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AS 2009 5335

Ordinanza del DFI sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS

Ordinanza del DFI sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell’AVS

del 21 ottobre 2009

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 158 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ordina:

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 1 Le casse cantonali di compensazione ricevono dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sussidi annui calcolati in fun- zione della forza contributiva dei loro affiliati e per gli affiliati che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo.

Sezione 2: Calcolo dei sussidi

Art. 2 Sussidi calcolati in funzione della forza contributiva degli affiliati 1 La forza contributiva di una cassa di compensazione è calcolata in base al contri- buto AVS/AI/IPG medio di tutti i suoi affiliati.

2 L’importo dei sussidi è graduato come segue:

Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi) Sussidio (in franchi)

fino a 9999 600 000 da 10 000 a 10 499 550 000 da 10 500 a 10 999 500 000 da 11 000 a 11 499 450 000 da 11 500 a 11 999 400 000 da 12 000 a 12 499 350 000 da 12 500 a 12 999 300 000

RS 831.143.42 1 RS 831.101

2009-1148 5335

Sussidi per le spese di amministrazione destinati RU 2009 alle casse cantonali di compensazione dell’AVS

Contributo AVS/AI/IPG medio per affiliato (in franchi) Sussidio (in franchi)

da 13 000 a 13 499 250 000 da 13 500 a 13 999 200 000 da 14 000 a 14 999 150 000 da 15 000 a 17 499 100 000 da 17 500 a 19 999 50 000

L’importo dei sussidi è aumentato del 50 per cento per le casse di compensazione che hanno oltre 15 000 affiliati e il cui contributo medio per le spese di amministra- zione è superiore al 2 per cento.

Art. 3 Sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contributo minimo annuo I sussidi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e versano il contri- buto minimo ammontano a 12 franchi per persona.

Art. 4 Periodo di calcolo L’importo dei sussidi annui è calcolato in base ai dati rilevati nel corso dell’anno precedente.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 5 Esecuzione 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato dell’esecuzione e del controllo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 novembre 19822 sui sussidi per le spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell’AVS è abrogata.

Art. 6a Disposizione transitoria La riduzione e la restituzione dei sussidi per l’anno d’esercizio 2009 sono rette dal diritto previgente.

2 RU 1982 2280, 1990 1107, 1998 1239, 2007 4477

Sussidi per le spese di amministrazione destinati RU 2009 alle casse cantonali di compensazione dell’AVS

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è applicabile per la prima volta ai sussidi per l’anno d’esercizio 2010.

21 ottobre 2009 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Sussidi per le spese di amministrazione destinati RU 2009 alle casse cantonali di compensazione dell’AVS