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AS 2009 5171

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 23 settembre 2009

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2009.

23 settembre 2009 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

1 RS 172.220.111.310.2

2009-1767 5171

Personale militare. O del DDPS RU 2009

Allegato 1 (art. 22–24a, 26–28)

Aliquote delle indennità

N. 3.2 e 4

Fr.

3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli

articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: – se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 14.— – cena 27.50

4 L’indennità per l’utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a

motore privati secondo l’articolo 26 ammonta a un importo annuale forfetario di 5040.—

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