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AS 2009 5367

Ordinanza sugli assegni familiari

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Modifica del 28 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20071 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Art. 16, frase introduttiva e lett. d Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.

II La presente modifica entra in vigore l’8 novembre 2009.

28 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova