AS 2009 5333
Ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS
Ordinanza del DFI sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS
del 21 ottobre 2009
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 157 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ordina:
Art. 1 I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una persona che esercita un’attività lucrativa indipendente o da una persona che non esercita un’attività lucrativa.
Art. 2 L’ordinanza dell’11 ottobre 19723 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS è abrogata.
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l’anno 2010.
21 ottobre 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
RS 831.143.41