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AS 2009 5191

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 30 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:

Art. 37 cpv. 6 6 L’articolo 34d OAVS2 concernente il salario di poco conto non è applicabile.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova