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AS 2009 5293

Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

Traduzione1

Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

Conclusa a Strasburgo il 9 settembre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 1998 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2009

La Repubblica federale di Germania, Il Regno del Belgio, La Repubblica francese, Il Granducato del Lussemburgo, Il Regno dei Paesi Bassi, La Confederazione Svizzera, considerato che la riduzione dei rifiuti come pure la raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti a fini di riciclaggio e di eliminazione rappresentano, sia per motivi legati alla protezione dell’ambiente sia nell’interesse della sicurezza e della salute dell’equi- paggio e degli utenti dei servizi di trasporto, un’esigenza per la navigazione interna e per i rami economici ad essa connessi e che questi vogliono potenziare il loro con- tributo in tale ambito; convinti della necessità di adottare a tal fine normative uniformi e concertate a livello internazionale per prevenire distorsioni della concorrenza; convinti inoltre che la raccolta, il deposito, il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti di bordo debbano essere finanziati sulla base del principio di causalità; considerato in particolare che l’applicazione di una tassa fissata uniformemente a livello internazionale e basata sui quantitativi di gasolio venduto alla navigazione interna, riscossa per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti oleosi e grassi della naviga- zione, non contravviene al principio dell’esenzione doganale e fiscale negli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio, sancito dalla Convenzione del 16 maggio 19523 sul trattamento doganale e fiscale del gasolio adoperato come provvisione di bordo nella navigazione sul Reno; animati dal desiderio che altri Stati, le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti, aderiscano alla presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.747.224.011

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS / RO 2009 5293).

2 RU 2009 5291 3 RS 0.631.253.224.1

2006-2163 5293

Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno RU 2009

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intendono per: a) «rifiuti di bordo»: le sostanze e gli oggetti definiti più precisamente alle let- tere b) a f), che il detentore elimina, intende eliminare o deve eliminare; b) «rifiuti della navigazione»: i rifiuti e le acque di scarico prodotti a bordo nell’esercizio e nella manutenzione dell’imbarcazione; ne fanno parte i rifiu- ti della navigazione oleosi e grassi e altri tipi di rifiuti della navigazione; c) «rifiuti della navigazione oleosi e grassi»: oli usati, acqua di sentina e altri rifiuti oleosi o grassi quali grassi usati, filtri usati e stracci usati, nonché i recipienti e gli imballaggi di detti rifiuti; d) «acqua di sentina»: acqua oleosa proveniente dalle sentine nella zona mac- chine, dai gavoni, dai cofferdamm e dai compartimenti laterali; e) «altri rifiuti della navigazione»: acque di scarico domestiche, immondizie domestiche, fanghi di depurazione, slops e altri rifiuti speciali ai sensi della parte C delle disposizioni d’esecuzione; f) «rifiuti provenienti dal carico»: rifiuti e acque di scarico provenienti dal carico a bordo dell’imbarcazione; non ne fanno parte il carico restante e i residui del trasbordo ai sensi della parte B delle disposizioni d’esecuzione; g) «imbarcazioni»: imbarcazioni per la navigazione interna, imbarcazioni marittime o apparecchi galleggianti; h) «imbarcazioni passeggeri»: imbarcazioni costruite e predisposte per il tra- sporto di passeggeri; i) «imbarcazioni marittime»: imbarcazioni ammesse per la navigazione marit- tima o costiera e prevalentemente destinate a tale scopo; j) «centri di ritiro»: imbarcazioni o installazioni a terra autorizzati dalle auto- rità competenti a ritirare i rifiuti di bordo; k) «conduttore»: persona al comando dell’imbarcazione; l) «imbarcazione motorizzata»: un’imbarcazione i cui motori principali o ausi- liari, ad eccezione di quelli per l’avvolgimento dell’ancora, funzionano a combustione interna; m) «gasolio»: carburante esente da dazi e tasse destinato alle imbarcazioni per la navigazione interna; n) «stazioni di rifornimento»: stazioni presso le quali le imbarcazioni si riforni- scono di gasolio; o) «esercente dell’impianto di trasbordo»: persona che esercita professional- mente operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni; p) «noleggiatore»: persona che ha conferito il mandato di trasporto;

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q) «vettore»: persona che si assume professionalmente il trasporto di merci; r) «destinatario del carico»: persona autorizzata a ricevere la merce del carico.

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale La presente Convenzione si applica alle vie navigabili elencate nell’annesso 1.

Disposizioni particolari Obblighi degli Stati

Art. 3 Divieto di introduzione e di immissione (1) Alle imbarcazioni è fatto divieto di immettere o introdurre rifiuti di bordo o parti di carico nelle vie navigabili di cui all’annesso 1. (2) Gli Stati parte si adoperano affinché il divieto di cui al capoverso 1 sia rispet- tato. (3) Sono ammesse deroghe a tale divieto unicamente in conformità all’annesso 2 e ai relativi allegati, qui di seguito denominati «disposizioni d’esecuzione».

Art. 4 Centri di ritiro (1) Gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare una rete sufficiente- mente fitta di centri di ritiro nelle vie navigabili di cui all’annesso 1 e a coordinarla a livello internazionale. (2) Gli Stati parte introducono, conformemente alle disposizioni d’esecuzione, una procedura uniforme per la raccolta e il deposito dei rifiuti di bordo presso i centri di ritiro. Tale procedura comprende la prova che i rifiuti di cui all’articolo 1 lettere c, d e f sono stati depositati secondo le prescrizioni vigenti. Il deposito conforme alle prescrizioni di slops e di fanghi di depurazione ai sensi della parte C delle disposi- zioni d’esecuzione deve essere comprovato conformemente alle disposizioni interne dei singoli Stati. (3) I centri di ritiro si impegnano a ritirare i rifiuti di bordo conformemente alla procedura fissata nelle disposizioni d’esecuzione. (4) Gli Stati parte si adoperano affinché i centri di ritiro osservino l’obbligo di ritiro dei rifiuti di bordo conformemente alle disposizioni nazionali.

Art. 5 Principio del finanziamento Gli Stati parte introducono una procedura uniforme per finanziare il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti di bordo.

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Art. 6 Finanziamento del ritiro e dell’eliminazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi (1) Il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi sono finan- ziati mediante una tassa di eliminazione riscossa sulle imbarcazioni motorizzate che utilizzano gasolio; sono escluse le imbarcazioni marittime. L’importo della tassa di eliminazione è uguale in tutti gli Stati parte ed è determinato sulla base della somma dei costi di ritiro e di eliminazione, previa detrazione di eventuali proventi realizzati con la valorizzazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi, e della quantità di gasolio depositato secondo la procedura di cui alla parte A delle disposizioni d’esecuzione. L’importo è adeguato all’evoluzione dei costi. Al fine di promuovere la riduzione dei rifiuti, occorre elaborare dei criteri e tenerne conto al momento della determinazione della tassa di eliminazione. Il prodotto delle tasse versate è usato unicamente per finanziare il ritiro e l’elimina- zione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi. (2) Se del caso, la procedura di cui al capoverso 1 è riesaminata sulla base delle esperienze acquisite con l’applicazione del sistema. (3) Il versamento della tassa di eliminazione autorizza a depositare i rifiuti della navigazione oleosi e grassi presso i centri di ritiro designati dagli enti nazionali. (4) Gli Stati parte garantiscono che i conduttori delle imbarcazioni e le stazioni di rifornimento soddisfino le condizioni di cui alla parte A delle disposizioni d’esecuzione, in particolare al momento del deposito di gasolio.

Art. 7 Finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti della navigazione (1) Nei porti, nei centri di trasbordo, nei bacini di sosta e nelle chiuse, non è riscos- sa alcuna tassa particolare per il ritiro e l’eliminazione di immondizia domestica. (2) In vista del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti speciali, gli Stati parte adot- tano normative concertate al fine di disciplinare il sistema di finanziamento, inte- grando i costi per il ritiro e l’eliminazione di tali rifiuti nelle tasse portuali o nelle tasse d’attracco oppure imputandoli in altro modo all’imbarcazione, a prescindere dal fatto che questa depositi o meno tali rifiuti. (3) In caso di imbarcazioni passeggeri, i costi per il ritiro e l’eliminazione di fanghi di depurazione e di acque di scarico domestiche, di immondizie domestiche e di altri rifiuti speciali possono essere imputati separatamente al conduttore. (4) I costi per il ritiro e l’eliminazione di slops possono essere imputati separata- mente al conduttore.

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Art. 8 Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico (1) Il noleggiatore o il destinatario del carico assumono i costi derivanti dallo scari- co di resti e dal lavaggio dell’imbarcazione nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione. (2) Se, prima delle operazioni di carico, l’imbarcazione non è stata scaricata secondo le vigenti norme in materia e se il destinatario del carico precedentemente trasportato o il noleggiatore hanno adempito i loro obblighi, il vettore assume i costi per lo scarico di resti, per il lavaggio dell’imbarcazione nonché per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti provenienti dal carico.

Art. 9 Enti nazionali (1) Ogni Stato parte designa un ente nazionale responsabile dell’organizzazione del sistema uniforme di finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi secondo quanto previsto nella parte A delle disposizioni d’esecuzione. (2) La composizione e le modalità dell’organizzazione e del funzionamento degli enti nazionali sono disciplinate dalle normative interne dei rispettivi Stati parte. Devono farne parte rappresentanti del settore della navigazione interna. (3) I costi di gestione e di amministrazione degli enti nazionali sono assunti dai rispettivi Stati parte.

Art. 10 Regolamento finanziario internazionale – Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (1) Il regolamento finanziario internazionale avviene secondo la presente Conven- zione nonché la parte A delle disposizioni d’esecuzione. (2) È istituito un ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamen- to. L’ufficio ha fra l’altro i compiti di: a) garantire il regolamento finanziario fra gli enti nazionali in relazione al ritiro e all’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi conformemente alla procedura da essi stabilita in base alla parte A delle disposizioni d’esecuzione; b) esaminare in che misura occorra adeguare la rete esistente di centri di ritiro, tenendo conto delle esigenze della navigazione e della redditività dell’eli- minazione; c) valutare annualmente, sulla base delle esperienze raccolte, il sistema di finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi di cui all’articolo 6; d) formulare proposte per l’adeguamento dell’importo della tassa di elimina- zione all’evoluzione dei costi;

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e) formulare proposte per tenere conto degli aspetti finanziari di provvedimenti tecnici volti a ridurre i rifiuti. L’ufficio è composto di due rappresentanti di ogni ente nazionale, di cui uno rappre- senta il settore della navigazione interna nazionale. (3) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento adotta all’unanimità un regolamento interno, nel quale disciplina i particolari del regola- mento finanziario internazionale. (4) L’organizzazione dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento è disciplinata nella parte A delle disposizioni d’esecuzione. (5) Le mansioni di segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno. (6) I costi dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento sono preventivati per l’anno seguente. Gli Stati parte contribuiscono in parti uguali.

Obblighi e diritti dei partecipanti

Art. 11 Dovere generale di diligenza Il conduttore, il resto dell’equipaggio e qualsiasi altra persona a bordo, il noleggiato- re, il vettore, il destinatario del carico, gli esercenti di impianti di trasbordo e gli esercenti dei centri di ritiro devono applicare la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire l’inquinamento della via navigabile, di contenere per quanto possibile i quantitativi di rifiuti di bordo e di evitare nel limite del possibile di mescolare diversi tipi di rifiuti.

Art. 12 Obblighi e diritti del conduttore (1) Il conduttore dell’imbarcazione può depositare i rifiuti di bordo presso i centri di ritiro di qualsiasi Stato parte secondo le condizioni previste dalle disposizioni d’esecuzione. (2) Il conduttore deve rispettare gli obblighi che scaturiscono dalle disposizioni d’esecuzione. In particolare, deve osservare il divieto di immettere o introdurre dall’imbarcazione rifiuti di bordo e parti di carico nella via navigabile, nella misura in cui non siano previste deroghe. (3) Se non può essere addossata al conduttore dell’imbarcazione, la responsabilità dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione incombe, nell’ordine, al vettore, all’armatore o al proprietario dell’imbarcazione.

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Art. 13 Obblighi del vettore, del noleggiatore e del destinatario del carico nonché dell’esercente di impianti di trasbordo e di centri di ritiro (1) Il vettore, il noleggiatore, il destinatario del carico nonché l’esercente di impian- ti di trasbordo e di centri di ritiro devono adempiere gli obblighi risultanti nei loro confronti dalle disposizioni d’esecuzione. (2) Il destinatario del carico è obbligato a ritirare il carico restante, i residui del trasbordo e i rifiuti provenienti dal carico. Può affidare a terzi tale incarico.

Conferenza delle Parti contraenti

Art. 14 Organizzazione e competenza (1) Gli Stati parte istituiscono una Conferenza delle Parti contraenti, incaricata di sorvegliare l’esecuzione della presente Convenzione. La Conferenza si riunisce una volta all’anno. Può essere convocata in seduta straor- dinaria da almeno due degli Stati parte. (2) La Conferenza esamina e decide gli emendamenti alla presente Convenzione e agli annessi, conformemente alla procedura prevista all’articolo 19. (3) La Conferenza adotta su proposta dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento: a) il regolamento finanziario annuo; b) l’importo della tassa di eliminazione per l’anno successivo, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6; c) le modifiche procedurali in caso di regolamenti finanziari provvisori e annuali; d) le riduzioni applicabili alle tasse di eliminazione in seguito all’adozione di provvedimenti tecnici volti alla riduzione dei rifiuti sulle imbarcazioni. Su proposta dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordina- mento, la Conferenza formula raccomandazioni all’indirizzo degli Stati parte in merito all’adeguamento della rete esistente dei centri di ritiro. (4) La Conferenza decide delle controversie relative all’interpretazione e all’appli- cazione della presente Convenzione nonché delle controversie all’interno dell’uf- ficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento, senza che ciò possa compromettere il regolamento finanziario provvisorio in corso. (5) La Conferenza adotta all’unanimità un regolamento interno. (6) La Conferenza elabora il preventivo per l’anno successivo. Le Parti contribui- scono in parti uguali.

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Art. 15 Segretariato Ai fini della presente Convenzione, le mansioni di segretariato della Conferenza delle Parti contraenti sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Sanzioni

Art. 16 Sanzioni Gli Stati parte perseguono conformemente alle loro disposizioni nazionali le infra- zioni commesse sul loro territorio contro gli ordini e i divieti risultanti dalla presente Convenzione e dalle disposizioni d’esecuzione.

Disposizioni finali

Art. 17 Firma, ratifica e adesione (1) La presente Convenzione è aperta alla firma della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo, del Regno d’Olanda e della Confederazione Svizzera dal 1° giugno

1996 al 30 settembre 1996.

(2) La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’appro- vazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno. (3) Dopo l’entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il segretario generale della Commis- sione centrale per la navigazione del Reno.

Art. 18 Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decor- rere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli Stati contraenti. Per gli altri Stati parte, entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dello strumento di adesione.

Art. 19 Emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi (1) Ogni Stato parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi annessi. Le proposte d’emendamento sono esaminate dalla Conferenza delle Parti contraenti.

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(2) Il tenore di qualsiasi proposta di emendamento e la motivazione sono sottoposti al depositario che li trasmette agli Stati parte al più tardi tre mesi prima dell’inizio della Conferenza. Il depositario trasmette inoltre alle Parti tutti i pareri pervenutigli in merito alla proposta. (3) Gli emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi annessi sono adottati all’unanimità. (4) Gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati parte. Entrano in vigore il primo giorno del sesto mese a decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. (5) Gli emendamenti agli annessi della presente Convenzione entrano in vigore alla data convenuta, ma al più tardi nove mesi dopo che sono stati adottati, sempreché nessuno Stato parte notifichi al depositario entro sei mesi che respinge l’emen- damento.

Art. 20 Denuncia (1) Qualsiasi Stato parte può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al depositario, in ogni momento successivo alla scadenza di cinque anni dal giorno in cui la Convenzione è entrata in vigore per detta Parte. (2) La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno a decorrere dal deposito della notifica, ma al più presto al termine del rego- lamento finanziario annuale per il precedente anno d’esercizio o al termine di un periodo di tempo più lungo fissato nella notifica.

Art. 21 Depositario (1) Il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno è depositario della presente Convenzione. Provvede affinché il deposito degli stru- menti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano messi a verbale e trasmette una copia certificata conforme di tali strumenti nonché del protocollo di deposito a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione. (2) Il depositario trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione nelle lingue di cui all’articolo 22 a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 e a tutte le altre Parti che hanno aderito alla presente Convenzione. (3) Il depositario trasmette o comunica senza indugio alle Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione: a) qualsiasi altra firma nonché la data di tale firma; b) tutti i documenti di cui all’articolo 19 paragrafo 2; c) i testi di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione e ai relativi annessi nelle lingue di cui all’articolo 22;

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d) la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché degli emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi; e) le comunicazioni degli Stati parte mediante le quali queste ultime si dichia- rano contrarie agli emendamenti agli annessi e qualsiasi altra comunicazione prescritta ai sensi della presente Convenzione; f) qualsiasi denuncia della presente Convenzione e la data dell’entrata in vigore.

Art. 22 Lingue La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 9 settembre 1996.

(Seguono le firme)

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Annesso 1

Vie navigabili di cui all’articolo 2 Germania: L’insieme delle vie navigabili interne destinate al traffico generale.

Belgio: L’insieme delle acque accessibili alla navigazione interna.

Francia: Disposizione esecutiva, parte A: Reno, la Mosella canalizzata fino a Metz (km 298,5). Disposizione esecutiva, parti B e C: Reno, la Mosella canalizzata fino a Neuves- Maisons (km 392,45), il canale Niffer- Mulhouse, il canale tra la chiusa di Pont Malin (km 0,0) e la frontiera franco-belga (km 36,561), il canale a grande sagoma tra la chiusa di Pont Malin (km 0,0) e la chiusa di Mardyck (km 143,075), il canale tra Bauvin (km 0,0) e la frontiera franco-belga (km 33,850).

Granducato del Lussemburgo: Mosella

Paesi Bassi: L’insieme delle acque accessibili alla navigazione interna.

Svizzera: Il Reno tra Basilea e Rheinfelden.

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Annesso 2

Disposizione esecutiva

Parte A: Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione. Parte B: Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti provenienti dal carico. Parte C: Raccolta, deposito e ritiro di altri rifiuti prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione.

Appendici4 I. Modello per un libretto di controllo degli oli usati. II. Esigenze poste al sistema di prosciugamento. III. Norme di scarico e prescrizioni di deposito e di ritiro che disciplinano l’immissione delle acque di lavaggio, di precipitazione o di zavorra contenenti residui di carico. IV. Modello per un certificato di scarico. V. Valori limite e di controllo per gli impianti di depurazione a bordo delle imbarcazioni passeggeri.

4 Il testo delle appendici I–V non è pubblicato nella RU. Estratti sono ottenibili in lingua tedesca e francese presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Parte A Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione

Capitolo I Obblighi dei centri di ritiro

Art. 1.01 Certificato di deposito Gli esercenti dei centri di ritiro certificano all’imbarcazione, nel libretto di controllo degli oli usati di cui all’appendice I, il deposito dei rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione.

Capitolo II Obblighi del conduttore

Art. 2.01 Divieto di introduzione e di immissione (1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione. (2) Se i rifiuti menzionati al paragrafo 1 sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il conduttore deve informarne senza indugio le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quanti- tativo e il tipo di materiale fuoriuscito. (3) È esclusa dal divieto ai sensi del paragrafo 1 l’immissione nella via navigabile di acqua separata proveniente da imbarcazioni autorizzate all’eliminazione dell’acqua di sentina oleosa, qualora il contenuto massimo di olio residuo della fuoriuscita corrisponda sempre alle disposizioni nazionali e senza che venga diluito preceden- temente.

Art. 2.02 Raccolta e trattamento a bordo (1) Il conduttore deve garantire che a bordo i rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione siano raccolti separatamente in appositi recipienti e che l’acqua di sentina sia raccolta nelle sentine della zona macchine. I recipienti vanno sistemati a bordo in modo che ogni fuoriuscita di materiale possa essere riconosciuta e impedita con facilità e prontezza. (2) È vietato: a) utilizzare recipienti stivati sul ponte quali recipienti di raccolta degli oli usati; b) bruciare rifiuti a bordo;

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c) immettere nelle sentine della zona macchine detergenti che sciolgono oli e grassi o che agiscono da emulsionanti. Fanno eccezione i detergenti che non ostacolano l’eliminazione dell’acqua di sentina da parte dei centri di ritiro.

Art. 2.03 Libretto di controllo degli oli usati, deposito presso i centri di ritiro (1) Ogni imbarcazione a motore utilizzante gasolio deve avere e conservare a bordo un libretto di controllo degli oli usati valido e rilasciato dalle autorità competenti in base al modello dell’appendice I. Il libretto dev’essere conservato a bordo. Dopo il suo rinnovo, va conservato a bordo per almeno per sei mesi dopo l’ultima iscrizione. (2) A intervalli regolari determinati dallo stato e dall’esercizio dell’imbarcazione, i rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione vanno depositati, dietro documentazione, presso i centri di ritiro. Tale documentazione consiste in una nota riportata nel libretto di controllo degli oli usati da parte del centro di ritiro. (3) Le imbarcazioni marittime munite di un registro degli oli minerali ai sensi della Convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) sono esonerate dal tenere un libretto di controllo degli oli usati, come previsto nel paragrafo 1.

Capitolo III Organizzazione e finanziamento dell’eliminazione di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione

Art. 3.01 Riscossione della tassa di eliminazione (1) Nel primo anno, la tassa di eliminazione è di 7,5 ECU ogni 1000 l di gasolio venduti. (2) La tassa di eliminazione va pagata mediante bolli acquistati presso un ente nazionale ed emessi dall’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coor- dinamento. (3) Nel fare rifornimento, il conduttore consegna alla stazione di rifornimento il numero di bolli corrispondenti alla quantità di gasolio che intende prelevare. (4) A ogni fornitura di gasolio, la stazione di rifornimento invalida il numero di bolli corrispondenti al valore della tassa di eliminazione dovuta sul gasolio prele- vato. (5) A scadenze trimestrali, le stazioni di rifornimento devono segnalare all’ente nazionale o all’autorità competente in base alle disposizioni nazionali i quantitativi di gasolio forniti dietro consegna dei bolli. (6) I dettagli della procedura vanno fissati all’interno di ogni Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

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Art. 3.02 Enti nazionali L’ente nazionale riscuote la tassa di eliminazione e sottopone all’ufficio internazio- nale dei regolamenti finanziari e di coordinamento proposte per stabilire la rete nazionale di centri di ritiro necessaria. Inoltre, l’ente ha soprattutto il compito, in base a un modello internazionale unitario, di rilevare regolarmente i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione e il totale delle tasse di eliminazione riscosse. L’ente nazionale o l’autorità competente in base alle disposizioni nazionali sorveglia i costi dell’eliminazione. L’ente nazionale è rappresentato nell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordina- mento e deve in particolare versare nel momento stabilito agli altri enti nazionali gli importi di perequazione finanziaria provvisori e definitivi accertati dall’ufficio.

Art. 3.03 Controllo della riscossione della tassa di eliminazione e dei costi di ritiro e di eliminazione (1) A ogni rifornimento di gasolio, la stazione emette un relativo certificato, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni: nome e numero ufficiale dell’im- barcazione o un altro dato che la identifichi inequivocabilmente, nome del condut- tore, quantitativo di gasolio prelevato/consegnato, valore dei bolli consegnati/rice- vuti, luogo e data, firma del conduttore e della stazione di rifornimento. Un esemplare del certificato, che va conservato a bordo per almeno sei mesi, è rilasciato al conduttore. Un’altra copia rimane alla stazione di rifornimento, che deve allegarvi in maniera indissolubile e invalidare il corrispondente numero di bolli. (2) La concordanza tra i quantitativi di gasolio di cui si sono rifornite le imbarca- zioni e il valore dei bolli invalidati è verificata dall’ente nazionale o dall’autorità competente in base alle disposizioni nazionali sulla scorta degli esemplari del certi- ficato di rifornimento di gasolio che la stazione deve presentare. (3) L’autorità competente in base alle disposizioni nazionali può verificare a bordo delle imbarcazioni il pagamento della tassa di eliminazione e i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione, comparando i viaggi registrati negli appositi documenti di bordo con le indicazioni contenute nel certificato di rifornimento di gasolio. (4) L’ente nazionale o l’autorità competente in base alle disposizioni nazionali possono controllare presso i centri di ritiro le indicazioni relative ai quantitativi eliminati e i costi dell’eliminazione sulla base dei documenti adeguati. (5) I dettagli della procedura vanno fissati all’interno di ogni Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

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Capitolo IV Regolamento finanziario internazionale

Art. 4.01 Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento si riunisce una volta all’anno durante l’ultimo trimestre per approvare il regolamento dell’anno precedente e, se del caso, proporre alla Conferenza delle Parti contraenti una modi- fica della tassa di eliminazione e un adeguamento eventualmente necessario dell’attuale rete di centri di ritiro, tenendo conto delle esigenze della navigazione e dell’economicità dell’eliminazione. L’ufficio può riunirsi ogniqualvolta lo richie- dano i rappresentanti di due enti nazionali.

Art. 4.02 Regolamento finanziario provvisorio (1) Gli enti nazionali segnalano trimestralmente, vale a dire per il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, all’ufficio internazionale dei regolamen- ti finanziari e di coordinamento, secondo un modello uniforme: a) i quantitativi dei rifiuti oleosi e grassi raccolti ed eliminati nel trimestre pre- cedente; b) i costi di ritiro e di eliminazione complessivi per i quantitativi indicati ai sensi della lettera a; c) i quantitativi di gasolio forniti alle imbarcazioni nel trimestre precedente; d) il totale delle tasse di eliminazione riscosse nel trimestre precedente; e) le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti giusta l’articolo 6 paragrafo 1 quinto periodo della Convenzione. Il tasso di conversione delle valute è stabilito in base ai corsi di cambio validi alle date menzionate. (2) Basandosi sulle segnalazioni giusta il paragrafo 1 e sulla procedura di regola- mento giusta l’articolo 4.04, l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento determina gli importi provvisori del regolamento finanziario trime- strale e li comunica agli enti nazionali entro quattro settimane dall’arrivo delle segnalazioni. (3) Gli enti nazionali che devono effettuare un pagamento nel quadro del regola- mento finanziario trimestrale sono tenuti ad effettuarlo entro quattro settimane dal ricevimento dell’invito di pagamento in favore degli enti creditori.

Art. 4.03 Regolamento finanziario annuo (1) Gli enti nazionali presentano il loro bilancio annuo per l’esercizio trascorso al più tardi entro il 1° agosto dell’anno in corso all’ufficio internazionale dei regola- menti finanziari e di coordinamento il quale, in occasione della sua seduta ordinaria, stabilisce il regolamento finanziario per l’anno trascorso.

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(2) Gli enti nazionali sono tenuti a effettuare i pagamenti dovuti sulla base del regolamento finanziario definitivo per l’anno trascorso giusta l’articolo 4.02 paragrafo 3. Il tasso di conversione delle valute è stabilito in base ai corsi di cambio validi il 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 4.04 Procedura del regolamento finanziario (1) Il regolamento finanziario giusta gli articoli 4.02 e 4.03 è determinato come segue per ogni ente nazionale: Zn ∑ Zn con Cn importo di regolamento per un ente nazionale N. Segno positivo: l’ente riceve un pagamento. Segno negativo: l’ente deve effettuare un pagamento. Xn le entrate di un ente nazionale N derivanti dalle tasse di eliminazione giusta l’articolo 4.02 paragrafo 1. Zn i costi effettivi di ritiro e di eliminazione di un ente nazionale N giusta l’articolo 4.02 paragrafo 1. Σ Xn il totale delle entrate di tutti gli enti nazionali derivanti dalle tasse di eliminazione. Σ Zn il totale dei costi effettivi di ritiro e di eliminazione di tutti gli enti nazionali. (2) Gli importi Cn inferiori a un determinato tasso percentuale minimo delle entrate di un ente nazionale N derivanti dalle tasse di eliminazione non sono compensati. Il tasso percentuale minimo è fissato dall’ufficio internazionale dei regolamenti finan- ziari e di coordinamento.

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Parte B Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti provenienti dal carico

Capitolo V Disposizioni generali

Art. 5.01 Definizioni Ai fini della presente parte si intende per: a) «trasporti esclusivi»: trasporti nei quali nella stiva o nella cisterna dell’im- barcazione vengono trasportati ininterrottamente lo stesso carico o un altro carico il cui trasporto non necessita una pulizia preliminare della stiva o della cisterna; b) «carico restante»: carichi liquidi che rimangono nella stiva e nelle tubature dopo lo scarico senza impiego di un sistema di prosciugamento e merci sec- che che rimangono nella stiva dopo lo scarico senza l’impiego di scope, spazzatrici o apparecchi di pulizia a vuoto; c) «residui di carico»: carichi liquidi che non possono essere rimossi dalla stiva e dalle tubature mediante il sistema di prosciugamento e merci secche che non possono essere rimosse dalla stiva mediante scope, spazzatrici o appa- recchi di pulizia a vuoto; d) «sistema di prosciugamento»: sistema ai sensi dell’appendice II per svuotare nel modo più completo possibile le stive e le tubature, così che rimangano solo residui di carico non prosciugabili; e) «residui del trasbordo»: carichi che nelle operazioni di trasbordo sono sparsi sull’imbarcazione al di fuori della stiva; f) «stiva spazzata»: stiva dalla quale il carico restante è stato rimosso con strumenti di pulizia quali scope o spazzatrici senza l’impiego di apparecchi aspiratori o risciacquanti e che contiene soltanto residui di carico; g) «cisterna prosciugata»: cisterna dalla quale il carico restante è stato rimosso con l’impiego di un sistema di prosciugamento e che contiene soltanto resi- dui di carico; h) «stiva pulita a vuoto»: stiva dalla quale il carico restante è stato rimosso mediante tecnica del vuoto e che contiene una quantità di residui di carico nettamente inferiore a una stiva spazzata; i) «scarico restante»: rimozione del carico restante dalle stive, dalle cisterne e dalle tubature mediante mezzi appropriati (quali scopa, spazzatrice, tecnica del vuoto, sistema di prosciugamento), con la quale si ottiene la norma di scarico:

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– «stiva spazzata», o – «stiva pulita a vuoto», oppure – «cisterna prosciugata», e rimozione dei residui del trasbordo, degli imballaggi e dei mezzi per stivare; j) «lavaggio»: rimozione dei residui di carico dalla stiva spazzata o pulita a vuoto o dalla cisterna prosciugata con l’impiego di vapore acqueo o di acqua; k) «stiva o cisterna pulita»: stiva o cisterna che dopo il lavaggio è sostanzial- mente adatta a ogni tipo di carico; l) «acqua di lavaggio»: acqua che viene dal lavaggio di stive spazzate o pulite a vuoto o da cisterne prosciugate, fra cui anche l’acqua di zavorra o di preci- pitazione proveniente da queste stive o cisterne.

Art. 5.02 Obblighi degli Stati parte Gli Stati parte si impegnano a creare o a fare creare, entro cinque anni dall’entrata in vigore di questa convenzione, le premesse infrastrutturali e di altro tipo necessarie al deposito e al ritiro dei carichi restanti, dei residui del trasbordo, dei residui di carico e dell’acqua di lavaggio.

Art. 5.03 Imbarcazioni marittime La presente parte B non si applica né al carico né allo scarico di imbarcazioni marit- time ormeggiate nei porti di mare situati sulle vie navigabili marittime.

Capitolo VI Obblighi del conduttore

Art. 6.01 Divieto di introduzione e di immissione (1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile parti del carico e rifiuti provenienti dal carico. (2) È esclusa dal divieto ai sensi del paragrafo 1 l’acqua di lavaggio con residui di carico di merci la cui immissione nella via navigabile giusta l’appendice III è espli- citamente autorizzata, qualora siano rispettate le disposizioni dell’appendice stessa. (3) Se i materiali per i quali nell’appendice III è prescritto esclusivamente un depo- sito per il trattamento speciale sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il condutto- re deve immediatamente informarne le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale fuoriuscito. (4) L’autorità nazionale competente valuta se i rifiuti provenienti dal carico di quelle merci che non figurano nella lista delle merci ai sensi dell’appendice III

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possono essere immessi o introdotti nella via navigabile. Essa fissa una norma di immissione provvisoria. La Conferenza delle Parti contraenti esamina questa proposta e completa, se del caso, la lista delle merci.

Art. 6.02 Disposizioni transitorie (1) Le seguenti disposizioni si applicano per un periodo transitorio di cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione: a) per quanto concerne le merci secche: – al posto della norma di scarico «stiva pulita a vuoto» richiesta nell’appendice III, è ammessa la norma di scarico «stiva spazzata», – l’acqua di lavaggio che giusta l’appendice III va introdotta nelle cana- lizzazioni può essere immessa nella via navigabile se è stata rispettata la norma di scarico «stiva spazzata»; b) per quanto concerne i carichi liquidi: – anche se non è richiesto il prosciugamento giusta l’articolo 7.04, vanno tuttavia utilizzati i sistemi disponibili nella misura del possibile, sebbe- ne non siano ancora conformi all’appendice II. (2) Qualora siano date le premesse per rispettare la norma di scarico «stiva pulita a vuoto» per il deposito dell’acqua di lavaggio presso i centri di ritiro o per il prosciu- gamento di navi-cisterna, l’autorità nazionale competente, per tutto il suo territorio o parte di esso, può ordinare già prima della scadenza del periodo transitorio che le disposizioni dell’appendice III siano rispettate senza restrizioni per i relativi tipi di merci. Essa ne informa preliminarmente la Conferenza delle Parti contraenti.

Art. 6.03 Certificato di scarico (1) Ogni imbarcazione scaricata nella zona di validità della presente Convenzione deve avere a bordo un certificato di scarico valido che dev’essere emesso secondo il modello dell’appendice IV. Il certificato di scarico va conservato a bordo per almeno sei mesi dopo l’emissione. Nel caso di imbarcazioni senza equipaggio proprio, il certificato può essere conser- vato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo. (2) Nel caso dello scarico restante, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal carico, vanno applicate le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III. (3) Una volta caricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il condut- tore ha verificato che i residui del trasbordo sono stati rimossi. (4) Una volta scaricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il condut- tore conferma nel certificato di scarico che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati ripresi.

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(5) Le disposizioni del paragrafo 4 non sono applicate alle imbarcazioni che effet- tuano trasporti esclusivi. (6) Se le stive o le cisterne vengono lavate e se l’acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le disposizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il condut- tore conferma nel certificato di scarico che l’acqua di lavaggio è ripresa o se gli è stato assegnato un centro di ritiro.

Capitolo VII Obblighi del vettore, del noleggiatore, del destinatario del carico e dell’esercente dell’impianto di trasbordo

Art. 7.01 Certificato di ritiro (1) Nel certificato di scarico di cui all’articolo 6.03, il destinatario del carico certifi- ca all’imbarcazione che le merci, compresi i residui, sono state scaricate e che, nella misura in cui ne sia responsabile, le stive o le cisterne sono state pulite e i rifiuti provenienti dal carico sono stati ritirati o, se del caso, è stato designato un centro di ritiro. (2) Se il destinatario del carico non ritira direttamente le acque di lavaggio che non possono essere immesse nelle vie navigabili, l’esercente del centro di ritiro certifica all’imbarcazione il ritiro delle acque di lavaggio.

Art. 7.02 Messa a disposizione dell’imbarcazione (1) Il vettore mette a disposizione del noleggiatore l’imbarcazione con una norma di scarico tale da consentire che il carico sia trasportato e consegnato senza subire danni. Di regola queste condizioni si realizzano con «stive spazzate» o «cisterne prosciugate» e quando l’imbarcazione è libera da qualsiasi residuo di trasbordo. (2) È possibile accordarsi preliminarmente su norme di scarico più esigenti o su un lavaggio. (3) Con l’avvio delle operazioni di carico, si considera che l’imbarcazione sia stata messa a disposizione dal vettore alle condizioni previste nei paragrafi 1 o 2.

Art. 7.03 Carico e scarico (1) Il carico e lo scarico di un’imbarcazione contemplano anche le misure necessa- rie allo scarico dei residui e al lavaggio previste dalle disposizioni della presente parte B. Il carico restante deve, nella misura del possibile, essere aggiunto al carico. (2) Durante il carico, il noleggiatore deve controllare che l’imbarcazione rimanga libera da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, dopo il carico il noleg- giatore s’incarica di eliminarli, salvo nel caso in cui un accordo disponga altrimenti. (3) Durante lo scarico, il destinatario del carico deve controllare che l’imbarcazione rimanga libera da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, il destinatario

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del carico s’incarica della loro eliminazione. I residui di trasbordo, nella misura del possibile, devono essere aggiunti al carico.

Art. 7.04 Restituzione dell’imbarcazione (1) Nel caso di merci secche, il destinatario del carico deve controllare che dopo lo scarico la stiva venga restituita spazzata o pulita a vuoto conformemente alle norme di scarico e alle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’appendice III. È tenuto ad accettare eventuali carichi residui nonché qualsiasi residuo del trasbordo dell’imbarcazione scaricata. Nel caso di carichi liquidi, il noleggiatore deve controllare che dopo lo scarico la cisterna venga restituita prosciugata. Salvo disposizione contraria del contratto di trasporto, il conduttore effettua lo scarico, residui compresi, per il tramite di un sistema di prosciugamento. Le tubature per la raccolta del carico restante devono essere munite di un sistema di collegamento conforme al modello 1 dell’appendice II. Durante l’utilizzazione del sistema di prosciugamento, la contropressione nel sistema di tubature del destinatario del carico non deve superare i 3 bar prima dell’inizio dell’operazione. L’esercente dell’impianto di trasbordo è tenuto a ritirare il carico restante. (2) L’obbligo di restituire la stiva o la cisterna lavate incombe al destinatario del carico in caso di merci secche e al noleggiatore in caso di carichi liquidi se: a) prima dell’ultimo carico l’imbarcazione si trovava in quelle condizioni di pulizia e queste siano dimostrate mediante il certificato di scarico rilasciato per lo scarico precedente, nel caso in cui la pulitura incomba al destinatario del carico; e se b) l’imbarcazione ha trasportato merci i cui residui di carico mischiati alle acque di lavaggio non possono essere immessi nei corsi d’acqua in virtù delle norme di scarico e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’ap- pendice III. (3) I precedenti paragrafi 1 e 2 non si applicano alle stive e alle cisterne delle imbarcazioni che effettuano trasporti esclusivi. (4) Se dopo il periodo di scarico o dopo i giorni di stallia concordati, il destinatario del carico o il noleggiatore non restituisce l’imbarcazione conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 7.03, il vettore può ripristinare o far ripristinare le condizioni prescritte per l’imbarcazione. Tutte le spese occasionate, comprese quelle di controstallia, sono a carico del destinatario del carico o del

noleggiatore, sempreché non siano imputabili a una colpa del vettore dell’imbar- cazione.

Art. 7.05 Residui di carico e acque di lavaggio (1) Per merci secche, il destinatario del carico è tenuto a ritirare le acque di lavaggio derivanti dal lavaggio conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2 o, d’intesa con il vettore dell’imbarcazione, a indicare al conduttore un centro di ritiro.

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(2) Nel contratto di trasporto, il noleggiatore di un carico liquido è tenuto a indicare al vettore dell’imbarcazione un centro di ritiro delle acque di lavaggio derivanti dal lavaggio conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2. (3) Il centro di ritiro deve trovarsi nelle vicinanze dell’impianto di trasbordo o sul percorso che conduce al prossimo impianto di trasbordo raggiungibile dall’imbarca- zione.

Art. 7.06 Spese (1) Per merci secche, il destinatario del carico sostiene le spese causate dallo scarico dei residui e dal lavaggio delle stive conformemente all’articolo 7.04 nonché dal ritiro delle acque di lavaggio conformemente all’articolo 7.05 paragrafo 1, comprese eventuali spese di attesa e di deviazione. Lo stesso vale anche per le spese dovute alle acque di precipitazione penetrate nelle stive dopo l’inizio delle operazioni di carico e prima della fine di quelle di scarico in base all’articolo 7.03 paragrafo 1, se non era stato concordato un trasporto coperto. Nel caso di trasporti esclusivi per lo stesso noleggiatore, questi è tenuto a ritirare a proprie spese, prima delle operazioni di carico, le acque di precipitazione che sono penetrate nelle stive una volta terminato lo scarico precedente. (2) Per i carichi liquidi, il noleggiatore sostiene le spese causate dallo scarico dei residui e dal lavaggio delle cisterne conformemente all’articolo 7.04 nonché dal ritiro delle acque di lavaggio conformemente all’articolo 7.05 paragrafo 2, comprese eventuali spese di attesa e di deviazione. (3) Sono a carico del vettore dell’imbarcazione le spese causate dal deposito delle acque di lavaggio provenienti da stive e da cisterne che non sono conformi alle norme di scarico prescritte.

Art. 7.07 Accordo fra il noleggiatore e il destinatario del carico Il noleggiatore e il destinatario del carico possono concordare una ripartizione degli obblighi diversa da quella prevista dal presente annesso, sempreché non ne risultino conseguenze per il vettore dell’imbarcazione.

Art. 7.08 Trasferimento dei diritti e degli obblighi del noleggiatore o del destinatario del carico all’esercente dell’impianto di trasbordo Quando il noleggiatore o il destinatario del carico fa capo alle prestazioni di un impianto di trasbordo per le operazioni di carico o di scarico di un’imbarcazione, l’esercente di tale impianto subentra nei diritti e negli obblighi del noleggiatore o del destinatario del carico di cui all’articolo 7.01 paragrafo 1 nonché agli articoli 7.03, 7.04 e 7.05. Per quanto riguarda le spese di cui all’articolo 7.06, questa surrogazione legale vale unicamente per l’evacuazione e il ritiro dei residui del trasbordo.

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Art. 7.09 Documenti di trasporto Conformemente all’appendice III, nel contratto di trasporto e nei documenti di trasporto il noleggiatore menziona il nome e il numero a quattro cifre di ogni catego- ria di beni per la quale ha ordinato il trasporto.

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Parte C Raccolta, deposito e ritiro di altri rifiuti della navigazione

Capitolo VIII Disposizioni generali

Art. 8.01 Definizioni Ai fini dell’applicazione della presente parte si intende per: a) «acque di scarico domestiche»: acque di scarico provenienti da cucine, sale da pranzo e lavanderie, nonché acque fecali; b) «immondizie domestiche»: rifiuti organici e inorganici provenienti dalle pulizie domestiche e dalla gastronomia di bordo, senza tuttavia componenti di altri rifiuti specifici prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione; c) «fanghi di depurazione»: residui prodotti a bordo dell’imbarcazione durante l’utilizzazione di un impianto di depurazione a bordo; d) «slops»: miscela che può essere o meno pompata consistente in residui di carico con resti dell’acqua di lavaggio, ruggine e fango; e) «altri rifiuti speciali»: rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’imbarcazione che non siano rifiuti oleosi o grassi e rifiuti di cui alle lettere a)–d); f) «imbarcazioni passeggeri cabinate»: imbarcazioni passeggeri munite di cabine per il pernottamento di passeggeri.

Art. 8.02 Obblighi degli Stati parte (1) Gli Stati parte si impegnano a predisporre o a far predisporre installazioni di ritiro per le immondizie domestiche: a) presso gli impianti di trasbordo oppure nei porti; b) presso gli imbarcaderi per le imbarcazioni passeggeri che vi attraccano; c) presso determinate aree di sosta e chiuse per la navigazione di transito. (2) Al più tardi entro cinque anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a installare o far installare nei porti centri di ritiro per gli slops e per gli altri rifiuti speciali. (3) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, al più tardi entro la data indicata all’articolo 9.01 paragrafo 3, gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare centri di ritiro per acque di scarico domestiche presso determinati punti d’attracco utilizzati quali aree di sosta abituale o aree di sosta notturna: a) per imbarcazioni passeggeri cabinate con oltre 50 posti letto; b) per imbarcazioni passeggeri omologate per il trasporto di oltre 50 passeggeri.

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Capitolo IX Obblighi del conduttore

Art. 9.01 Divieto di introduzione e di immissione (1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile immon- dizie domestiche, slops, fanghi di depurazione e altri rifiuti speciali. (2) Se i rifiuti menzionati nel paragrafo 1 sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il conduttore deve informarne senza indugio le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quanti- tativo e il tipo di materiale fuoriuscito. (3) L’immissione di acque di scarico domestiche è vietata: a) alle imbarcazioni cabinate con oltre 50 posti letto: dal 1° gennaio 2005; e b) alle imbarcazioni passeggeri omologate per il trasporto di oltre 50 passeg- geri: dal 1° gennaio 2010. Negli altri casi, è autorizzata l’immissione nelle acque delle acque di scarico domestiche. (4) Il divieto ai sensi del paragrafo 3 non si applica alle imbarcazioni passeggeri munite di impianti di depurazione a bordo omologati che rispettano i valori limite e di controllo di cui all’appendice V. (5) Il divieto ai sensi del paragrafo 3 non si applica alle imbarcazioni marittime ormeggiate nei porti di mare situati sulle vie navigabili marittime e che sottostanno alla Convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL).

Art. 9.02 Deroghe al divieto di immissione delle acque di scarico domestiche Per le imbarcazioni giusta l’articolo 9.01 paragrafo 3 per le quali il rispetto del divieto d’immissione per le acque di scarico domestiche è di difficile attuazione pratica o causerebbe costi sproporzionatamente elevati, gli Stati parte possono concordare una procedura adeguata per eccezioni e stabilire le condizioni alle quali tali eccezioni si possono considerare equivalenti.

Art. 9.03 Raccolta e trattamento a bordo, deposito presso i centri di ritiro (1) Il conduttore deve garantire che i rifiuti menzionati all’articolo 9.01 paragrafo 1 siano raccolti e depositati separatamente. Se possibile, le immondizie domestiche vanno consegnate separando la carta, il vetro, altri materiali riciclabili e altri rifiuti. (2) È vietato bruciare a bordo i rifiuti menzionati nell’articolo 9.01 paragrafo 1. (3) Gli esercenti di imbarcazioni passeggeri munite di impianti di depurazione a bordo giusta l’appendice V, devono provvedere essi stessi in maniera adeguata al deposito regolamentare dei fanghi di depurazione contro certificato, in base alle disposizioni nazionali.

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Capitolo X Obblighi dell’esercente del centro di ritiro

Art. 10.01 Ritiro da parte degli appositi centri (1) L’esercente del centro di ritiro deve garantire che i rifiuti menzionati all’arti- colo 9.01 paragrafo 1 possano essere depositati separatamente. (2) L’esercente del centro di ritiro deve certificare al conduttore il deposito di slops in base alle prescrizioni nazionali.

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Campo d’applicazione il 13 ottobre 2009 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Belgio 22 settembre 2009 1° novembre 2009 Francia 15 settembre 2005 1° novembre 2009 Germania 10 marzo 2004 1° novembre 2009 Lussemburgo 14 maggio 2002 1° novembre 2009 Paesi Bassi 10 luglio 2000 1° novembre 2009 Svizzera 16 luglio 1998 1° novembre 2009