AS 2009 5397
AS 2009 5397
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 22 settembre 2009
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nel- l’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
22 settembre 2009 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
2009-2141 5397
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta RU 2009
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2010, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2010 3,5 1,0 20093 4,0 1,5 20084 4,0 1,5 20075 3,5 1,0 20066 3,5 1,0 20057 3,5 1,0 20048 3,5 1,0 20039 4,0 1,5 200210 4,0 1,5 200111 4,5 2,0 200012 4,0 1,5 199913 4,0 1,5 199814 5,0 2,0
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.