Lexipedia

AS 2009 5043

Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto

Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché del potere d’acquisto

del 25 settembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 100 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 20092, decreta:

Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro

Art. 1 Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale di persone senza lavoro che hanno terminato la formazione professionale di base

1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai fini del perfezionamento

professionale alle persone senza lavoro che hanno terminato la formazione profes- sionale di base secondo gli articoli 37–39 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale.

2 Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta, se:

a. il perfezionamento professionale dura 12 mesi al massimo; b. il beneficiario dell’aiuto non percepisce simultaneamente prestazioni del- l’assicurazione contro la disoccupazione. 3 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a

5000 franchi al massimo per persona.

Art. 2 Aiuti finanziari volti a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai datori di lavoro che favoris- cono l’ingresso dei disoccupati nel mercato del lavoro offrendo loro un impiego a tempo indeterminato.

RS 951.91

2009-1939 5043

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato RU 2009

2 Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta del datore di lavoro, a chi:

a. non ha ancora compiuto 30 anni; b. adempie da almeno sei mesi i presupposti del diritto all’indennità secondo l’articolo 8 della legge del 25 giugno 19824 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI); c. dispone di una scarsa esperienza professionale.

3 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se:

a. il rapporto di lavoro è di durata indeterminata; b. il salario convenuto è conforme agli usi professionali e locali.

4 Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo. Essi ammontano a

1000 franchi al mese.

Art. 3 Aiuti finanziari per impieghi a tempo determinato 1 Appena il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge il 5 per cento, la Confede- razione può accordare ai Cantoni e ai Comuni, nonché alle imprese od organizza- zioni nelle quali essi detengono una partecipazione maggioritaria o con le quali è stato concluso un contratto di prestazioni, aiuti finanziari per l’impiego a tempo determinato di disoccupati. Gli aiuti finanziari sono destinati a indennizzare par- zialmente i costi salariali.

2 Gli aiuti finanziari sono accordati unicamente per l’impiego di persone che da

almeno sei mesi adempiono i presupposti del diritto all’indennità secondo l’artico-

3 I salari convenuti devono essere conformi agli usi professionali e locali.

4 Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo. Non devono superare i

3000 franchi mensili.

Art. 4 Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale durante il lavoro ridotto 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto per un bilancio delle competenze nell’azienda o per il perfeziona- mento a scopo di qualificazione professionale dei lavoratori il cui tempo di lavoro è stato ridotto. 2 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a

5000 franchi al massimo per persona.

4 RS 837.0 5 RS 837.0

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato RU 2009

Art. 5 Impieghi in progetti di ricerca e di insegnamento durante il lavoro ridotto I lavoratori di aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto possono partecipare, durante il periodo di lavoro ridotto, a progetti di ricerca e di insegnamento presso scuole universitarie. In questo periodo l’indennità per lavoro ridotto è versata inte- ramente.

Art. 6 Aiuti finanziari per la formazione, il perfezionamento professionale e la riqualificazione nei settori degli edifici e dell’energia 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che occupano per- sone impegnate in una formazione, un perfezionamento professionale o una riqua- lificazione secondo l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 26 giugno 19986 sul- l’energia. 2 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a

5000 franchi al massimo per persona.

Sezione 2: Misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 7 La legge del 25 giugno 19827 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modifi- cata come segue:

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni di cui al capoverso 1 di al massimo 12 periodi di conteggio. 3 Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni di cui al capoverso 1, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2009 a. L’articolo 35 capoverso 2 nel tenore del 25 giugno 19828 è sospeso per il periodo di validità della modifica del 25 settembre 2009. b. L’articolo 35 capoverso 1bis nel tenore del 23 giugno 19959 è sospeso per il periodo di validità della modifica del 25 settembre 2009.

6 RS 730.0 7 RS 837.0 8 RU 1982 2184 9 RU 1996 273

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato RU 2009

Sezione 3: Misure nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Art. 8 Aiuti finanziari per l’acquisto di carte di identificazione, autenticazione e firma 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a persone fisiche per l’acquisto di carte riconosciute di identificazione, autenticazione e firma (carte IAF).

2 Sono considerate riconosciute le carte IAF che possono essere utilizzate anche

come firma elettronica ai sensi degli articoli 14 capoverso 2bis e 59a del Codice delle obbligazioni10. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle carte IAF.

Art. 9 Ammontare dell’aiuto finanziario La SECO stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario in funzione della domanda. L’aiuto finanziario ammonta all’80 per cento al massimo del prezzo della carta IAF.

Sezione 4: Misure nel settore del potere d’acquisto (modifica della legge sul CO2

Art. 10 La legge dell’8 ottobre 199911 sul CO2 è modificata come segue:

2bis Il prodotto della tassa previsto per il 2009 e il 2010 sarà distribuito nel 2010.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

1 La SECO è responsabile dell’esecuzione degli articoli 1–5, 8 e 9.

2 Può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. 3 Vigila sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell’adempimento dei com- piti.

10 RS 220 11 RS 641.71

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato RU 2009

4 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che svolgono compiti d’esecuzione secondo il capoverso 2 hanno diritto a un indennizzo. La SECO disci- plina l’entità e le modalità dell’indennizzo. 5 L’Ufficio federale dell’energia è responsabile dell’esecuzione dell’articolo 6.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge è dichiarata urgente secondo l’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto fino al 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato RU 2009

Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto | Lexipedia | Lexipedia