AS 2009 511
Scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2008/905/CE del 27 novembre 2008 che modifica l'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 14 gennaio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione del Consiglio 2008/905/CE del 27 novembre 2008 che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 14 gennaio 2009
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 14 gennaio 2009 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 15 dicembre 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Decisione del Consiglio che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo Documento del Consiglio: 15259/08 VISA 345 COMIX 788 Data d’approvazione: 27–28 novembre 2008»3
RS 0.360.268.121.5
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.360.268.1 3 Dec. 2008/905/CE del Consiglio del 27 nov. 2008 che modifica l’all. 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto adesivo, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 19.
2009-0069 511
Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento della dec. 2008/905/CE RU 2009
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impe- gna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 2008 e la presente nota di rispo- sta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associa- zione. Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità euro- pee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.