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AS 2009 5391

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 21 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

4 Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la

prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un’indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni extraparlamentari, non- ché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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