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AS 2009 5429

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 19 ottobre 2009

L’Ufficio federale dell’ambiente, visti i numeri 2 capoverso 2 e 6 capoverso 5 dell’allegato 2.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

I L’allegato 2.2 dell’ORRPChim è modificato come segue:

N. 2 cpv. 1 lett. f nota 63, primo periodo 63 GU L 104 dell’8/4/2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione, del 25 giugno 2009 (GU L 164 del 26/6/2009, pag. 3). …

N. 6 cpv. 4 4 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica ai seguenti tensio- attivi figuranti nell’elenco dell’allegato V del regolamento (CE) n. 648/2004:

Nome (Nomenclatura N. CE N. CAS Limitazioni IUPAC)

Alcoli, Guerbet, Nessuno (polimero) 147993-59-7 Può essere utilizzato per C16-20, etossilati, le seguenti applicazioni etere n-butilico industriali fino al (7-8 EO) 27 giugno 2019: – lavaggio di bottiglie – cleaning-in-place (CIP) – pulizia dei metalli

1 RS 814.81

2009-1901 5429

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.

19 ottobre 2009 Ufficio federale dell’ambiente: Bruno Oberle