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AS 2009 5259

Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO)

Modifica del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 agosto 19951 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificata come segue:

Art. 7 Abrogato

Art. 12 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 13 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Le tasse degli assoggettati all’obbligo militare a beneficio di un congedo per l’estero secondo l’articolo 25 capoverso 4 della legge, che il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento sono domiciliati all’estero, sono stabilite e riscosse dal Cantone nel quale l’assoggettato all’obbligo militare era domiciliato prima del suo congedo per l’estero.

3 Abrogato

Art. 17 cpv. 1, 3 e 4 1 L’amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone. 3 Il registro comprende anche le schede degli assoggettati all’obbligo militare i quali, in virtù dell’articolo 4 della legge, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 o

1 RS 661.1

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Tassa d’esenzione dall’obbligo militare. O RU 2009

dell’articolo 19 capoverso 1 della legge. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 4 Il registro è continuamente tenuto a giorno e rettificato almeno ogni tre anni in base ai controlli militari e del servizio civile.

Art. 18 Registro degli assoggettati all’estero 1 L’amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dalla Svizzera annunciati nel suo Cantone secondo le prescrizioni militari o del servizio civile. 2 L’iscrizione deve essere rimossa dal registro non appena l’amministrazione abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell’interessato.

3 L’articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Art. 28 cpv. 3 3 Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a e b della legge) chiede l’esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell’autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.

Art. 34 cpv. 2–4

2 Sono legittimati a proporre reclamo:

a. l’assoggettato; b. il suo rappresentante; c. i suoi eredi. 3 L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell’assoggettato. 4 Il reclamo ha effetto sospensivo nei confronti di tutte le persone interessate dalla decisione.

Art. 37 cpv. 3

3 Se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile o infondato, a tutte le

persone interessate dalla decisione su reclamo, all’amministrazione cantonale della tassa e all’Amministrazione federale delle contribuzioni è data l’occasione di parte- cipare alla procedura e di presentare conclusioni; in pari tempo vengono riuniti tutti gli atti del caso. In caso di ricorsi contro decisioni secondo l’articolo 52 capoverso 2, l’Amministrazione federale delle contribuzioni non partecipa alla procedura.

Art. 40 cpv. 3 Abrogato

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Art. 46 Pagamenti parziali Un pagamento che non consente l’estinzione di tutte le pretese esigibili a titolo di tassa, emolumenti, spese e multe, e che non viene effettuato per pagare il debito fiscale di un determinato anno di assoggettamento, è computato in primo luogo sull’arretrato più vecchio non prescritto. Negli arretrati di un anno si estinguono in primo luogo gli emolumenti, le spese e le multe, in secondo luogo la tassa e gli interessi.

Art. 47 Diffida La diffida è esente da emolumenti.

Art. 49 1 A un assoggettato si può rifiutare il rilascio del passaporto alle seguenti condizioni:

a. l’assoggettato deve una tassa passata in giudicato ed esigibile; b. l’assoggettato deve, in virtù dell’articolo 25 capoverso 3 della legge, una tassa stabilita; c. la tassa è stata oggetto di una domanda di garanzia conformemente all’arti- colo 36 capoverso 1 lettera a della legge.

2 Se viene soddisfatto almeno uno dei presupposti secondo il capoverso 1,

l’amministrazione cantonale della tassa presenta domanda di blocco dei documenti alla competente autorità giudiziaria cantonale. 3 Il passaporto o gli altri documenti d’identità possono essere recapitati agli assog- gettati all’obbligo militare assenti dalla Svizzera soltanto per il tramite della rappre- sentanza svizzera competente. Le autorità cantonali possono tuttavia, nei limiti delle disposizioni relative, rilasciare il documento d’identità al richiedente o al suo rap- presentante in Svizzera se, dopo aver assunto informazioni presso la competente amministrazione della tassa si sono assicurate che l’interessato non è debitore di alcuna tassa secondo il capoverso 1 lettere a e b e che nessuna garanzia gli è stata chiesta.

Art. 52 cpv. 2 2 L’autorità cantonale competente statuisce sulle istanze di condono. Un tribunale cantonale superiore statuisce sui ricorsi come istanza unica.

Art. 54 cpv. 1 e 4 1 Le prescrizioni militari o del servizio civile sono determinanti per giudicare se il totale obbligatorio dei giorni di servizio è stato raggiunto. 4 Le tasse pagate in valuta estera sono rimborsate in franchi svizzeri e per l’importo accreditato a suo tempo al Cantone competente.

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Art. 56 Esazione delle multe Gli articoli 32b, 34, 37 e 38 della legge e gli articoli 44, 46, 48, 52 e 53 della pre- sente ordinanza si applicano per analogia all’esazione delle multe irrogate dalle autorità amministrative.

Art. 57 1 Entro il 10 gennaio, ogni Cantone invia all’Amministrazione federale delle contri- buzioni, servendosi del modulo «Distinta generale», un rendiconto per l’anno civile trascorso. Il Cantone allega alla distinta generale il rapporto annuale e i giustificativi relativi alle tasse che ha rimborsato; dai giustificativi devono risultare le generalità e l’indirizzo dei destinatari, il motivo e l’ammontare del rimborso. 2 Il Cantone dispone degli emolumenti, delle indennità per le spese che ha soppor- tato e di tutte le entrate provenienti dalle multe.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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