AS 2009 5325
Articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»
Articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»
del 3 ottobre 20081
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 118a Medicina complementare Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 17 maggio 20093.
2 Conformamente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre
19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 17 maggio 2009.
21 ottobre 2009 Cancelleria federale