AS 2009 5097
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 33 cpv. 2
2 D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di
rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.204
2009-2286 5097
Entrata e rilascio del visto RU 2009
5098