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AS 2009 5325

Articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»

Articolo costituzionale «Un futuro con la medicina complementare»

del 3 ottobre 20081

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 118a Medicina complementare Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 17 maggio 20093.

2 Conformamente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre

19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 17 maggio 2009.

21 ottobre 2009 Cancelleria federale