AS 2009 5391
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Modifica del 21 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4
4 Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la
prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un’indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni extraparlamentari, non- ché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova