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AS 2009 5399

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Modifica del 16 ottobre 2009

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 19941 sulle categorie speciali di aeromobili è modifi- cata come segue:

Titolo Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «ufficio» è sostituita con «UFAC».

Art. 17 Restrizioni per aeromodelli

1 Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere

costantemente un contatto visivo diretto con l’aeromobile.

2 È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:

a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o mili- tare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un’altezza superiore a 150 m sopra il suolo.

Art. 18 Eccezioni alle restrizioni

1 Possono autorizzare eccezioni:

a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capo- verso 2: l’organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell’aerodromo;

1 RS 748.941

2009-2004 5399

Categorie speciali di aeromobili RU 2009

b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capo- verso 1: l’UFAC. 2 Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

3 L’autorizzazione può sottostare a condizioni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.

16 ottobre 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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