AS 2009 5399
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)
Modifica del 16 ottobre 2009
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 19941 sulle categorie speciali di aeromobili è modifi- cata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «ufficio» è sostituita con «UFAC».
Art. 17 Restrizioni per aeromodelli
1 Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere
costantemente un contatto visivo diretto con l’aeromobile.
2 È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:
a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o mili- tare; b. nelle zone di controllo (CTR), ad un’altezza superiore a 150 m sopra il suolo.
Art. 18 Eccezioni alle restrizioni
1 Possono autorizzare eccezioni:
a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capo- verso 2: l’organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell’aerodromo;
1 RS 748.941
2009-2004 5399
Categorie speciali di aeromobili RU 2009
b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capo- verso 1: l’UFAC. 2 Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.
3 L’autorizzazione può sottostare a condizioni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
16 ottobre 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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