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AS 2009 5271

AS 2009 5271

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 20 ottobre 2009

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 22 ottobre 2009.4

20 ottobre 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1 n. 5 e 14

Categoria Testo normativo comunitario

5. embrioni di bovini Decisione 2008/155/CE della Commissione, del

14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51) modificata in ultimo dalla decisione 2009/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda il periodo di validità e alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 18) Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19) modificata in ultimo dalla decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

14. api e bombi Decisione 2003/881/CE della Commissione,

dell’11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26) modificata in ultimo dalla decisione 2005/60/CE della Commissione, del 20 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certifica- zione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Cap. 2 n. 1

Categoria Testo normativo comunitario

1. embrioni di bovini Decisione 2008/155/CE della Commissione, del

14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51) modificata in ultimo dalla decisione 2009/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2008/155/CE per quanto riguarda il periodo di validità e alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 18) Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19) modificata in ultimo dalla decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

Cap. 3 n. 28

Categoria Testo normativo comunitario

28. api e bombi Decisione 2003/881/CE della Commissione,

dell’11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga la decisione 2000/462/CE (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26) modificata in ultimo dalla decisione 2005/60/CE della Commissione, del 20 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certifica- zione sanitaria per le importazioni di api (Apis mellifera e Bombus spp.) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64)

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