AS 2009 51
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Modifica del 24 ottobre 2008 Approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2008
Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera decreta:
I Il regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio
20041 è modificato come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 10 Compiti 1 Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS.
2 Il Consiglio di banca:
a. stabilisce i principi di organizzazione della Banca nazionale, decide in meri- to alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze; adotta regolamenti sul riconoscimento e la rappresentanza degli azionisti, sui comitati consultivi regionali, nonché sulle norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale; b. regola l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario nonché l’allestimento del piano finanziario, sorveglia l’attività della revisione inter- na ed esterna e valuta l’efficacia del sistema interno di controllo (SCI); c. adotta il preventivo annuale e approva investimenti e spese amministrative non iscritti nel preventivo che comportano costi unici di oltre 500 000 fran- chi all’anno o costi ricorrenti di oltre 100 000 franchi all’anno. I nuovi pro- getti che comportano costi unici di oltre 5 milioni di franchi o costi ricorrenti di oltre 1 milione di franchi devono essergli sottoposti con una richiesta separata. Approva il conteggio degli attingimenti dal preventivo; d. approva il volume degli accantonamenti; e. valuta la gestione dei rischi di credito e di mercato e sorveglia la sua attua- zione. Valuta i principi del processo di investimento e ne sorveglia l’os- servanza;
1 RS 951.153
2008-2554 51
Regolamento di organizzazione della BNS RU 2009
f. prende atto delle strategie di gestione delle risorse della Banca nazionale, in particolare nei settori dell’informatica, del personale e degli immobili e ne ordina il controllo periodico; g. presenta, a destinazione del Consiglio federale, proposte di nomina dei membri e supplenti della Direzione generale e decide in merito all’assun- zione, alla promozione e al licenziamento dei direttori; h. stabilisce in un regolamento le indennità corrisposte ai suoi membri e la rimunerazione dei membri e supplenti della Direzione generale e stabilisce i principi di rimunerazione del personale; i. esercita l’alta vigilanza sull’attività d’affari da parte della Direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l’osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (compliance); j. valuta la gestione dei rischi operativi e ne sorveglia l’attuazione; k. adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell’Assemblea generale, prepara l’Assemblea gene- rale e ne esegue le decisioni; l. approva le convenzioni in materia di distribuzione degli utili concluse con il Dipartimento federale delle finanze; m. decide in merito all’aspetto delle banconote; n. designa i membri dei consultori economici regionali.
Art. 22 Compiti 1 La Direzione generale allargata è responsabile della gestione operativa e aziendale della BNS.
2 La Direzione generale allargata:
a. emana le direttive interne; b. adotta i progetti strategici, stabilisce le esigenze relative al sistema interno di controllo e alla gestione dei rischi operativi, determina le strategie in materia di risorse e la pianificazione del personale; c. prepara il preventivo annuale dalla Banca e il conteggio degli attingimenti dal preventivo; d. prepara gli investimenti e le spese amministrative non iscritti nel preventivo, gli affari immobiliari e le partecipazioni che devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio di banca (art. 10 cpv. 2 lett. c); e. approva investimenti e spese amministrative non iscritti nel preventivo fino a 500 000 franchi per singolo caso nonché investimenti e spese amministra- tive non iscritti nel preventivo fino a 100 000 franchi all’anno, se si tratta di importi ricorrenti. f. approva la compravendita di immobili come pure l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni in capitale fino a 500 000 franchi;
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g. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri della direzione ad eccezione dei direttori; h. scioglie i collaboratori dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 49 LBN; i. decide in merito a questioni organizzative di importanza interdipartimentale; j. decide in merito a questioni immobiliari di importanza interdipartimentale. 3 La Direzione generale allargata può istituire comitati per la preparazione di singoli affari e delegare al Collegio dei supplenti il disbrigo di singoli affari. Può decidere in qualsiasi momento di trattare direttamente gli affari che, secondo l’articolo 24b, rientrano nelle competenze del Collegio dei supplenti.
Titolo prima dell’art. 24a Sezione 6a: Collegio dei supplenti
Art. 24a Composizione 1 Il Collegio dei supplenti (Collegio) consta dei supplenti dei membri della Dire- zione generale. 2 La presidenza è esercitata per un anno. Il nuovo turno comincia all’inizio di ogni anno. 3 In caso di assenza di un membro del Collegio, la direzione del dipartimento può designare un altro membro del dipartimento, che partecipa con diritto di voto alle sedute del Collegio.
Art. 24b Compiti 1 Il Collegio è responsabile della gestione operativa corrente della Banca nazionale e assicura il coordinamento in tutti gli affari aziendali di importanza interdipartimen- tale.
2 Il Collegio:
a. decide in merito a questioni di importanza interdipartimentale riguardanti il personale e la formazione; b. decide in merito all’assunzione, alla promozione e al licenziamento dei membri dei quadri e conferisce il diritto di firma e la procura; c. scioglie i collaboratori che non sono membri della direzione dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 49 LBN; d. decide in merito a questioni informatiche di importanza interdipartimentale; e. è competente per l’adempimento, in tutta la Banca, delle esigenze concer- nenti il sistema interno di controllo e la gestione dei rischi operativi; f. approva spese e investimenti non iscritti nel preventivo fino a 100 000 fran- chi per i casi unici e fino a 20 000 franchi per i casi ricorrenti e autorizza i sorpassi del preventivo dei settori principali;
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g. adotta istruzioni di lavoro destinate a unità organizzative di più di un dipar- timento.
3 Il Collegio ha il compito di preparare:
a. le direttive interne; b. i progetti strategici, la strategia in materia di risorse e la pianificazione del personale; c. le esigenze strategiche del sistema interno di controllo e della gestione dei rischi operativi e i relativi rapporti alla Direzione generale allargata; d. le decisioni in merito a questioni organizzative di importanza interdiparti- mentale.
Art. 24c Sedute e decisioni
1 Il Collegio delibera all’unanimità. Se non giunge a una decisione, il Collegio
sottopone la questione, per decisione, alla Direzione generale allargata. 2 Il presidente informa la Direzione generale allargata delle decisioni prese dal Collegio. Tali decisioni sono discusse in seno alla Direzione generale allargata soltanto su espressa richiesta di un dipartimento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
24 ottobre 2008 Banca nazionale svizzera: Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass Il vicepresidente, Jean Studer
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