lituania–Ungheria» «263. Lituania–Malta» «264. Lituania–Paesi Bassi» «265. Lituania–Austria» «266. Lituania–Polonia» «267. Lituania–Portogallo»;
xxix) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «267. Lituania–Porto- gallo» si inserisce:
«268. Lituania–Romania Senza oggetto.»;
xxx) la numerazione della rubrica «Lituania–Slovenia» passa da «230» a «269» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «270. Lituania–Slovacchia» «271. Lituania–Finlandia» «272. Lituania–Svezia» «273. Lituania–Regno Unito» «274. Lussemburgo–Ungheria» «275. Lussemburgo–Malta» «276. Lussemburgo–Paesi Bassi» «277. Lussemburgo–Austria» «278. Lussemburgo–Polonia» «279. Lussemburgo–Portogallo»;
xxxi) dopo la voce della rubrica «279. Lussemburgo–Portogallo» si inseri- sce:
«280. Lussemburgo–Romania Nulla.»;
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xxxii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo–Slovenia» passa da «241» a «281» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «282. Lussemburgo–Slovacchia» «283. Lussemburgo–Finlandia» «284. Lussemburgo–Svezia» «285. Lussemburgo–Regno Unito» «286. Ungheria–Malta» «287. Ungheria–Paesi Bassi» «288. Ungheria–Austria» «289. Ungheria–Polonia» «290. Ungheria–Portogallo»;
xxxiii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «290. Ungheria– Portogallo» si inserisce:
«291. Ungheria–Romania Nulla.»;
xxxiv) la numerazione della rubrica «Ungheria–Slovenia» passa da «251» a «292» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «293. Ungheria–Slovacchia» «294. Ungheria–Finlandia» «295. Ungheria–Svezia» «296. Ungheria–Regno Unito» «297. Malta–Paesi Bassi» «298. Malta–Austria» «299. Malta–Polonia» «300. Malta–Portogallo»;
xxxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «300. Malta–Porto- gallo» si inserisce:
«301. Malta–Romania Senza oggetto.»;
xxxvi) la numerazione della rubrica «Malta–Slovenia» passa da «260» a «302» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «303. Malta–Slovacchia» «304. Malta–Finlandia» «305. Malta–Svezia» «306. Malta–Regno Unito» «307. Paesi Bassi–Austria» «308. Paesi Bassi–Polonia» «309. Paesi Bassi–Portogallo»;
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xxxvii) dopo la voce della rubrica «309. Paesi Bassi–Portogallo» si inseri- sce:
«310. Paesi Bassi–Romania Nulla.»;
xxxviii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi–Slovenia» passa da «268» a «311» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «312. Paesi Bassi–Slovacchia» «313. Paesi Bassi–Finlandia» «314. Paesi Bassi–Svezia» «315. Paesi Bassi–Regno Unito» «316. Austria–Polonia» «317. Austria–Portogallo»
xxxix) dopo la voce della rubrica «317. Austria–Portogallo» si inserisce:
«318. Austria–Romania Nulla.»;
xl) la numerazione della rubrica «Austria–Slovenia» passa da «275» a «319» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «320. Austria–Slovacchia» «321. Austria–Finlandia» «322. Austria–Svezia» «323. Austria–Regno Unito» «324. Polonia–Portogallo»
xli) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «324. Polonia–Porto- gallo» si inserisce:
«325. Polonia–Romania Senza oggetto.»;
xlii) la numerazione della rubrica «Polonia–Slovenia» passa da «281» a «326» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «327. Polonia–Slovacchia» «328. Polonia–Finlandia» «329. Polonia–Svezia» «330. Polonia–Regno Unito»;
xliii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «330. Polonia–Regno Unito» si inserisce:
«331. Portogallo–Romania Senza oggetto.»;
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xliv) la numerazione della rubrica «Portogallo–Slovenia» passa da «286» a «332» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «333. Portogallo–Slovacchia» «334. Portogallo–Finlandia» «335. Portogallo–Svezia» «336. Portogallo–Regno Unito»;
xlv) dopo l’ultima voce della rubrica «336. Portogallo–Regno Unito» si inse- risce:
«337. Romania–Slovenia Senza oggetto.
338. Romania–Slovacchia
Senza oggetto.
339. Romania–Finlandia
Senza oggetto.
340. Romania–Svezia
Senza oggetto.
341. Romania–Regno Unito
Nulla.»;
xlvi) la numerazione della rubrica «Slovenia–Slovacchia» passa da «291» a «342» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «343. Slovenia–Finlandia» «344. Slovenia–Svezia» «345. Slovenia–Regno Unito» «346. Slovacchia–Finlandia» «347. Slovacchia–Svezia» «348. Slovacchia–Regno Unito» «349. Finlandia–Svezia» «350. Finlandia–Regno Unito» «351. Svezia–Regno Unito»;
f) L’allegato 6 «Procedura di pagamento delle prestazioni (art. 4, par. 6, art. 53, par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
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«B. Bulgaria
1. rapporti con Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto. 2. rapporti con Germania, Cipro e Lituania: pagamento tramite organismi di colle- gamento.»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com- prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) La sezione «E. Germania» è modificata come segue: a) ai punti 1, lettera b) e 2, lettera b) i termini «Bulgaria e» sono inse- riti prima dei termini «Paesi Bassi»; b) al punto 4, lettera b) il termine «Bulgaria» è inserito prima del termine «Belgio»;
iv) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania Pagamento diretto.»;
g) L’allegato 7 «Banche (art. 4, par. 7, art. 55, par. 3 e art. 122 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria Булбанк (Bulbank), София.»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», com-
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prese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania Banca Naţională a României (Banca nazionale della Romania), Bucureşti.»;
h) L’allegato 8 è sostituito dal seguente: «Allegato 8
Concessione delle prestazioni familiari (art. 4, par. 8, art. 10bis, lett. d) e art. 122 del regolamento di applicazione)
L’articolo 10bis, lettera d) del regolamento di applicazione è applicabile a: A. Lavoratori subordinati e autonomi a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e la Bulgaria, – tra il Belgio e la Repubblica Ceca, – tra il Belgio e la Germania, – tra il Belgio e la Grecia, – tra il Belgio e la Spagna, – tra il Belgio e la Francia, – tra il Belgio e l’Irlanda, – tra il Belgio e la Lituania, – tra il Belgio e il Lussemburgo, – tra il Belgio e l’Austria, – tra il Belgio e la Polonia, – tra il Belgio e il Portogallo, – tra il Belgio e la Romania, – tra il Belgio e la Slovacchia, – tra il Belgio e la Finlandia, – tra il Belgio e la Svezia, – tra il Belgio e il Regno Unito, – tra la Bulgaria e la Repubblica ceca, – tra la Bulgaria e la Germania,
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– tra la Bulgaria e l’Estonia, – tra la Bulgaria e la Grecia, – tra la Bulgaria e la Spagna, – tra la Bulgaria e la Francia, – tra la Bulgaria e l’Irlanda, – tra la Bulgaria e Cipro, – tra la Bulgaria e la Lettonia, – tra la Bulgaria e la Lituania, – tra la Bulgaria e il Lussemburgo, – tra la Bulgaria e l’Ungheria, – tra la Bulgaria e Malta, – tra la Bulgaria e i Paesi Bassi, – tra la Bulgaria e l’Austria, – tra la Bulgaria e la Polonia, – tra la Bulgaria e il Portogallo, – tra la Bulgaria e la Romania, – tra la Bulgaria e la Slovacchia, – tra la Bulgaria e la Finlandia, – tra la Bulgaria e la Svezia, – tra la Bulgaria e il Regno Unito, – tra la Repubblica Ceca e la Danimarca, – tra la Repubblica Ceca e la Germania, – tra la Repubblica Ceca e la Grecia, – tra la Repubblica Ceca e la Spagna, – tra la Repubblica Ceca e la Francia, – tra la Repubblica Ceca e l’Irlanda, – tra la Repubblica Ceca e la Lettonia, – tra la Repubblica Ceca e la Lituania, – tra la Repubblica Ceca e il Lussemburgo, – tra la Repubblica Ceca e l’Ungheria – tra la Repubblica Ceca e Malta, – tra la Repubblica Ceca e i Paesi Bassi, – tra la Repubblica Ceca e l’Austria, – tra la Repubblica Ceca e la Polonia, – tra la Repubblica Ceca e il Portogallo, – tra la Repubblica Ceca e la Romania, – tra la Repubblica Ceca e la Slovenia – tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, – tra la Repubblica Ceca e la Finlandia, – tra la Repubblica Ceca e la Svezia,
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– tra la Repubblica Ceca e il Regno Unito, – tra la Danimarca e la Lituania, – tra la Danimarca e la Polonia, – tra la Danimarca e la Slovacchia, – tra la Germania e la Grecia, – tra la Germania e la Spagna, – tra la Germania e la Francia, – tra la Germania e l’Irlanda, – tra la Germania e la Lituania, – tra la Germania e il Lussemburgo, – tra la Germania e l’Austria, – tra la Germania e la Polonia, – tra la Germania e la Romania, – tra la Germania e la Slovacchia, – tra la Germania e la Finlandia, – tra la Germania e la Svezia, – tra la Germania e il Regno Unito, – tra l’Estonia e la Romania, – tra la Grecia e la Lituania, – tra la Grecia e la Polonia, – tra la Grecia e la Romania, – tra la Grecia e la Slovacchia, – tra la Spagna e la Lituania, – tra la Spagna e l’Austria, – tra la Spagna e la Polonia, – tra la Spagna e la Romania, – tra la Spagna e la Slovenia, – tra la Spagna e la Slovacchia, – tra la Spagna e la Finlandia, – tra la Spagna e la Svezia, – tra la Francia e la Lituania, – tra la Francia e il Lussemburgo, – tra la Francia e l’Austria, – tra la Francia e la Polonia, – tra la Francia e il Portogallo, – tra la Francia e la Romania, – tra la Francia e la Slovenia, – tra la Francia e la Slovacchia, – tra la Francia e la Finlandia, – tra la Francia e la Svezia,
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– tra l’Irlanda e la Lituania, – tra l’Irlanda e l’Austria, – tra l’Irlanda e la Polonia, – tra l’Irlanda e il Portogallo, – tra l’Irlanda e la Romania, – tra l’Irlanda e la Slovacchia, – tra l’Irlanda e la Svezia, – tra la Lettonia e la Lituania, – tra la Lettonia e il Lussemburgo, – tra la Lettonia e l’Ungheria, – tra la Lettonia e la Polonia, – tra la Lettonia e la Romania, – tra la Lettonia e la Slovenia, – tra la Lettonia e la Slovacchia, – tra la Lettonia e la Finlandia, – tra la Lituania e il Lussemburgo, – tra la Lituania e l’Ungheria, – tra la Lituania e i Paesi Bassi, – tra la Lituania e l’Austria, – tra la Lituania e il Portogallo, – tra la Lituania e la Romania, – tra la Lituania e la Slovenia, – tra la Lituania e la Slovacchia, – tra la Lituania e la Finlandia, – tra la Lituania e la Svezia, – tra la Lituania e il Regno Unito, – tra il Lussemburgo e l’Austria, – tra il Lussemburgo e la Polonia, – tra il Lussemburgo e il Portogallo, – tra il Lussemburgo e la Romania, – tra il Lussemburgo e la Slovenia, – tra il Lussemburgo e la Slovacchia, – tra il Lussemburgo e la Finlandia, – tra il Lussemburgo e la Svezia, – tra l’Ungheria e l’Austria – tra l’Ungheria e la Polonia, – tra l’Ungheria e la Romania, – tra l’Ungheria e la Slovenia, – tra l’Ungheria e la Slovacchia, – tra Malta e la Romania,
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– tra Malta e la Slovacchia, – tra i Paesi Bassi e l’Austria, – tra i Paesi Bassi e la Polonia, – tra i Paesi Bassi e la Romania, – tra i Paesi Bassi e la Slovacchia, – tra i Paesi Bassi e la Finlandia, – tra i Paesi Bassi e la Svezia, – tra l’Austria e la Polonia, – tra l’Austria e il Portogallo, – tra l’Austria e la Romania, – tra l’Austria e la Slovenia, – tra l’Austria e la Slovacchia, – tra l’Austria e la Finlandia, – tra l’Austria e la Svezia, – tra l’Austria e il Regno Unito, – tra la Polonia e il Portogallo, – tra la Polonia e la Romania, – tra la Polonia e la Slovenia, – tra la Polonia e la Slovacchia, – tra la Polonia e la Finlandia, – tra la Polonia e la Svezia, – tra la Polonia e il Regno Unito, – tra il Portogallo e la Romania, – tra il Portogallo e la Slovenia, – tra il Portogallo e la Slovacchia, – tra il Portogallo e la Finlandia, – tra il Portogallo e la Svezia, – tra il Portogallo e il Regno Unito, – tra la Romania e la Slovenia, – tra la Romania e la Slovacchia, – tra la Romania e la Finlandia, – tra la Romania e la Svezia, – tra la Romania e il Regno Unito, – tra la Slovenia e la Slovacchia, – tra la Slovenia e la Finlandia, – tra la Slovenia e il Regno Unito, – tra la Slovacchia e la Finlandia, – tra la Slovacchia e la Svezia, – tra la Slovacchia e il Regno Unito, – tra la Finlandia e la Svezia,
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– tra la Finlandia e il Regno Unito, – tra la Svezia e il Regno Unito. b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra la Danimarca e la Germania, – tra i Paesi Bassi e la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussembur- go, il Portogallo.
B. Lavoratori autonomi Con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi. C. Lavoratori subordinati Con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti: – tra il Belgio e i Paesi Bassi.
Svizzera Senza oggetto. »;
i) L’allegato 9 «Calcolo dei costi medi annui delle prestazioni in natura (artico- lo 4, paragrafo 9, articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e articolo 95, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo la voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le prestazioni in natura corrisposte dal Fondo nazionale di assicurazione malat- tia conformemente alla legge sull’assicurazione malattia.»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slo- vacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
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iii) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
«V. Romania Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considera- zione le prestazioni concesse nel quadro del regime di assicurazione malattia.»;
j) L’allegato 10 «Istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti (art. 4, par. 10 del regolamento di applicazione)» è modificato come segue: i) dopo l’ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«B. Bulgaria 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 quater, dell’articolo 14 quinquies, para- grafo 3 e dell’articolo 17 del regolamento: Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applica- zione: Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, dell’articolo 10 ter, dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12bis, dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’articolo 80, para- grafo 2, dell’articolo 81, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 91, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София. 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’articolo 86, para- grafo 2, dell’articolo 89, paragrafo 1, dell’articolo 102, paragrafo 2, dell’articolo 109 e dell’articolo 110 del regolamento di applicazione: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национален осигурителен институт (Istituto nazionale per la sicurezza sociale), София,
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– Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia). София. 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione: – Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София, – Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia). София.»;
ii) l’ordine delle rubriche «B. Repubblica Ceca», «C. Danimarca», «D. Germania», «E. Estonia», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «K. Cipro», «L. Lettonia», «M. Lituania», «N. Lussemburgo», «O. Ungheria», «P. Malta», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Repubblica Ceca», «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «H. Spagna», «I. Francia», «J. Irlanda», «K. Italia», «L. Cipro», «M. Lettonia», «N. Lituania», «O. Lussemburgo», «P. Ungheria», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Porto- gallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», Y. Finlandia», «Z. Svezia» e «AA. Regno Unito»;
iii) dopo l’ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce: «V. Romania 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 10 lettera b), dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 11bis, paragrafo 1, dell’articolo 12, lettera a), dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 80, paragrafo 2, dell’articolo
81 e dell’articolo 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale), Bucureşti.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, dell’articolo 70, para- grafo 1, dell’articolo 82, paragrafo 2 e dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione: a) prestazioni in denaro: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale), Bucureşti; b) prestazioni in natura: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ente nazio- nale di assicurazione malattia), Bucureşti.
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3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione (rimborso delle spese per prestazioni in natura conformemente agli arti- coli 36 e 63 del regolamento): Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ente nazionale di assicurazione malattia), Bucureşti.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di appli- cazione (rimborso delle spese per prestazioni di disoccupazione conformemente all’articolo 70 del regolamento): Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenzia nazionale per l’occupazione), Bucureşti.»;