AS 2009 5263
Ordinanza che esegue la Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna
Ordinanza che esegue la Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna
del 31 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della Convenzione del 9 settembre 19961 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (qui di seguito «la Convenzione»); visti gli articoli 29, 30 capoverso 2, 56 capoverso 2 e 58 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione territoriale La Convenzione si applica sul Reno a partire dal confine di Stato (Basilea Città) fino al ponte stradale di Rheinfelden (Argovia).
Art. 2 Esecuzione L’esecuzione della Convenzione e della presente ordinanza sono di competenza dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia.
Art. 3 Installazioni previste dalla Convenzione 1 Ai Cantoni compete l’allestimento, la gestione e la sorveglianza delle installazioni necessarie conformemente alla Convenzione. 2 I Cantoni possono convenire che l’allestimento e la gestione siano affidati a uno di loro. 3 Essi rispondono solidalmente per le spese di allestimento, gestione e sorveglianza.
Art. 4 Centri di ritiro e impianti di trasbordo 1 I Cantoni determinano il numero e il genere di centri di ritiro e impianti di trasbor- do necessari per la Svizzera. 2 Essi adeguano la rete svizzera di centri di ritiro e impianti di trasbordo conforme- mente alla raccomandazione della Conferenza delle Parti contraenti. 3 Essi gestiscono una lista dei centri di ritiro e degli impianti di trasbordo accessibile via Internet.
RS 747.224.26
2007-2203 5263
Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno RU 2009 e nella navigazione interna. O concernente l’esecuzione della Conv.
Art. 5 Ente nazionale 1 I Cantoni istituiscono un ente nazionale (art. 9 della Convenzione). Assicurano che il settore della navigazione interna sia adeguatamente rappresentato in seno a tale ente. 2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e garantiscono in parti- colare un’equa ripartizione degli importi provenienti dalla perequazione finanziaria internazionale.
Art. 6 Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento 1 L’ente nazionale rappresenta gli interessi svizzeri in seno all’Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (UIRFC).
2 La Confederazione si assume la quota svizzera dei costi per l’UIRFC.
Art. 7 Autorità di controllo 1 I Cantoni designano un’autorità incaricata di controllare la riscossione della tassa di eliminazione nelle stazioni di rifornimento.
2 I Cantoni possono delegare a tale autorità altri compiti di controllo.
3 Essi emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione al fine di garantire una
riscossione uniforme della tassa di eliminazione.
Art. 8 Conferenza delle Parti contraenti La delegazione svizzera alla Conferenza delle Parti contraenti è composta di rappre- sentanti della Confederazione, dei Cantoni competenti e del settore della naviga- zione interna svizzero. Ogni Parte si assume le proprie spese.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla Convenzione.3
31 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz