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AS 2009 4875

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo

Adottata il 23 dicembre 2008 Applicata provvisoriamente dal 1° gennaio 2009

Il Comitato misto veterinario, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera1 relativo agli scambi di prodotti agricoli (d’ora in poi definito «l’Accordo agricolo»), in partico- lare l’ articolo 19, paragrafo 3, dell’Allegato 11, considerando quanto segue:

(1) L’Accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo, il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni relative a tale Allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. Confor- memente al paragrafo 3 di questo stesso articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’Allegato 11, in particolare al fine di ade- guarle e di aggiornarle. (3) Le appendici dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 25 novembre 20032, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo. (4) Le appendici dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo sono state modificate l’ultima volta dalla decisione n. 1/2006 del Comitato misto veterinario istituito da un Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 1° dicembre 20063, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo. (5) La Confederazione Svizzera («la Svizzera») si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 19914, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella

1 RS 0.916.026.81

2 GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

3 GU L 32 del 6.2.2007, pag. 91.

4 GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

2008-2399 4875

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE. Dec. n. 1/2008 RU 2009

Comunità, della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 19975, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 20026, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20047, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di man- gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e dell’insieme delle disposizioni adottate per la loro applicazione nel settore del con- trollo delle importazioni provenienti dai paesi terzi verso l’Unione europea. (6) Al fine di approntare gli strumenti necessari per effettuare i controlli all’impor- tazione dei prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi, è necessario integrare almeno parzialmente la Svizzera nel sistema di allarme rapido stabilito dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 20028, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. (7) Le misure sanitarie previste dalle legislazioni svizzera e comunitaria per i con- trolli veterinari dei movimenti e delle importazioni di animali e dei prodotti di origi- ne animale sono riconosciute come equivalenti. È pertanto opportuno modificare il testo delle appendici 5 e 10 dell’Allegato 11 di tale Accordo. (8) La Svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le dispo- sizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 20039, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai mo- vimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. (9) È opportuno modificare il testo delle appendici 2, 3, 4 e 6 dell’Allegato 11 di tale Accordo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle normative comuni- tarie e svizzere vigenti alla data del 30 giugno 2008 compreso, decide:

Art. 1 L’appendice 2 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo è modificata conformemente all’Allegato I della presente decisione.

Art. 2 Le appendici 3, 4, 5, 6 e 10 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da II a VI della presente decisione.

5 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

6 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

7 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

8 GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

9 GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

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Art. 3 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti.

Art. 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che modifica l’Allegato 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli («l’Allegato 11 dell’Accordo»). Qualora l’Allegato 11 dell’Accordo sia applicato in via provvisoria, anche la presen- te decisione è applicata in via provvisoria dalla stessa data in attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Firmato a Parigi, Firmato a Parigi, il 23 dicembre 2008 il 23 dicembre 2008

A nome della A nome della Confederazione Svizzera: Comunità europea: Hans Wyss Paul Van Geldorp

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Allegato I

L’appendice 2 dell’Allegato 11 è completata come segue:

«X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Ordinanza concernente l’importazione Parlamento europeo e del Consiglio, del di animali da compagnia (OIAC) del 26 maggio 2003, relativo alle 18 aprile 2007 (RS 916.443.14) condizioni di polizia sanitaria applica- bili ai movimenti a carattere non com- merciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)

B. Modalità d’applicazione particolari 1. Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. 2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione confor- memente alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 200510, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica. 3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 200311, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti. 4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.»

10 GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

11 GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

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Allegato II

L’appendice 3 dell’Allegato 11 è sostituita dal testo seguente: «Appendice 3

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Comunità – legislazione* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungu- lati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

B. Equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

C. Pollame e uova da cova Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

D. Animali d’acquacoltura Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

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E. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condi- zioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme

sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto

d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

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II. Svizzera – legislazione* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e

l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via

aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)

3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via

aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione

e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compa-

gnia (OIAC) (RS 916.443.14)

6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet)

(RS 812.212.27) 7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

III. Norme d’applicazione L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garan- zie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veteri- nario per cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell’Allegato C della direttiva 92/65/CEE.»

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Allegato III

L’appendice 4 dell’Allegato 11 è sostituita dal testo seguente: «Appendice 4

Zootecnia, ivi compresa l’importazione da paesi terzi

A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, Ordinanza del 14 novembre 2007 del 25 luglio 1977, relativa agli animali sull’allevamento di animali della specie bovina riproduttori di razza (RS 916.310) pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36) Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammis- sione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli ani- mali della specie ovina e caprina ripro- duttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

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Comunità Svizzera

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all’ammis- sione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34) Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all’ammis- sione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disci- plinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scam- bi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipa- zione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60) Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condi- zioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37) Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importa- zioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

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B. Norme d’applicazione Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità. Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguar- da le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.»

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Allegato IV

L’appendice 5 dell’Allegato 11 è sostituita dal testo seguente: «Appendice 5

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali – sistema TRACES A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commis- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle sione, del 30 marzo 2004, relativa epizoozie (LFE) (RS 916.40) all’applicazione del sistema TRACES 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle recante modifica della decisione epizoozie (OFE) (RS 916.401) 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- cernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

4. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) RS 916.443.12)

5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali pro- venienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

6. Ordinanza del DFE del 16 maggio

2007 sul controllo dell’importazione

e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

7. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

cernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

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B. Modalità d’applicazione La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione. Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità Svizzera

1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge sulle epizoozie (LFE) del

del 21 novembre 1989, relativa alla 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in mutua assistenza tra le autorità particolare l’articolo 57 amministrative degli Stati membri e 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- alla collaborazione tra queste e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la l’esportazione di animali e prodotti corretta applicazione delle legisla- animali (OITE) (RS 916.443.10) zioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio

2007 sul controllo dell’importazione

2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, e del transito di animali e prodotti

del 26 giugno 1990, relativa ai con- animali (ordinanza sui controlli trolli veterinari e zootecnici applica- OITE) (RS 916.443.106) bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di ori- 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- gine animale, nella prospettiva della cernente l’importazione di animali da realizzazione del mercato interno compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veteri- naria (OT-UFV) (RS 916.472)

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B. Modalità d’applicazione generali Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d’applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità. Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – l’espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l’anno civile»; – per la Svizzera, le Parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell’Allegato corrispondente sono:

Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Glarona

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Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello Esterno Cantone di Appenzello Interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura In applicazione dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell’articolo 7 (registrazione) e dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev’essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli ani- mali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veteri- narie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identifi- cati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9. 4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

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5. Il detentore degli animali:

a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adot- tate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adotta- ta a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato; c) offre la propria piena collaborazione per l’espletamento dei controlli dogana- li o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione. 6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr’ore che precedono la data prevista di arrivo degli anima- li, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identi- ficati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9. 7. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esamina- no altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario. 8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera: a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende; b) il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria com- petente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende; c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della spedi- zione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell’anno civile in questione; e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

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f) il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo. 9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

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Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

COMUNITÀ EUROPEA Certificato per gli scambi intracomunitari I.1. Speditore I.2. Numero di riferimento del certifica I.2.a. Numero di riferimento locale

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata Nome I.3. Autorità centrale competente Indirizzo Codice postale I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario I.6.Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento Nome

Indirizzo Codice postale I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice

I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca I.13. Luogo di destinazione

Azienda Azienda

Nome Numero di riconoscimento Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Indirizzo

Codice postale Codice postale I.14. Luogo di carico I.15. Data e ora della partenza Codice postale I.16. Mezzo di trasporto I.17. Trasportatore Aereo Nave Vagone Nome Numero di riconoscimento Autocarro Altro Indirizzo Identificazione Codice postale Stato membro I.18. Specie animale/ Prodotto I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01 02 I.20. Numero di animali/ Peso lordo

I.21. I.22. Numero di colli

I.23. I.24.Tipo di imballaggio

I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per

Transumanza

I.26. Transito in un paese terzo I.27. Transito negli Stati membri Paese terzo Codice ISO Stato membro Codice ISO Punto di uscita Codice Stato membro Codice ISO Punto di entrata Numero del PIF Stato membro Codice ISO I.28. I.29. Tempo previsto per il trasporto

I.30. Ruolino di marcia Sì No

I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti

Numero di identificazione

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Comunità europea 2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale

II.1. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero3 o al pascolo giornaliero3 4

Parte II: Certificazione degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: II.1.1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; II.1.2. proviene da un allevamento d’origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione …/…/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; II.1.3. è un animale d’allevamento3 o da produzione3 che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2. II.1.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un’ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott’ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa. II.1.5. L’azienda d’origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini. II.1.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. II.1.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999. II.1.8. Al momento dell’ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere

trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/20055. II.1.9. Data di arrivo al pascolo6: II.1.10 Data di partenza prevista dal pascolo: II.2. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato). II.2.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato3 o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente3 7 8] sono stati oggetto di un’ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;

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II. Informazione sanitaria II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Numero di riferimento locale

II.2.2. che l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.

Note Parte I: * Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d’entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato. Parte II: 1 Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’arti- colo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell’emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr’ore che precedono la data prevista dell’arrivo degli animali. 2 Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d’origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo.

3 Depennare la menzione non pertinente.

4 Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. 5 La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.

6 Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di

autorizzazione) del presente certificato. 7 Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda d’origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. 8 La parte II.1 deve essere riempita per l’andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero. Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:

Unità veterinaria locale: N. dell’unità veterinaria locale:

Data:

Timbro: Firma:

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Capitolo III Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera A. Legislazioni Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità Svizzera

1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della 1. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

Commissione, del 18 febbraio 2004, cernente l’importazione, il transito e che adotta un documento per la l’esportazione di animali e prodotti dichiarazione e il controllo veterina- animali (OITE) (RS 916.443.10) rio degli animali che provengono dai 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- paesi terzi e sono introdotti nella cernente l’importazione e il transito Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, per via aerea di animali provenienti pag. 11) da Paesi terzi (OITA)

2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del (RS 916.443.12)

Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- del 29 aprile 2004, relativo ai con- cernente l’importazione e il transito trolli ufficiali intesi a verificare la per via aerea di prodotti animali pro- conformità alla normativa in materia venienti da Paesi terzi (OITPA) di mangimi e di alimenti e alle norme (RS 916.443.13) sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio pag. 1) 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

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Comunità Svizzera

3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

del 15 luglio 1991, che fissa i princi- cernente l’importazione di animali da pi relativi all’organizzazione dei con- compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) trolli veterinari per gli animali che 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle provengono dai paesi terzi e che tasse dell’Ufficio federale di veteri- sono introdotti nella Comunità e che naria (OT-UFV) (RS 916.472) modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56) medicamenti per uso veterinario (ordinanza sui medicamenti

4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del veterinari, OMVet)

29 aprile 1996, concernente il divieto (RS 812.212.27) d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popola- zioni animali e che abroga le diretti- ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del

29 aprile 1996, concernente le misu- re di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)

6. Decisione 97/794/CE della Commis-

sione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veteri- nari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)

B. Modalità d’applicazione

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti

d’ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 di- cembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e

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che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti

d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 3 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commis- sione 2001/881/CE

Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d’applicazione. L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garan- zie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veteri- nario al fine di ricercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello comunitario. 4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, confor- memente al punto A del capitolo IV della presente appendice. 5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i con- trolli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

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Capitolo V Disposizioni specifiche A. Identificazione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del

del 27 novembre 1992, relativa 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in all’identificazione e alla registra- particolare gli articoli da 7 a 20 zione degli animali (GU L 355 del (registrazione e identificazione) 5.12.1992, pag. 32) 2. Ordinanza del 23 novembre 2005

2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del concernente la banca dati sul traffico

Parlamento europeo e del Consiglio, di animali (RS 916.404) del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema d’identificazione e di regi- strazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1)

2. Modalità d’applicazione particolari

a. L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, let- tera a), quinto comma, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario. b. Per i movimenti interni in Svizzera dei suini, degli ovini e dei caprini, la data da prendere in considerazione a titolo dell’articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999. c. Nel quadro dell’articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l’eventuale messa in funzione dei dispositivi elettronici d’identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

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B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla

Consiglio, del 22 dicembre 2004, protezione degli animali (OPAn) sulla protezione degli animali duran- (RS 455.1), in particolare gli articoli da te il trasporto e le operazioni 169 a 176 correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego- lamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)

2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del

Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)

2. Modalità d’applicazione particolari

a. Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importa- zioni dai paesi terzi. b. Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza. c. L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario. d. La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla prote- zione degli animali (OPAn), (RS 455.1). e. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 175 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

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C. Canoni 1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni dovuti per l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benes- sere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»

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Allegato V

A. Le condizioni speciali relative ai prodotti animali destinati al consumo umano che figurano all’appendice 6 dell’Allegato 11 sono completate come segue:

«(11) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione: – Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estra- zione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingre- dienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28) – Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad esse- re impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro prepa- razione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61) – Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi auto- rizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27) – Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che defi- nisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1) – Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabi- lisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1) – Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3) – Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti ali- mentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13) – Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1) – Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1)

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– Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1) – Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti ali- mentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1) – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatiche e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) – Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). – Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1) – Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con- cernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16) – Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trat- tati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24) – Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adot- ta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti ali- mentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Par- lamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1) – Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40) – Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1) – Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) – Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5)

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– Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure di emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8)»

B. All’appendice 6 dell’Allegato 11, la parte relativa ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano è sostituita dal testo seguente:

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«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità

Condizioni commerciali Equivalenza

Norme CE* Norme svizzere*

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione Sì con Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190) condizioni prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l’igiene speciali spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) nella macellazione (OIgM) (RS 817.190.1) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai (RS 916.401) sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22) * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

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Condizioni speciali Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002. Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002. Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commer- ciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell’Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002. In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l’elenco dei suoi impianti corrispondenti. In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l’alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.»

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Allegato VI

L’appendice 10 dell’Allegato 11 è sostituita dal testo seguente: «Appendice 10

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commis- 1. Legge sulle epizoozie (LFE) del sione, del 30 marzo 2004, relativa 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in all’applicazione del sistema TRACES particolare l’articolo 57 e recante modifica della decisione 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, cernente l’importazione, il transito e pag. 63) l’esportazione di animali e prodotti Regolamento (CE) n. 178/2002, del animali (OITE) (RS 916.443.10) Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- del 28 gennaio 2002, che stabilisce i cernente l’importazione e il transito principi e i requisiti generali della per via aerea di prodotti animali pro- legislazione alimentare, istituisce venienti da Paesi terzi (OITPA) l’Autorità europea per la sicurezza (RS 916.443.13) alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1) 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle

tasse dell’Ufficio federale di veteri- naria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d’applicazione 1. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

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2. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria e

l’Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale. In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un’autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera. La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un’autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confi- denzialità previste all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità Svizzera

1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge sulle epizoozie (LFE) del

del 21 novembre 1989, relativa alla 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in par- mutua assistenza tra le autorità ticolare l’articolo 57 amministrative degli Stati membri 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- e alla collaborazione tra questi e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la cor- l’esportazione di animali e prodotti retta applicazione delle legislazioni animali (OITE) (RS 916.443.10) veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- cernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali pro- venienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

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Comunità Svizzera

2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio

dell’ 11 dicembre 1989, relativa ai 2007 sul controllo dell’importazione controlli veterinari applicabili negli del transito di animali e prodotti scambi intracomunitari, nella pro- animali (ordinanza sui controlli spettiva della realizzazione del mer- OITE) (RS 916.443.106) cato interno (GU L 395 del 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- 30.12.1989, pag. 13) cernente l’importazione di animali da

3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

del 16 dicembre 2002, che stabilisce 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle norme di polizia sanitaria per la pro- tasse dell’Ufficio federale di veteri- duzione, la trasformazione, la distri- naria (OT-UFV) (RS 916.472) buzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al con- sumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)

B. Modalità d’applicazione Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

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Capitolo III Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi A. Legislazioni* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità Svizzera

1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della 1. Legge sulle epizoozie (LFE) del

Commissione, del 22 gennaio 2004, 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in par- che fissa le modalità dei controlli ticolare l’articolo 57 veterinari da effettuare ai posti 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- d’ispezione frontalieri della Comuni- cernente l’importazione, il transito e tà sui prodotti importati dai paesi ter- l’esportazione di animali e prodotti zi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11) animali (OITE) (RS 916.443.10)

2 Regolamento (CE) n. 745/2004 della 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 con-

Commissione, del 16 aprile 2004, cernente l’importazione e il transito recante misure per le importazioni di per via aerea di prodotti animali pro- prodotti di origine animale per il venienti da Paesi terzi (OITPA) consumo personale (GU L 122 del (RS 916.443.13) 26.4.2004, pag. 1)

4. Ordinanza del DFE del 16 maggio

3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del 2007 sul controllo dell’importazione

Parlamento europeo e del Consiglio, e del transito di animali e prodotti del 29 aprile 2004, che stabilisce animali (ordinanza sui controlli norme specifiche per OITE) (RS 916.443.106) l’organizzazione dei controlli ufficia- li sui prodotti di origine animale 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- destinati al consumo umano cernente l’importazione di animali da (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle

Parlamento europeo e del Consiglio, tasse dell’Ufficio federale di veteri- del 29 aprile 2004, relativo ai con- naria (OT-UFV) (RS 916.472) trolli ufficiali intesi a verificare la 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derra- conformità alla normativa in materia te alimentari (LDerr) (RS 817.0) di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 animali (GU L 165 del 30.4.2004, sulle derrate alimentari e gli oggetti pag. 1) d’uso (ODerr) (RS 817.02)

9. Ordinanza del 23 novembre 2005

concernente l’esecuzione della legi- slazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

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5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno

del 21 novembre 1989, relativa alla 1995 sulle sostanze estranee e sui mutua assistenza tra le autorità componenti presenti negli alimenti amministrative degli Stati membri e (OSoE) (RS 817.021.23) alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la cor- retta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del

29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produ- zioni animali e che abroga le diretti- ve 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del

29 aprile 1996, concernente le misu- re di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)

8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del

18 dicembre 1997, che fissa i princi- pi relativi all’organizzazione dei con- trolli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)

9. Decisione 2002/657/CE della Com-

missione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Con- siglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)

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10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio,

del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la pro- duzione, la trasformazione, la distri- buzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al con- sumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)

11. Decisione 2005/34/CE della Com-

missione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)

B. Modalità d’applicazione

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti

d’ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell’Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti

d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 1 NHC* Centro 2 HC(2)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 1 HC(2), NHC*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commis- sione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario. La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterina- rio, in particolare sulla base dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

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Capitolo IV Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera Per i settori nei quali l’equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circola- no alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell’appendice 6.

Capitolo V Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61). 3. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27).

4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce

una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). 5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

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6. Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3). 7. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13). 8. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1). 9. Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisi- ti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1).

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i

requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto

d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatiz- zanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L

299 del 23.11.1996, pag. 1).

14. Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i

requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1).

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 feb-

braio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concer- nenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 feb-

braio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il

repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compi- lato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

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18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta

l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 apri-

le 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabili-

sce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006,

relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che

definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che

stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).

29. Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo

ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piom- bo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

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30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle

misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 ros-

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le

condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normati- ve comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L

062 del 15.3.1993, pag. 49).

2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradica- zione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1). 4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodot- ti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche* * Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferi- mento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economi-

ca europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993,

relativa alla conclusione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comu- nità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlan- dia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

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3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclu- sione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanita- rie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4). 4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclu- sione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15). 5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1). 6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24). 7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclu- sione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la

conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all’Accordo

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26). 10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

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3. Regole d’applicazione

A. L’Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d’importazione indicate nella norma- tiva di cui al punto I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti impor- tazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esige- re garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comita- to misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notifi- cano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a tito- lo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello comunita- rio. B I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle impor- tazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice. C I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle impor- tazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità confor- memente al punto A del capitolo III della presente appendice. D In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 18 aprile 2007 concer- nente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenien- ti da Paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13), la Svizzera mantiene la possibi- lità d’importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L’esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera: – limita l’utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consuma- tore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura; – limita la loro introduzione ai soli posti d’ispezione frontalieri svizzeri e – mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità; – presenta due volte all’anno una relazione alla Commissione sull’origine e la

destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini; – in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

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Capitolo VI Canoni 1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regola- mento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in mate- ria di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»

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Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli | Lexipedia | Lexipedia