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AS 2009 5099

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers)

Modifica del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20001 è modificata come segue:

Art. 2b Datore di lavoro MNS (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)

1 Anche il Museo nazionale svizzero (MNS) è datore di lavoro ai sensi dell’arti-

colo 3 capoverso 1 LPers. 2 Il consiglio museale disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza del MNS. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.

3 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e

idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 4 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commis- sione della Cassa di PUBLICA.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.220.11

2009-2061 5099

Ordinanza quadro LPers RU 2009