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AS 2009 5441

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan

Abrogazione del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Articolo unico L’ordinanza del 18 gennaio 20061 che istituisce provvedimenti nei confronti del- l’Uzbekistan è abrogata con effetto dal 5 novembre 20092.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RU 2006 189, 2007 5191 5435, 2009 1555

2 La presente abrogazione è stata pubblicata dapprima in via straordinaria

il 4 nov. 2009 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2009-2745 5441

Provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan RU 2009

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