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AS 2009 5327

Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1; in esecuzione dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 19652 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizza- zione sui diritti umani e di prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia; b. la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.

Art. 2 Requisiti dei progetti 1 I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzi- smo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

2 Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:

a. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto mol- tiplicatore possibili; b. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati; c. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo; d. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti. 3 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

RS 151.21

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Progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo RU 2009

Art. 3 Compiti del Servizio per la lotta al razzismo Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti: a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’anti- semitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello fede- rale, cantonale e comunale; b. coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercan- tonali; c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi; d. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgi- mento. Procede alla valutazione dei progetti; e. coordina i progetti di terzi; f. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

Art. 4 Ripartizione dei sussidi per progetti di terzi Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l’importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue: a. circa due terzi per progetti in ambito non scolastico; b. circa un terzo per progetti in ambito scolastico.

Art. 5 Sussidi

1 Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

2 In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

3 I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

Art. 6 Presentazione delle domande

1 Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.

2 Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti:

a. una descrizione del progetto; b. un budget; c. un piano di finanziamento; d. un piano di valutazione.

3 Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.

4 Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

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Progetti in favore dei diritti umani e della lotta al razzismo RU 2009

Art. 7 Esame delle domande 1 Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2. Tras- mette la sua proposta al DFI. 2 Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

Art. 8 Gruppo di lavoro interdipartimentale 1 Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

2 Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:

a. DFI; b. Dipartimento federale degli affari esteri; c. Dipartimento federale di giustizia e polizia; d. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e. Dipartimento federale dell’economia.

3 Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

Art. 9 Fondazione Educazione e Sviluppo

1 IlDFI incarica la Fondazione Educazione e Sviluppo (FES) di esaminare le

domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti. 2 Il DFI disciplina la collaborazione tra la FES e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.

3 La FES trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

Art. 10 Decisione

1 Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.

2 Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

Art. 11 Presentazione di rapporti e obbligo di informazione 1 I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizza- zione e sugli effetti dei loro progetti. 2 Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

3 Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

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Progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo RU 2009

Art. 12 Tutela giurisdizionale La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 27 giugno 20013 su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo è abrogata.

2 L’ordinanza del 28 giugno 20004 sull’organizzazione del Dipartimento federale

dell’interno è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 lett. c

2 Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:

c. gestione del Servizio per la lotta al razzismo e della segreteria della Com- missione federale contro il razzismo.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2001 1785, 2005 5675 4 RS 172.212.1

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