AS 2009 5111
Ordinanza concernente l'entrata in vigore parziale della legge sui musei e le collezioni e l'inizio dell'attività del Museo nazionale svizzero
Ordinanza concernente l’entrata in vigore parziale della legge sui musei e le collezioni e l’inizio dell’attività del Museo nazionale svizzero
del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 e 31 capoverso 2 della legge del 12 giugno 20091 sui musei e le collezioni (LMC), ordina:
Art. 1 Entrata in vigore parziale Gli articoli 9–14, 15 capoverso 5, 16 capoverso 3, 18 capoverso 3, 19–22 e 28 LMC entrano in vigore il 19 ottobre 2009.
Art. 2 Competenze degli organi del MNS durante l’inizio dell’attività Gli organi del Museo nazionale svizzero (MNS) sono autorizzati a prendere i dovuti provvedimenti per l’inizio dell’attività del MNS. In particolare possono stipulare allo scopo contratti con terzi.
Art. 3 Finanziamento dell’inizio dell’attività Dei costi generati durante l’inizio dell’attività del MNS si fa carico l’Ufficio fede- rale della cultura.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2009.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 432.301 1 RS 432.30; RU 2009 5113
2009-2000 5111
Entrata in vigore parziale della legge sui musei e le collezioni RU 2009 e inizio dell’attività del Museo nazionale svizzero