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AS 2009 5189

Ordinanza sull'assicurazione militare

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 3 3 Gli articoli 6quater e 34d dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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