AS 2009 5191
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:
Art. 37 cpv. 6 6 L’articolo 34d OAVS2 concernente il salario di poco conto non è applicabile.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova